Cass. civ. Sez. I, Ord., 02-07-2010, n. 15823 COMUNITA’ EUROPEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: " M.L. e V.N., quali eredi di M.G. adivano la Corte d’appello di Brescia, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso dal loro dante causa (deceduto l'(OMISSIS)) innanzi alla Corte dei Conti, avente ad oggetto il riconoscimento di pensione di guerra, introdotto il 10.10.1983, riassunto da V.N., e definito con sentenza di rigetto del 2.4.2007.

La Corte d’appello, con decreto del 10.11.2008, dichiarava inammissibile la domanda, poichè il dante causa dei ricorrenti era deceduto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso M. L. e V.N., affidato ad un motivo; non ha svolto attività difensiva il Ministero dell’economia e delle finanze.

Osserva:

1.- I ricorrenti, con un unico motivo, denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2, 3, 4 e 6, e art. 6 CEDU, ponendo la questione così sintetizzata nel quesito: se il diritto all’equa riparazione possa essere negato per la circostanza che il dante causa degli istanti, che aveva promosso il giudizio del quale era lamentata l’irragionevole durata, era deceduto anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 89 del 2001. 2.- Il motivo sembra manifestamente fondato, nei limiti di seguito precisati.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28507 del 2005 hanno affermato che la fonte del riconoscimento del diritto all’equa riparazione da irragionevole durata del processo non deve essere ravvisata nella sola normativa nazionale, coincidendo il fatto costitutivo del diritto attribuito dalla legge nazionale con la violazione della norma contenuta nell’art. 6 CEDU, di immediata rilevanza nell’ordinamento interno. Pertanto, il diritto all’equa riparazione del pregiudizio derivato dalla non ragionevole durata del processo, verificatosi prima della entrata in vigore della citata L. n. 89 del 2001, va riconosciuto dal giudice nazionale anche in favore degli eredi della parte che abbia introdotto prima di tale data il giudizio del quale si lamenta la durata eccessiva, con il solo limite che la domanda di equa riparazione non sia stata già proposta alla Corte di Strasburgo e dalla stessa dichiarata ricevibile. In applicazione di siffatto principio, consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (successivamente, tra le molte, Cass. n. 2983 del 2008; n. 4842 del 2007; n. 25526 del 2006) risulta palese l’erroneità del decreto che ha dichiarato inammissibile la domanda, escludendo l’indennizzabilità del ritardo del giudizio in relazione alla fase di primo grado, poichè il dante causa dei ricorrenti era deceduto prima della entrata in vigore della L. n. 89 del 2001.

In relazione alle censure accolte il decreto andrà cassato e la causa rinviata alla stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che procederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo altresì sulle spese della presente fase.

Pertanto, il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge". p.2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso.

Il decreto impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese della fase di legittimità alla Corte di appello di Brescia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese della fase di legittimità alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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