Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12437 Procedimento avanti le Commissioni tributarie

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il ricorso si fonda su un unico motivo con il quale si lamenta la mancata comunicazione dell’avviso d’udienza all’Ufficio periferico competente, senza svolgere alcuna censura in ordine alle ragioni della dichiarata inammissibilità dell’impugnazione;

Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato dato che il mutamento, con atto amministrativo di organizzazione, della ripartizione di competenza territoriale degli uffici di un’Agenzia fiscale è un atto interno privo di rilevanza giuridica esterna processuale (v, Cass. nn. 2740 e 20085 del 2009), tanto più nel caso di specie ove è l’amministrazione ad essere l’appellante e a non aver ottemperato al proprio onere di dimostrare l’avvenuta effettiva notificazione dell’ impugnazione;

Ritenuto che non occorre provvedere sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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