Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12432 Imposta reddito persone fisiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 246/06, depositata il 12.7.06, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto da N.F. avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato disatteso il ricorso proposto dal contribuente nei confronti dell’avviso di accertamento in rettifica, con il quale era stato elevato il reddito dichiarato del medesimo ai fini IRPEF per l’anno 1996. 2. la CTR – condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure – riteneva, invero, che il N. non avesse offerto alcuna prova idonea a contestare il metodo presuntivo, in forza del quale l’Ufficio aveva proceduto f all’accertamento, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e ss..

3. Per la cassazione della sentenza n. 246/06 ha proposto ricorso – nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – N.F., articolando tre motivi. L’amministrazione intimata non svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il N. deduce la violazione della L. n. 400 del 1988, art. 17 in relazione al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

1.1 Osserva, invero, il ricorrente che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 – con il quale sono stati approvati i parametri elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184 per gli accertamenti di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) – pur presentando i caratteri tipici del regolamento, è stato emanato senza il preventivo parere del Consiglio di Stato, come previsto – per tutti gli atti aventi natura di regolamento – dalla L. n. 400 del 1988, art. 17.

Sicchè, ad avviso del N., avrebbe errato la CTR della Campania a porre a fondamento della decisione il suindicato DPCM, illegittimo per violazione di legge, poichè non conforme al modello procedimentale di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 anzichè disattenderlo (ex art. 5, lett a) e c), prescindendone del tutto nella valutazione degli altri profili della controversia.

1.2. Ciò premesso, è evidente che la fondatezza del motivo di ricorso suesposto dipende essenzialmente dalla natura giuridica che si deve ascrivere al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 e, precisamente, dall’essere il medesimo inquadrabile nella fattispecie del "regolamento", o piuttosto in quella dell’"atto amministrativo generale". 1.2.1. Orbene, va osservato al riguardo che – in quanto ricompresi nel novero delle fonti del diritto, ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 preleggi – i regolamenti sono espressione di una potestà normativa attribuita all’amministrazione, secondaria rispetto a quella di rango legislativo, poichè ad essa subordinata ( art. 4 preleggi, comma 1).

Tale potestà – a tenore della L. n. 400 del 1988, art. 17 – si traduce, per un verso (comma 1), nel porre in essere una disciplina – generale ed astratta – attuativa o integrativa di quella della legge (regolamenti di esecuzione e di integrazione), o autonomamente regolativa in settori non retti da fonti primarie, sempre che non si tratti di materie coperte da riserva di legge (regolamenti indipendenti); per altro verso (comma 2), la potestà regolamentare può dare vita al fenomeno della ed. "delegificazione", nel quale la norma primaria – sempre in materie non riservate dalla Costituzione alla legge – recede, lasciando il posto alla normativa secondaria, che viene a disciplinare ex novo aree in precedenza regolate da atti normativi legislativi.

Per converso, gli atti o provvedimenti amministrativi generali sono espressione di una mera potestà amministrativa, in quanto rivolti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, sia pure a posteriori.

Ne consegue che solo i regolamenti sono soggetti al modello procedimentale (parere del Consiglio di Stato, delibera del Consiglio dei Ministri, decreto di approvazione del Capo dello Stato) prefigurato dalla L. n. 400 del 1988, art. 17 dal quale sono, invece, immuni gli atti amministrativi generali (per la distinzione tra le due specie di atti, cfr. Cass. S.U. 10124/94, Cass. 1972/00).

1.2.2. Da tali premesse di principio discende, a giudizio della Corte, che al D.P.C.M. 29 gennaio 1996 – attuativo della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 181 e 184 – non può essere in alcun modo ascritto il carattere di atto di natura regolamentare. Ed invero, tale provvedimento si limita ad elaborare i parametri per l’accertamento in via presuntiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) dei ricavi, dei compensi e del volume di affari dei contribuenti, in caso di incompletezza, falsità, o inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati.

Sicchè esso non costituisce in alcun modo esercizio di potestà normativa secondaria, nè innovativa, nè attuativa di legge, nè – tanto meno – delegificante, ai sensi della L. n. 400 del 1988, art. 17, commi 1 e 2 e non pone, quindi, una disciplina in astratto di rapporti giuridici, ma è semplicemente espressione di una potestà amministrativa diretta alla cura concreta di specifici interessi pubblici, con effetti nei confronti dì una pluralità di destinatari, comunque determinabili, pur se non necessariamente determinati a priori nel provvedimento.

Ne consegue che il D.P.C.M. 29 gennaio 1996 – contrariamente all’assunto di parte ricorrente, che lo considera un atto regolamentare – è un mero provvedimento amministrativo generale, come tale non soggetto alle previsioni di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 17 e perciò non affetto da illegittimità, per essere stato emanato senza il previo parere del Consiglio di Stato (cfr.

Cass. 27656/08, 16055/10).

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il primo motivo si palesa del tutto infondato.

2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso – da trattarsi congiuntamente, attesa la loro evidente connessione – il N. deduce la violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e ss. del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, dell’art. 2697 c.c., art. 115 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 7, del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11 nonchè l’omessa, insufficiente e contradditto-ria motivazione su un fatto decisivo della controversia.

2.1. Avrebbe, invero, errato la CTR – ad avviso del ricorrente – a ritenere legittimo l’operato dell’Ufficio che aveva posto a fondamento dell’atto impositivo i soli parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1986, diretti semplicemente a potenziare il modo di accertamento analitico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d senza supportarli con altri, elementi inerenti alla situazione personale del contribuente. In particolare, secondo il N., nel caso concreto l’amministrazione finanziaria avrebbe totalmente omesso di considerare la difficile realtà geografica (Comune di (OMISSIS)) nella quale si trova ad operare esso istante, "notoriamente difficile sotto il profilo economico, sociale e della sicurezza" e, quindi, tale da giustificare di per sè lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli accertabili sulla base dei suddetti parametri.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, il giudice di appello avrebbe del tutto pretermesso l’esame delle prove documentali prodotte dal contribuente, a sostegno dell’allegata diversità dell’attività svolta (applicazione di parti accessorie su abiti confezionati da terzi), rispetto a quella (confezione di vestiario su misura) ritenuta dall’Ufficio, con conseguente erronea individuazione del parametro applicabile.

2.2. Le censure suesposte, ad avviso della Corte, si palesano del tutto inammissibili, per violazione del ed. principio di autosufficienza, più volte enunciato da questa Corte anche in epoca precedente l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 – temporalmente applicabile alla fattispecie – con il quale è stato introdotto un nuovo n. 6 all’art. 366 c.p.c., comma 1 a tenore del quale il ricorso – oltre alle altre indicazioni specificate dalla norma – deve contenere, a pena di inammissibilità, "la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda". Orbene, il requisito della specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso non può ritenersi certamente soddisfatto dalla generica indicazione, ad opera della stessa parte che intenda avvalersene, di tali atti nella narrativa o nella formulazione dei motivi di censura.

Ed invero, il rispetto del menzionato principio di autosufficienza – posto a presidio della corretta delimitazione del thema decidendum del giudizio di cassazione – postula che il ricorso contenga in sè tutti gli elementi necessari per individuare le ragioni poste a fondamento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, e per valutare la fondatezza di tali ragioni, di modo che il Giudice di legittimità possa avere, senza dovere ricorre ad altri atti, compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo ( art. 366 c.p.c., n. 3) e della posizione in esso assunta dalle parti (cfr., tra le tante, Cass. 7460/09, 15952/07, 7392/04).

Con specifico riferimento all’indicazione degli atti processuali e dei documenti, va, di poi, precisato che tale indicazione – in ossequio al principio suesposto – deve concretarsi nella trascrizione integrale dell’atto, o del documento, quanto meno nei suoi passaggi essenziali e controversi. Tale trascrizione è, invero, indispensabile al fine di consentire alla Corte di formulare, sulla base dello stesso ricorso – come imposto dalle disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., co. 1, nn. 3 e 6 – e senza attingere ad altri atti – il giudizio di fondatezza, o meno, delle censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass. S.U. 23019/07, Cass. 1465/09, 5043/09, 1952/09).

2.3. Nel caso di specie, va rilevato che il giudice di appello trae il convincimento della legittimità dell’accertamento effettuato dall’Ufficio nei confronti del N. dalla correttezza dei parametri adoperati dall’amministrazione, anche per non avere il contribuente risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa; elemento, questo, certamente valutabile – sul piano probatorio – in danno del contribuente medesimo (Cass. S.U. 26635/09). La CTR ha tenuto conto, altresì, del fatto che il N. non aveva offerto prova alcuna idonea a contestare il metodo presuntivo in forza del quale l’Ufficio aveva proceduto all’accertamento.

Orbene, è evidente che il ricorrente – in ossequio al menzionato principio di autosufficienza – avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dell’atto di accertamento, al fine di consentire alla Corte di verificare la correttezza dell’applicazione, da parte del giudice a quo ed in riferimento all’accertamento analitico-presuntivo operato nella specie dall’amministrazione, dei principi e dei criteri di cui combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 181 e del D.P.C.M. 29 gennaio 1996, nonchè di verificare se il medesimo giudice avesse tenuto in debito conto gli elementi di prova prodotti dal contribuente a sostegno delle proprie contestazioni, si da pervenire ad un’applicazione personalizzata dello standard presuntivo prescelto (Cass. S.U. 26635/09, Cass. 12558/10, 13594/10).

Per contro, il N. ha del tutto omesso di trascrivere, o in alternativa – di allegare al ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., sia l’atto impositivo, che le prove documentali che assume di aver prodotto a sostegno delle proprie contestazioni. Ebbene, anche con specifico riferimento alla denuncia di mancata ammissione di un’istanza probatoria o di omessa o insufficiente valutazione di risultanze probatorie o processuali, questa Corte ha avuto modo di precisare che il ricorrente ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato, o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire alla Corte – in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso – il controllo della decisività dei fatti da provare e delle prove stesse (v., tra le tante, Cass. 17915/10, 4201/10, 6023/09).

3. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.

4. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

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