Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12442 Contenzioso tributario Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Lette le conclusioni scritte del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza;

Letto il ricorso dell’amministrazione concernente una controversia relativa all’impugnazione di una cartella recante l’iscrizione a ruolo dei maggiori importi dovuti per la richiesta definizione automatica delle imposte per gli anni dal 1985 al 1990 ex L. n. 413 del 1991, cartella contestata per intervenuta decadenza; Preso atto che la contribuente non si è costituita;

Dichiarata preliminarmente l’inammissibilità del ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha partecipato al giudizio d’appello iniziato successivamente all’avvenuta successione dell’Agenzia delle entrate;

Rilevato che il ricorso si fonda su tre motivi, con il primo dei quali si contesta l’avvenuta integrazione dei motivi di ricorso da parte della contribuente in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 24 in quanto l’eccezione di decadenza, poi accolta dal giudice di prime cure e confermata in appello, non era stata formulata con i motivi originari del ricorso, ma solo con una memoria successiva.

Rilevato che la circostanza dedotta dall’amministrazione ricorrente trova conferma nella sentenza impugnata;

Ritenuto il motivo sia manifestamente fondato in ragione del principio affermato da questa Corte secondo cui "la decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d’ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l’integrazione dei motivi di ricorso è consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24, comma 2 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti (e comunque entro sessanta giorni dalla data in cui si è avuta notizia di tali documenti)" (Cass. n. 24970 del 2005): poichè il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2, pone una preclusione processuale (Cass. n. 1327 del 2007), non può derivare alcun effetto ilsanante" dal supposto comportamento dell’Ufficio di accettazione del con- traddittorio nel merito;

Ritenuto, pertanto, che debba essere accolto il primo motivo di ricorso e la sentenza impugnata debba essere cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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