Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11640 conflitti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 8.7.2009, la Procura della Repubblica di Massa citava a giudizio davanti al Giudice di Pace di Carrara B.H., chiamandolo a rispondere del delitto di cui all’art. 635 c.p., comma 1 perchè danneggiava numerosi arredi, mobili ed infissi di un appartamento ammobiliato sito in (OMISSIS), avuto in precedenza in locazione e di proprietà di Bo.Li., provocandone l’inservibilità. In (OMISSIS).

Nell’udienza dell’8.2.2010, il difensore dell’imputato depositava decreto di citazione dello stesso imputato davanti al Tribunale di Massa – sezione distaccata di Carrara – chiamato a rispondere, in continuazione, oltre che dello stesso delitto di danneggiamento, anche del delitto di cui all’art. 646 c.p. per essersi appropriato di poltroncine, reti da letto e altri oggetti che si trovavano nell’appartamento di Bo.Li. sito in (OMISSIS) di cui aveva la disponibilità in qualità di conduttore in locazione. Accertato in (OMISSIS).

Il Giudice di Pace, preso atto di quanto sopra, riteneva la propria competenza in ordine al reato di cui all’art. 635 c.p., comma 1 e rinviava in prosecuzione all’udienza del 6.12.2010.

Nell’udienza del 27.10.2010 davanti al Tribunale di Massa – sezione distaccata di Carrara – alla quale B.H. era chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 81 capv. 635 e 646 c.p. sopra specificato, il giudice, preso atto della pendenza del sopra indicato processo davanti al Giudice di Pace, sollevava conflitto davanti a questa Corte di Cassazione, ritenendo la propria competenza a giudicare anche del delitto di danneggiamento e che i suddetti reati fossero stati commessi con una sola azione od omissione ( art. 6 c.p., commi 1 e 2 e L. n. 274 del 2000).
Motivi della decisione

Sussiste un conflitto positivo di competenza, poichè sia il Giudice di pace che il Tribunale di Massa – sezione distaccata di Carrara – ritengono di essere competenti a giudicare dello stesso delitto di cui all’art. 635 c.p..

La competenza a giudicare spetta al Giudice di Pace di Carrara in applicazione del disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, il quale stabilisce che tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice si ha spostamento di competenza per materia determinata dalla connessione, solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione.

Nel caso in esame i delitti di danneggiamento e di appropriazione indebita sono stati commessi non con una sola azione, ma con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, come del resto risulta dallo stesso capo di imputazione.

Gli atti, pertanto, devono essere trasmessi al Giudice di Pace di Carrara e deve essere data comunicazione della presente sentenza al Tribunale di Massa – sezione distaccata di Carrara – che dovrà procedere solo in ordine al delitto di cui all’art. 646 c.p..
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Carrara limitatamente al delitto di danneggiamento e dispone la trasmissione degli atti al suddetto giudice. Si comunichi al Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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