Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-02-2011) 23-03-2011, n. 11687 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.- Con sentenza del 14 ottobre 1996 il Tribunale di Pesaro condannava, fra l’altro, D.S.D. per il reato continuato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (relativo ad extasy). Su appello del prevenuto, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 31 marzo 2008, riduceva la pena.

B.- Ricorre l’imputato, denunciando:

1.- l’inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del teste M., non sussistendo il ritenuto presupposto della sua persistente volontà di sottrarsi all’esame;

2.- il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della destinazione della droga all’uso personale, non confortando univocamente le risultanze processuali un tale assunto, in considerazione anche del mancato accertamento del principio attivo.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Quanto, invero, al motivo di cui sopra sub B.1., la Corte di merito ha correttamente ritenuto di verificare la persistenza della volontà del M. di sottrarsi all’esame (Cass. sent. n. 41469 del 23/09/2003, Della Valle; sent. n. 12277 del 22/03/2002, Martelli), prendendo atto che lo stesso, dichiarando di non ricordare più nulla, non ha nella sostanza posto fine alla detta sottrazione, con conseguente applicabilità ratione temporis del disposto di cui al D.L. n. 35 del 2000, art. 1, comma 2, richiamato dalla L. n. 63 del 2001, art. 26, comma 4.

Il motivo di cui sopra sub B.2. pretende poi inammissibilmente di rimettere in discussione (per di più sull’erroneo presupposto della inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali del M.) la valutazione delle risultanze processuali, non illogicamente compiuta dal giudice di merito. Nè rileva, a fronte delle stesse e, del resto, in via generale (Cass. SU, sent. n. 9973 del 1998), il mancato preciso accertamento del principio attivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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