Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11644

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 3 gennaio 2011 è pervenuta, tramite la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Milano ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1-bis, domanda di assistenza giudiziaria avanzata dalla Procura di Szeged (Ungheria) il 4 ottobre 2010, in relazione alle indagini in corso contro ignoti per truffa in danno della Ephone s.r.l. esercente attività di servizio di telecomunicazione tramite internet.

2. La domanda sollecita l’espletamento di accertamenti e l’acquisizione di informazioni in località ricadenti nei distretti delle Corti d’appello di Milano, Torino e Cagliari.
Motivi della decisione

1. Ricorrono le condizioni richieste dall’art. 724 c.p.p., comma 1- bis, poichè la rogatoria riguarda atti che devono essere eseguiti nell’ambito dei distretti di diverse Corti d’appello.

Deve, pertanto, farsi luogo alla determinazione della Corte d’appello competente.

2. Nella valutazione comparativa tra le attività commesse, da eseguirsi nei diversi distretti, appare opportuno designare, tenuto anche conto dei parametri di cui all’art. 724 c.p.p., comma 2, la Corte d’appello di Milano, che, quale ufficio giudiziario nella cui circoscrizione sono da svolgere la maggior parte degli accertamenti richiesti, potrà più agevolmente procedere agli incombenti anche delegando l’esecuzione di singoli atti ex art. 725 cod. proc. pen..

3. La presente decisione deve essere comunicata, ai sensi del richiamato art. 724 c.p.p., comma 1-bis, al Ministero della Giustizia.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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