T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, 01-07-2010, n. 2694 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con delibera di Giunta Comunale 18 gennaio 2006 n. 2, il Comune di Vizzolo Predabissi approvava il bando comunale per l’assegnazione in proprietà delle aree ricomprese nel piano di zona ex lege n. 167/62.

Alla procedura concorsuale partecipavano, fra l’altro, la Società Cooperativa E.A.R., odierna ricorrente, e la controinteressata Cooperativa E.U.P..

La Commissione, nella seduta del 16 maggio 2006, stilava la graduatoria dei concorrenti ammessi alla gara, della quale risultava vincitrice la controinteressata.

Avverso tali provvedimenti è diretto il ricorso in esame.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Vizzolo Predabissi e la Cooperativa E.U.P. per opporsi all’accoglimento del gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 2113 del 9 novembre 2006, ha accolto l’istanza di sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, tenutasi in data 20 maggio 2010, la difesa dell’Amministrazione resistente ha depositato una memoria dalla quale si evince che la predetta Amministrazione, a seguito dell’ordinanza cautelare emessa delle Sezione, ha optato per il completo annullamento di tutti gli atti di gara e per l’indizione di una nuova procedura nella quale fossero meglio definiti i criteri di aggiudicazione.

Tale nuova procedura, alla quale ha partecipato anche la ricorrente, ha trovato conclusione con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 69 del 5 marzo 2008, con la quale si è disposta l’assegnazione delle aree in argomento alla Cooperativa E.U.P..

Il provvedimento di aggiudicazione della nuova gara non è stato oggetto di impugnazione.

Ritiene il Collegio che tali circostanze comportino l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, posto che le aree di cui al presente ricorso risultano ormai definitivamente aggiudicate alla controinteressata in virtù dei provvedimenti sopraggiunti e non impugnati.

La domanda di risarcimento danni deve essere invece respinta in quanto genericamente formulata.

Ritiene il Collegio che sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. III, definitivamente pronunciando, così dispone:

dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

respinge la domanda di risarcimento danni.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20/05/2010 con l’intervento dei Magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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