Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12435 Imposta reddito persone fisiche Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

riunione del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di una verifica a carattere generale ai fini IRPEF ed IVA eseguita da parte della Guardia di Finanza nei confronti della società Nuova Immobiliare il Rossellino di Amarilidi Marcella & C. s.a.s. relativamente agli anni d’imposta dal 1 gennaio 1994 al 3 maggio 1999, venivano emessi avvisi di accertamento tanto nei confronti della società per maggiori ricavi, quanto nei confronti dei soci per maggior reddito di partecipazione. La presente controversia riguarda l’accertamento ILOR 1997 nei confronti della società, impugnato dalla società medesima e dai soci A. M., C.L. e C.A.R., e risoltasi positivamente a loro favore tanto in primo, quanto in secondo grado, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. La società ed i soci intimati unitamente alla società, A.M., C. L. e C.A.R., non si sono costituiti. A tale controversia sono collegate quelle concernenti gli accertamenti IRPEF per maggior reddito di partecipazione, relativamente alla medesima annualità d’imposta, nei confronti dei soci A.M., C.L., C.Z., e C.A.R.: i ricorsi proposti dall’amministrazione nei confronti dei detti soci sono stati già decisi da questa Corte, rispettivamente, con le ordinanze 12139/10, 12140/10,12141/10,12394/10. Con le predette ordinanze questa Corte ha cassato le sentenze di merito, rimettendo le parti innanzi al giudice di prime cure sulla base del principio enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 14815 del 2008, in ragione della violazione del litisconsorzio necessario tra società e soci, perchè il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società di persone, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

La presente controversia presenta le medesime caratteristiche e non può avere, pertanto, esiti differenti, stante il carattere pregiudiziale dell’accertamento nei confronti della società rispetto all’accertamento nei confronti dei soci per reddito di partecipazione: tale pregiudizialità costituisce la ragione che impone una trattazione unitaria delle relative controversie in un medesimo giudizio che veda partecipare la società e l’intero corpo societario nel quadro di un litisconsorzio necessario.

Pertanto va cassata la sentenza di merito e la causa va rimessa dinanzi al giudice di primo grado affinchè questi, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità del contraddittorio, pronunci sul merito del ricorso introduttivo;

Le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e quella di primo grado e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Siena. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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