Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12451 Rimborso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 481/50/2003 era rigettato il ricorso proposto da Libreria Internazionale Croce s.a.s. avverso il silenzio rifiuto opposto dalla Amministrazione finanziaria alla istanza di rimborso del credito IVA di L. 48.719.000 maturato dalla società in relazione ad acquisiti diversi da prodotti editoriali per gli anni di imposta dal 1988 al 1992.

La CTP aveva accolto le tesi difensive dell’Ufficio secondo cui il diritto al rimborso per acquisiti non inerenti alla editoria era stato consentito dal D.M. 9 aprile 1993, con decorrenza dalla data 1.1.1993 e dunque non spettava per acquisti effettuati negli anni precedenti.

L’appello avverso tale sentenza veniva accolto dalla sez. 36^ della CTR di Roma che, con sentenza pubblicata in data 3.3.2006 n. 15 rilevava che il diritto al rimborso IVA sull’acquisto di beni strumentali e comunque diversi da quelli legati alla editoria, previsto del D.P.R n. 633 del 1972, artt. 19 e 30, era stato riconosciuto dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 34, comma 3, lett. e), conv. in L. 24 aprile 1989, n. 154 che aveva introdotto modifiche al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 1, lett. c), mentre il D.M. 9 aprile 1993, come interpretato dalla circolare ministeriale 24.4.1996 prot. n. 100/E emanata sulla scorta del parere del Consiglio di Stato n. 287/95, si limitava a subordinare la presentazione delle istanze di rimborso, con decorrenza 1.1.1993, alla tenuta di un apposito registro istituito con il medesimo decreto.

Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso la Agenzia delle Entrate chiedendone la cassazione in quanto affetta da violazione e falsa applicazione del D.M. 9 aprile 1993, art. 7, comma 3, ed del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30, nonchè da vizio di motivazione.

Ha resistito la società intimata con controricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

E’onere di formulazione del "quesito di diritto" a conclusione di ciascun motivo del ricorso per cassazione con il quale si denuncino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 4), nonchè l’analogo onere di formulazione del "momento di sintesi" a conclusione del motivo concernente i vizi motivazionali della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c. (norma successivamente abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), sono stati introdotti dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e tale norma trova applicazione ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (2.3.2006).

Nella specie la sentenza della CTR di Roma oggetto di ricorso per cassazione risulta pubblicata mediante deposito in segreteria in data 3.3.2006, ricadendo pertanto il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate nell’ambito di efficacia della norma processuale sopra richiamata.

La Agenzia delle Entrate ha censurato la sentenza di appello deducendo seguenti due motivi:

– violazione e falsa applicazione del D.M. 9 aprile 1993, art. 7, comma 3, in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 30, nonchè vizio motivazionale, sostenendo che la corretta interpretazione del D.M. 9 aprile 1993, doveva rinvenirsi nel disposto della circolare ministeriale n. 10/96 e nel parere reso dal Consiglio di Stato;

– violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, e vizio di motivazione, in quanto erta stato erroneamente riconosciuto alla società il diritto al rimborso dell’intero importo IVA assolto su acquisiti i beni diversi da quelli editoriali, anzichè il minor importo derivante dalla applicazione della regola del "prò rata" di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2.

Orbene premesso che il primo motivo difetta dei requisiti di autosufficienza in quanto – anche a voler escludere la inammissibilità della ccnsura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), formulata in relazione ad un parametro che non costituisce norma di diritto qual è un decreto ministeriale – il motivo è generico e non consente di evincere la critica mossa al ragionamento logico- giuridico del Giudice di appello; premesso altresì che anche il secondo motivo è inammissibile in quanto introduce un tema di indagine nuovo, che non risulta essere stato oggetto del "thema decidendum" e che rimane pertanto precluso nel giudizio di legittimità, assume tuttavia carattere pregiudiziale la questione, rilevabile ex officio, della inammissibilità del ricorso, avendo la parte ricorrente omesso del tutto di formulare i quesiti di diritto (ed il momento di sintesi) prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Il ricorso deve essere in conseguenza dichiarato inammissibile e la parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE – dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.500,00 per onorari oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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