Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12438 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso si fonda su due motivi di ricorso con i quali si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la dichiarata inammissibilità dell’appello perchè notificata in un luogo diverso dalla sede dell’associazione e dal domicilio del difensore, ritenendo di conseguenza inesistente la notificazione nonostante la presenza in atti della ricevuta di ritorno postale nella quale il giudice di merito afferma fosse riportala la sola data di ricezione senza la sottoscrizione del ricevente; Ritenuto che il ricorso sia manifestamente fondato sulla base del principio affermato da questa Corte secondo cui "la notificazione dell’appello in un luogo diverso da quello prescritto, ma non privo di un astratto collegamento con il destinatario, determina non l’inesistenza, ma la semplice nullità della notifica, ed impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 cod. proc. civ., norme legittimamente applicabili anche al rito tributario per effetto del rinvio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2" (Cass. n. 12381 del 2009): nel caso di specie la notifica è stata eseguita in un luogo che pur essendo diverso dalla sede indicata nel ricorso originario e dal domicilio del difensore, non è privo di un astratto collegamento con il destinatario, come prova l’esistenza dell’avviso di ricevimento postale in atti e l’assenza di una specifica contestazione (supportata da adeguata indagine) della estraneità del luogo di notificazione alla sfera del destinatario;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche per la valutazione del merito della controversia, pretermessa a seguito della dichiarata inammissibilità dell’appello: il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese. Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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