Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-03-2011, n. 1723 operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1730 del 19 luglio 2010, nella resistenza della Regione Calabria, del Ministero dell’Interno, nonché dei signori M.M., E.D.M., P.A., G.B. e O.G.B., ha respinto il ricorso proposto dal sig. D.R. (candidato alla carica di consigliere regionale nella lista "S. Presidente" nella circoscrizione di Crotone, collegata al candidato a Presidente S., nelle elezioni svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria) per l’annullamento: a) del verbale del 13 aprile 2010 dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Crotone, di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale nella circoscrizione provinciale di Crotone, limitatamente alla proclamazione dell’elezione del signor E.D.M.; b) del verbale del 13 aprile 2010 dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Catanzaro, di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale nella circoscrizione provinciale di Catanzaro, limitatamente alla proclamazione dell’elezione del signor P.A.; c) del verbale del 13 aprile 2010 dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Cosenza, di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale nella circoscrizione provinciale di Cosenza, limitatamente alla proclamazione dell’elezione del signor M.M.; d) del verbale del 13 aprile 2010 dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio Calabria, di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale nella circoscrizione provinciale di Reggio Calabria, limitatamente alla proclamazione dell’elezione del signor G.B.; e) del verbale del 13 aprile 2010 dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso il Tribunale di Vibo Valentia, di proclamazione degli eletti al Consiglio regionale nella circoscrizione provinciale di Vibo Valentia, limitatamente alla proclamazione dell’elezione del signor O.G.B.; f) del verbale del 10 aprile 2010 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte di Appello di Catanzaro, con il quale erano stati assegnati i seggi a ciascuna lista partecipante per il rinnovo del Consiglio Regionale, tenutesi il 28 e 29 marzo 2010, limitatamente alla parte in cui erano stati attribuiti i cinque seggi da assegnare con il sistema maggioritario alle liste non collegate alla lista regionale avente la maggiore cifra elettorale regionale.

Il predetto tribunale, accolta l’eccezione di difetto di legittimazione dell’Amministrazione dell’Interno ed estromessolo dal giudizio, prescindendo da ogni altra eccezione preliminare sollevata dalle parti resistenti, ha ritenuto infondati i motivi di censura spiegati dal ricorrente, imperniati sulla violazione dell’articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e dell’art. 15, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (primo motivo), sulla violazione dell’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale e dei principi generali in materia di procedimento elettorale (secondo motivo), nonché sulla illegittimità costituzionale dell’art. 4, primo comma, della legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, per violazione degli articoli 3 e 48 della Costituzione.

2. Con atto di appello notificato a mezzo del servizio postale il 25 ottobre 2010, il signor D.R. ha chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone la erroneità alla stregua di due articolati motivi di gravame.

Con il primo, rubricato "Violazione dell’art. 7 L. 23 febbraio 1995 n. 43 e dell’art. 15, terzo comma, L. 14 febbraio 1968, n. 108", l’appellante ha sostenuto che per effetto delle modifiche introdotte dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, che ha abolito in Calabria la "lista regionale", limitandone la composizione al solo candidato alla Presidenza della Giunta regionale, non poteva più ammettersi che i voti espressi per le liste che non avessero superato a livello regionale la c.d. soglia di sbarramento non dovessero concorrere alla determinazione del quoziente elettorale.

A suo avviso, infatti, per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 3, e 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, anche il premio maggioritario doveva essere conseguito attraverso un’investitura diretta elettorale: avendo previsto (in luogo del c.d. listino bloccato), all’articolo 1, comma 3, che "nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con un sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale", la legge aveva optato per un sistema in cui anche il premio di maggioranza dipendeva interamente dal "risultato proporzionale", con la conseguenza che non potevano escludersi ai fini della determinazione della cifra elettorale, come stabilito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato in ordine all’applicazione dell’articolo 15, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, i voti riportati anche dalle liste che non avevano raggiunto la soglia di sbarramento (4%).

Diversamente opinando, ad avviso dell’appellante, si verificava "…un’alterazione del metodo proporzionale, perché l’esclusione dei voti alle liste al di sotto del 4% dalla cifra elettorale rende il quoziente più basso (ed il quoziente è il valore che esprime il rapporto tra voti espressi e seggi assegnati alla circoscrizione + 1). Teoricamente non ve ne sarebbe stata la necessità, perché la legge prevede l’esclusione delle liste al di sotto del 4% dall’assegnazione dei seggi e non dal calcolo del quoziente; ma tuttavia, il quoziente più basso, siccome è contenuto un numero di volte maggiore nella cifra elettorale di ciascuna lista, consente di aumentare il numero dei seggi attribuiti col metodo proporzionale, favorendo comunque il candidato votato dagli elettori a scapito di quello inserito nel "listino bloccato". Ed in ciò sta la ratio giustificatrice dell’introduzione del correttivo: fare in modo che la maggior parte dei consiglieri sia eletta attraverso una indicazione diretta dell’elettore (ed in misura inferiore attraverso il pescaggio dal listino bloccato)".

In conclusione, secondo l’appellante, nel nuovo sistema il delineato correttivo non aveva ragione di essere "perché anche il premio maggioritario viene assegnato tra i candidati delle liste circoscrizionali che hanno ottenuto più voti", rischiando addirittura di "ridurre il peso politico dei voti comunque validamente espressi".

Era pertanto errata la sentenza di primo grado, atteso che i primi giudici non avevano colto la novità apportate dalla nuova legge regionale.

Con il secondo motivo, rubricato "Illegittimità costituzionale dell’art. 4, 1° comma, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4", l’appellante ha riproposto la censura già sollevata in primo grado, a suo avviso superficialmente esaminata e disattesa dai primi giudici in modo del tutto apodittico e approssimativo, secondo cui il meccanismo che al gruppo di liste collegato con il candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale vanno attribuiti solo quattro seggi di quelli da attribuire con il metodo maggioritario nel caso in cui con il sistema proporzionale a tale gruppo sia stato assegnato un numero di consiglieri superiore a 25, contrasta con gli articoli 3 e 48 della Costituzione: ciò in quanto qualora a tale gruppo di liste siano attribuiti invece solo 23 (o 24) consiglieri con il sistema proporzionale, con l’attribuzione di nove seggi con il sistema maggioritario, si raggiungerebbero 33 seggi.

3. Hanno resistito al gravame la Regione Calabria, nonché i signori E.D.M., O.G.B., M.M. e P.A. che ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

All’udienza pubblica del 14 gennaio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

4. I motivi di gravame che, per la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati, il che esime la Sezione dall’esame dell’eccezione di inammissibilità (rectius irricevibilità) dell’appello spiegata dall’appellata dalla Regione Calabria.

Al riguardo si osserva quanto segue.

4.1. Nella Regione Calabria la disciplina dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale è contenuta nella legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4.

L’articolo 2 di tale legge, rubricato "Composizione delle liste elettorali", per quanto qui interessa, dopo aver disposto al comma 1: "1. All’art. 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) al comma 2 le parole "Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono sostituite dalle seguenti: "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione"; b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Nove dei Consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale"…", al successivo comma 2, sostituendo l’articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, stabilisce le specifiche modalità di espressione del voto per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

L’articolo 4, poi, intitolato "Assegnazione dei seggi con criteri maggioritario", così testualmente dispone:

"1. Ai nove seggi da assegnare con sistema maggioritario e agli eventuali seggi in soprannumero di cui all’art. 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, sono proclamati dall’Ufficio elettorale circoscrizionale candidati presenti nelle liste circoscrizionali secondo il numero di seggi assegnati a ciascuna lista dall’Ufficio centrale regionale con la comunicazione di cui all’art. 15, comma undicesimo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108. A tal fine nella applicazione dell’art. 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 2) del tredicesimo comma sono aggiunte infine le seguenti parole: "e proclama eletto Presidente della Giunta regionale il candidato della medesima lista, il quale fa parte del Consiglio regionale"; b) il primo periodo del numero 3) del tredicesimo comma è sostituito dai seguenti: "3) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2); c) il numero 4) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: "4) qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale di cui al numero 2) abbia conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario di cui all’art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai periodi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del numero 3)"; d) non si applica la disposizione di cui al numero 5); e) il numero 7) del tredicesimo comma è sostituito dal seguente: "7) nel caso in cui la verifica prevista dal numero 6) dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 3) ovvero 4) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all’unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate ai sensi del numero 3), terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo"; f) al quattordicesimo comma le parole "ai sensi dell’articolo" sono sostituire dalle seguenti: "ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1"; g) non si applicano le disposizioni di cui al quindicesimo comma.

2. Non si applica la disposizione di cui all’art. 16, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108.".

4.2. E’ ancora da ricordare che la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale", al terzo comma dell’art. 15, rubricato "Operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale e dell’ufficio centrale regionale", regola minutamente le operazioni da compiersi dall’Ufficio centrale circoscrizionale, consistenti in particolare: a) nella determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista provinciale, nonché la cifra elettorale di ciascuna lista regionale (la cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti – ivi compresi quelli assegnati ai sensi del precedente comma 1, n. 2), dello stesso articolo – da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione; b) nella ripartizione dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna lista (a tal fine, come precisato dalla norma, l’Ufficio divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni più uno, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale; nell’effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente; attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore; i seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al collegio unico regionale); c) nello stabilire la somma dei voti residuati di ogni lista e il numero dei seggi non potuti attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati (con la ulteriore precisazione che la determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati vengano attribuiti e che per voti residuati si considerano anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente e quelli che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inefficienti per mancanza di candidati); d) nella comunicazione all’Ufficio centrale regionale delle operazioni compiute e dei relativi dati (in particolare, a mezzo dell’estratto del verbale, del quoziente elettorale circoscrizionale, del numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, del numero dei candidati in essa compresa, della cifra elettorale, del numero dei seggi attribuiti e dei voti residui, nonché della cifra elettorale di ciascuna lista regionale); e) nella determinazione della cifra individuale di ogni candidato (quest’ultima essendo data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi del comma 1, n. 2), ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione); f) nella determinazione, infine, della graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali (con la precisazione che, a parità di fra individuale, prevale l’ordine di presentazione nella lista).

4.3. Ciò premesso, ad avviso della Sezione la tesi dell’appellante, secondo cui, ai fini dell’attribuzione dei seggi alle liste, l’Ufficio centrale regionale avrebbe erroneamente escluso i voti ottenuti dalle liste circoscrizionali che non avevano ottenuto almeno il 4% dei voti, violando così la ratio della legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, e delle conseguenti, asseritamente sostanziali, modifiche apportate alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, non è meritevole di favorevole considerazione.

4.3.1. Innanzitutto deve essere rilevato che sotto un primo profilo, strettamente letterale, di jus positum, le modifiche introdotte dall’invocata legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, non hanno minimamente interessato il comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, il quale testualmente stabilisce che "Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste provinciali il cui gruppo anche se collegato ad una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento, non abbia ottenuto, nell’intera regione, almeno il 4 per cento dei voti validi".

Il legislatore regionale, in sostanza, pur modificando parzialmente, come sostenuto dall’appellante, le modalità di elezione del Presidente della Giunta regionale, sostituendo al c.d. "listino regionale" la "lista regionale", composta dal solo candidato alla Presidente della Giunta regionale", non ha tuttavia in tal modo inteso intervenire sulle disposizioni che limitano la partecipazione all’attribuzione dei seggi del consiglio regionale soltanto alle liste che superassero una ragionevole soglia di sbarramento, fissata a livello regionale nel 4% dei voti validi, quale indice di un’adeguata rappresentatività, idonea, per un verso, ad evitare la frammentazione politica del consiglio regionale, e capace, per altro verso, di assicurare un adeguato funzionamento del consiglio stesso.

4.3.2. Né a diversa conclusione, malgrado le suggestive argomentazioni dell’appellante, conduce la disposizione dell’articolo 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, contenuta nell’art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, come modificata dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, secondo cui "Nove dei consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti".

La norma, infatti, non può essere esaminata in modo autonomo ed isolata, ma deve essere letta ed interpretata nell’ambito del complesso sistema elettorale delineato dal legislatore regionale, in una prospettiva di chiaro stampo maggioritario, ed in particolare in correlazione con l’altra disposizione, pure contenuta nell’art. 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, anch’essa modificata dalla legge 6 febbraio 2010, n. 4, secondo cui al comma 2 dell’art. 1 della legge 23 febbraio 2005, n. 43, le parole "quattro quinti dei consiglieri regionali assegnati a ciascuna regione" sono state sostituite dalle seguente: "Quaranta dei Consiglieri assegnati alla Regione".

Dal coacervo di tali norme si ricava in definitiva che dei cinquanta membri, compreso il Presidente della Giunta regionale, di cui è costituito il Consiglio regionale della Calabria: a) quaranta sono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni (art. 1, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, come fatto proprio dal legislatore regionale calabrese, da ultimo per effetto delle più volte ricordate modifiche introdotte dalla legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4);

b) nove sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali.

Tale ultima disposizione non contiene affatto una disciplina del sistema e delle modalità di calcolo dei voti conseguiti dalla liste in competizione per la conseguente ripartizione tra esse dei relativi seggi, esprimendo piuttosto lo strumento per caratterizzare in senso maggioritario il sistema elettorale in esame, contemperando i contrapposti interessi di assicurare il regolare funzionamento del consiglio, garantendo la rappresentatività del corpo elettorale.

4.3.3. Sotto altro concorrente profilo la Sezione deve anche evidenziare che, per quanto qui interessa, le ragioni per le quali, secondo l’insegnamento dell’Adunanza del Consiglio di Stato 10 luglio 1997, n. 13, i voti riportati delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento (che nel caso di specie è fissata al 4%) non possono essere computati ai fini dell’attribuzione dei seggi, possono essere sintetizzati: a) nel "vantaggio di assicurare (senza togliere alcuna rilevanza alla funzione essenziale dei voti validamente espressi) piena corrispondenza tra la volontà degli elettori ed il risultato delle elezioni (pur mediato, ovviamente, dal funzionamento del meccanismo elettorale e dallo specifico sistema di determinazione del quoziente per l’attribuzione dei seggi)"; b) nella considerazione che, per un verso, "l’ulteriore rilevanza dei voti validamente espressi (ai fini del concorso della determinazione del risultato elettorale complessivo) non corrisponde…ad un interesse giuridicamente apprezzabile dei soggetti che (casualmente) potrebbero vantare una diversa distribuzione dei seggi" e, per altro verso, che altrimenti si realizzerebbe una sorta di "riutilizzazione di quei voti (non utili per i diretti destinatari) che verrebbe così ad incidere (indirettamente ed involontariamente) nella ripartizione dei seggi tra i vari schieramenti rimasti in lizza".

Così come del resto correttamente statuito dai primi giudici, tali ragioni sussistono anche nel caso della specifica legislazione elettorale della Regione Calabria, sopra delineata, a nulla rilevando, come si è già avuto di evidenziare, che non sia più previsto il c.d. "listino regionale" e non trovando alcun fondamento giuridico, oltre che logico, la tesi dell’appellante secondo cui anche il premio di maggioranza (di cui alla nomina dei nove consiglieri con il sistema maggioritario) dovrebbe dipendere interamente dal "risultato proporzionale" (relativo alle modalità di elezione dei quaranta consiglieri).

Insomma l’attribuzione sulla base del sistema maggioritario del c.d. premio di maggioranza, di cui si discute, rappresenta il giusto strumento individuato dal legislatore per consentire il giusto equilibrio fra gli schieramenti di maggioranza e di minoranza, assicurando contemporaneamente, oltre che l’adeguata rappresentatività del corpo elettorale, il regolare funzionamento dell’organo consiliare e l’adeguata consistenza e rappresentatività della minoranza, così salvaguardandone il ruolo e la funzione dialettica indispensabile per la stessa essenza della democrazia, che altrimenti, seguendo le tesi dell’appellante, rischierebbe di essere ridotto ad un mero simulacro privo di rilevanza.

4.3.4. Le considerazioni da ultime svolte rendono altresì infondate le considerazioni svolte dall’appellante con il secondo motivo di gravame, rubricato "Illegittimità costituzionale dell’art. 4, 1° comma, L.R. 6 febbraio 2010, n. 4", secondo cui il meccanismo ivi previsto per effetto del quale al gruppo di liste collegato con il candidato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale vanno attribuiti solo quattro seggi di quelli da attribuire con il metodo maggioritario nel caso in cui con il sistema proporzionale a tale gruppo sia stato assegnato un numero di consiglieri superiore a 25, contrasterebbe con gli articoli 3 e 48 della Costituzione, in quanto qualora a tale gruppo di liste siano attribuite invece solo 23 (o 24) consiglieri con il sistema proporzionale, con l’attribuzione di nove seggi con il sistema maggioritario, si raggiungerebbero 33 seggi.

La disposizione contestata rappresenta, come si è accennato, il ragionevole contemperamento ed giusto equilibrio nelle contrapposte logiche degli schieramenti di maggioranza e di minoranza, in quanto, senza negare il principio fondamentale dell’adeguata rappresentatività del corpo elettorale, consente il regolare funzionamento dell’organo consiliare e soprattutto garantisce l’adeguata consistenza e rappresentatività della minoranza, salvaguardandone il ruolo e la funzione dialettica indispensabile per la stessa essenza della democrazia.

Per contro l’accoglimento della tesi dell’appellante assicurerebbe al gruppo di liste vincitrici della competizione elettorale una maggioranza politica e dunque una "forza politica" così schiacciante da rendere del tutto inesistente o irrilevante il ruolo e la funzione della minoranza, laddove, com’è notorio, le decisioni che riguardano l’interesse pubblico generale, soprattutto quelle che si concretizzano nell’atto politico per eccellenza che è costituito dall’atto legislativo, sia pur esso quello regionale, sono il frutto della contrapposizione dialettica tra maggioranza ed opposizione, contrapposizione che per essere costruttiva e capace – sia pur astrattamente di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico – deve essere reale ed effettiva, presupponendo perciò un’altrettanto effettiva, reale e consistente minoranza.

Dall’esame della norma rubricata non si rinviene pertanto alcun manifesto vulnus ai principi costituzionali di uguaglianza tra cittadini (art. 3) e di uguaglianza del voto espresso (art. 48).

5. In conclusione alla stregua delle osservazioni svolte l’appello deve essere respinto.

La peculiarità delle questioni trattate giustifica nondimeno la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal signor D.R. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, n. 1730 del 19 luglio 2010, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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