Cons. Stato Sez. V, Sent., 21-03-2011, n. 1717 operazioni elettorali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

alcanti, Morcavallo, Gualtieri;
Svolgimento del processo

1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1738 del 19 luglio 2010, nella resistenza della Regione Calabria e dei signori A.L., A.S., E.D.M., M.F., F.M., C.P., S.P. e F.M., ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso proposto dai signori G.P., G.S., N.G. e L.A., cittadini elettori iscritti nelle liste elettorale del Comune di Crotone, per l’annullamento del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale della Calabria del 27 febbraio 2010 di ammissione alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 delle liste regionali dei candidati a presidente "S." e "L." e dei verbali degli Uffici centrali circoscrizionali di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere regionale della Regionale Calabria.

Ad avviso del tribunale, infatti, per un verso la denunciata illegittimità delle operazioni elettorali per l’inammissibile applicazione delle disposizioni contenute nelle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, e 12 febbraio 2010, n. 6, era assolutamente generica, non essendo state in alcun modo evidenziate le illegittimità asseritamente verificatesi, né a quali specifici atti si riferisse tale illegittimità, mentre per altro verso non vi era alcuna ragione per negare l’immediata applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, di cui avevano usufruito le liste "S." e "L." con esonero dall’obbligo di sottoscrizione degli elettori, a nulla rilevando che tale legge regionale fosse entrata in vigore dopo l’emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali; d’altra parte, proprio con riferimento all’esonero dall’obbligo della sottoscrizione delle liste, la situazione delle liste "S." e "L." era del tutto diversa in punto di fatto da quella della lista Partito Comunista dei lavoratori, con candidato Presidente della Giunta Regionale, il sig. Giuseppe Siclari, esclusa dalla competizione elettorale proprio per mancanza sia delle sottoscrizioni che dei requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, il che escludeva qualsiasi illegittimità nell’operato dell’Ufficio Centrale elettorale presso la Corte d’Appello di Catanzaro.

2. Con atto di appello notificato in data 8 settembre 2010 i signori G.P., G.S., N.G. e L.A. hanno chiesto la riforma della predetta sentenza, lamentandone la erroneità alla stregua di un unico articolato motivo di gravame, rubricato "Eccesso di potere per erroneità manifesta e falsa applicazione della legge regionale 12.2.2010 n. 6, sopravvenuta dopo l’inizio del procedimento elettorale – Violazione degli art. 3, 122, 1° comma, 48 e 51 della Costituzione – Violazione della legge 17.2.1968, n. 108; violazione della legge 23.2.1995, n. 43 art. 1 comma 7 in riferimento al decreto legislativo 20.12.1993, n. 533 art. 9, comma 6 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, per contraddittorietà di provvedimenti – Eccesso di potere per motivazione illogica, perplessa, contraddittoria – Violazione di principi giurisprudenziali sanciti dal Consiglio di Stato – Eccesso di potere per erronea interpretazione e falsa applicazione della legge n. 108/68 e n. 43/95 – Inapplicabilità della legge n. 4 del 6.2.2010 perché in contrasto con l’art. 15 dello Statuto della Regione e conseguentemente viziata da profili di illegittimità costituzionale".

Sono state in tale modo riproposte riproposto le censure sollevate in primo grado, che, secondo gli appellanti, erano state erroneamente respinte sulla scorta di motivazioni erronee ed approssimative, frutto di un superficiale apprezzamento delle questioni prospettate e di una inammissibile interpretazione delle norme di legge rubricate: in particolare, ad avviso degli appellanti, non potevano trovare applicazione al procedimento elettorale per l’elezione del Consiglio regionale della Calabria né le disposizioni contenute nella legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, perché entrata in vigore successivamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali; né quelle contenute nella legge regionale 6 febbraio 2010, n. 4, perché contrastanti con l’articolo 15 dello Statuto della Regione Calabria.

3. Hanno resistito al gravame la Regione Calabria, nonché i signori S.P., M.F., F.M., A.L. ed E.D.M., che ne hanno dedotto l’inammissibilità e l’infondatezza, chiedendone il rigetto.

4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

5. L’appello è infondato, potendo essere trattate congiuntamente tutte le censure sollevate con l’unico articolato motivo di gravame.

Al riguardo la Sezione osserva quanto segue.

5.1. Deve innanzitutto evidenziarsi che il procedimento elettorale finalizzato all’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale ha effettivamente inizio con il decreto di convocazione dei comizi elettorali, così come disposto dall’articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e si conclude, com’è naturale, con la proclamazione degli eletti.

Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto degli appellanti, non vi è alcuna disposizione, né nella legge 17 febbraio 1968, n. 108, né nelle altre che si occupano delle elezioni dei consigli regionali (quali, per esempio, la legge 23 febbraio 1995, n. 43; la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; la legge 2 luglio 2004, n. 165), che attribuisca al decreto di convocazione dei comizi elettorali la natura di lex specialis del procedimento elettorale, nel senso inteso dai predetti appellanti, cioè di fissare a priori e soprattutto di cristallizzare le norme di legge applicabili in un certo momento ad un determinato procedimento elettorale, con conseguente inapplicabilità delle norme emanate successivamente alla sua emanazione: a ciò consegue che ai singoli atti e alle singole fasi del procedimento elettorale trovano applicazione le disposizioni di legge di volta in volta regolanti le singole fattispecie, nel rispetto del principio generale del tempus regit actum.

5.2. Ciò premesso, come correttamente rilevato dai giudici di prime cure, la tesi sostenuta con il ricorso introduttivo del giudizio circa l’inapplicabilità alla competizione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 delle disposizioni contenute nella legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, in quanto entrata in vigore successivamente alla emanazione del decreto del Prefetto di Catanzaro, avvenuta l’8 febbraio 2010, è priva di fondamento giuridico.

Posto infatti che, come si è osservato, il decreto di convocazione dei comizi elettorali dà l’avvio al procedimento elettorale, stabilendo il dies a quo ai fini del corretto e regolare svolgimento delle successive fondamentali fasi volte all’esercizio del diritto di elettorato passivo e attivo (ammissione delle liste alla competizione, preparazione dei seggi, corretta compilazione degli elenchi degli aventi diritto al voto, etc.), senza tuttavia indicare e fissare in maniera immutabile ed irreversibile una determinata normativa applicabile all’intero procedimento, ben poteva il legislatore regionale introdurre disposizioni riguardanti in particolare, per quanto qui interessa, le modalità di presentazione delle liste elettorali, esonerando dall’obbligo delle firme di presentazione quelle liste che possedessero i requisiti previsti.

Invero l’unico limite logico – giuridico all’applicabilità della nuova normativa deve rinvenirsi nell’eventuale avvenuta apertura della fase (sub procedimentale) di ammissione delle liste, circostanza non sussistente nel caso di specie: infatti, poiché ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le liste devono essere presentate tra il trentesimo ed il ventinovesimo giorno precedente le elezioni, nel caso di specie esse dovevano essere presentate tra il 26 ed il 27 febbraio 2010, laddove la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, è entrata in vigore lo stesso 12 febbraio 2010 (essendo stata pubblicata sul supplemento straordinario n. 6 del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria).

E’ appena il caso di rilevare che le precedenti osservazioni escludono anche la dedotta violazione del principio generale della irretroattività della legge in questione.

5.3. Sotto altro profilo, occorre rilevare che il quarto comma dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 ("Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale"), così come modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 6, stabilisce che: "In deroga a quanto previsto dall’art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste che sono espressioni di partiti rappresentati nel Parlamento Italiano, nonché le liste provinciali che siano espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto. In ogni caso sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori le liste regionali cui sono collegate le liste provinciali".

Con tale disposizione, il legislatore regionale ha evidentemente inteso conciliare e coordinare i due opposti interessi pubblici che vengono in rilievo nell’ambito del procedimento elettorale nella peculiare fase di ammissione delle liste, da un lato quello alla più ampia possibile partecipazione alla competizione elettorale (partecipazione considerata quale indefettibile elemento di democraticità del sistema) e dall’altro quello (sostanzialmente strumentale al primo) della semplificazione delle modalità di presentazione delle liste di candidati: l’esonero dall’obbligo della raccolta delle firme di presentazione (che costituisce lo strumento concreto per assicurare il contemperamento dei predetti interessi) è così ancorato al verificarsi di determinati presupposti di fatto, dai quali può presumersi (iure et de iure) la sussistenza di adeguati indizi di rappresentatività (o di radicamento politico e sociale) delle liste di candidati che intendessero partecipare alla competizione elettorale, tra cui in particolare – ed in riferimento alle novità introdotte con la legge 12 febbraio 2010, n. 6 – per le liste provinciali l’essere espressione di almeno un gruppo consiliare ovvero di una delle componenti di cui all’articolo 27 dello Statuto e comunque per le liste regionali l’essere collegate alle liste provinciali.

Orbene per quanto riguarda le liste "S." e "L.", fermo restando quanto osservato sub. 5.1. e 5.2. circa la sicura applicabilità della nuova normativa regionale alle elezioni del 28 e 29 marzo 2010 (ed indipendentemente dalla delibazione delle argomentazioni difensive della Regione Calabria, ad avviso della quale la nuova normativa regionale sarebbe meramente interpretativa o quanto meno esplicativa delle originarie disposizioni contenute nel comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1), è sufficiente rilevare che gli appellanti non hanno fornito neppure nel presente grado di giudizio alcun elemento volto a far almeno dubitare del collegamento, delle liste regionale di cui hanno contestato l’ammissione, con liste provinciali espressioni di partiti rappresentanti in parlamento ovvero di gruppi consiliari o di componenti presenti in consiglio regionale e cioè della sussistenza di uno dei fatti legittimanti l’esonero dalla sottoscrizione degli elettori, come prescritto dalle citate disposizioni regionali.

D’altra parte, indipendentemente da ogni valutazione sulla stessa ammissibilità della censura, gli appellanti non hanno neppure puntualmente controdedotto alle specifiche argomentazioni degli appellati signori Agazio L. e Sandro Principe circa l’insussistenza quanto alla lista Partito Comunista dei lavoratori, con candidato presidente il signor Giuseppe Siclari, dei requisiti fissati dalla normativa regionale per beneficiare dall’esonero dell’obbligo di raccolta delle firme per la presentazione della lista stessa.

5.4. La sentenza impugnata in definitiva, ad avviso della Sezione, non merita le censure che le sono state mosse, non potendo ragionevolmente dubitarsi della genericità della deduzioni circa la asserita complessiva illegittimità delle elezioni svoltesi nei giorni 28 e 29 marzo 2010 per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Calabria e dell’infondatezza delle altre censure sollevate.

Per completezza la Sezione osserva che, sulla scorta delle considerazioni svolte nei precedenti paragrafi, non è suscettibile di favorevole considerazione neppure la questione di legittimità costituzionale delle leggi regionali 6 febbraio 2010, n. 4, e 12 febbraio 2010, n. 6, per asserita violazione degli articoli 3, 48, 51 e 122, comma 1, atteso che tutte sono imperniate sulla asserita violazione del principio generale dell’affidamento sulla immutabilità delle disposizioni normative da applicare al procedimento elettorale dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, che tuttavia non trova alcun fondamento logico – giuridico.

6. In conclusione l’appello deve essere respinto.

La sostanziale novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dai signori G.P., G.S., N.G. e L.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sez. I, con la sentenza n. 1738 del 19 luglio 2010, lo respinge.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *