Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11634 impugnazioni sequestro

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 25 febbraio 2010 la Corte d’appello di Milano, in funzione di Giudice dell’esecuzione:

– ha rigettato l’istanza di dissequestro proposta il 5 febbraio 2010 da M.M. con riguardo ai rapporti bancari allo stesso riferibili, ancora sottoposti a sequestro probatorio in forza del decreto del Pubblico Ministero del 30 luglio 1996 e alcuni anche al sequestro conservativo disposto con sentenza del 22 novembre 2001 del Tribunale di Milano, sul rilievo dell’assoluta sproporzione tra il loro ingente ammontare e la modestia delle fonti di reddito lecite delle quali i componenti del nucleo familiare del ricorrente potevano disporre;

– ha rigettato l’istanza proposta il 17 giugno 2009 da UBI Banca, quale mandatario del Banco di Brescia, diretta ad ottenere l’autorizzazione alla compensazione tra il saldo creditore del conto titoli con il saldo debitore del conto corrente intestato a M. M., sul rilievo della sua genericità e della mancanza di idonea documentazione di supporto;

– ha rigettato l’istanza di confisca proposta dal Procuratore Generale, ai sensi del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, limitatamente al dossier titoli n. (OMISSIS), già dissequestrato a favore di M.M. con sentenza del 22 novembre 2001 del Tribunale di Milano, irrevocabile il 5 maggio 2009;

– ha disposto la confisca, ai sensi dello stesso art. 12 sexies, dei rapporti bancari ancora sotto sequestro, con esclusione del dossier titoli di cui sopra, sul rilievo del difetto di prova positiva della liceità della provenienza delle disponibilità economiche e della loro riferibilità in via esclusiva a persone diverse dal M..

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, M.M., il quale ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi.

Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione del D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, e art. 666 cod. proc. pen..

Il ricorrente deduce, in particolare, che il sequestro prodromico alla confisca è il sequestro preventivo e non quello probatorio e conservativo, e che la verifica dei presupposti della disposta confisca deve essere fatta nella sede cognitoria, potendo la stessa disporsi in sede esecutiva con procedura de plano solo se i dati da ricercare, avendo "formato oggetto di contraddittorio nel processo", emergano dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti di merito.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all’art. 111 Cost., comma 6 e art. 125 c.p.p., comma 3, per manifesta illogicità della motivazione e per travisamento dei fatti in ordine alla confisca dei rapporti bancari oggetto di richiesta di dissequestro, con particolare riguardo all’omesso vaglio critico degli elementi addotti dalla difesa e alle incorse macroscopiche incongruenze motivazionali.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta ed ha concluso chiedendo di trasmettere il ricorso, qualificato come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, al Giudice dell’esecuzione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere qualificato opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4. 2. L’art. 676 cod. proc. pen. prevede che la decisione in ordine alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate è riservata alla competenza del giudice dell’esecuzione, che procede a norma dell’art. 667 c.p.p., comma 4.

L’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone che il giudice dell’esecuzione provvede senza formalità, e cioè senza fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, con ordinanza contro la quale gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell’udienza.

Alla stregua del combinato disposto delle dette norme, pertanto, avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, reso in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, è esperibile da parte dell’interessato opposizione, ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, allo stesso giudice dell’esecuzione che deciderà con le forme previste dall’art. 666 cod. proc. pen., e quindi con le garanzie del contraddittorio camerale, e non ricorso per cassazione che, precluso dallo strumento specificamente previsto dalla legge, sarà proponibile contro l’ordinanza che deciderà sull’opposizione.

Tali criteri devono essere seguiti anche quando, come nella specie, il giudice dell’esecuzione abbia irritualmente provveduto nelle forme dell’udienza camerale di cui all’art. 666 c.p.p., comma 3, conformemente al recente, e condivisibile, orientamento di questa Corte che si fonda sulla ratio della previsione normativa della fase della opposizione, quale "riesame" nel merito del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione (tra le tante sentenze conformi, Sez. 1, n. 28045 del 10/07/2007, dep. 13/07/2007, Spezzani, Rv.

236903; Sez. 1, n. 39919 del 27/09/2007, dep. 29/10/2007, P.G. in proc. Raccuglia, Rv. 238046; Sez. 1, n. 4120 del 16/01/2008, dep. 28/01/2008, Catania, Rv. 239076; Sez. 1, n. 23606 del 05/06/2008, dep. 11/06/2008, Nicastro, Rv. 239730; Sez. 1, n. 1008 del 13/11/2008, dep. 13/01/2009, Valletta e altri, Rv. 242510; Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009, dep. 23/09/2009, Banca Nuova Spa e altri, Rv.

245130; Sez. 6, n. 35408 del 22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248633).

3. Nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto, pertanto, non adire questa Corte contro l’ordinanza emessa dal Giudice dell’esecuzione, ma avrebbe dovuto proporre opposizione dinanzi allo stesso Giudice, ai sensi dello stesso art. 667 c.p.p., comma 4. 4. Il ricorso per cassazione proposto non deve, tuttavia, essere dichiarato inammissibile perchè rimedio non previsto dalla legge.

Infatti, conformemente all’indirizzo prevalente di questa Corte (espresso anche con le sentenze suindicate), la riqualificazione da parte del giudice dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 568 c.p.p., comma 5, deve ritenersi esperibile anche in caso di opposizione, sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici costantemente affermato.

5. Pertanto, provvedendosi alla corretta qualificazione del ricorso quale opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, deve essere disposta la trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, alla Corte d’appello di Milano.
P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione ai sensi dell’art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano per il corso ulteriore.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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