Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1714

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

cati Colnago e Graziosi;
Svolgimento del processo

La sentenza appellata ha rilevato la mancata notifica del ricorso all’Avvocatura dello Stato secondo le modalità previste dalla L. n. 260/1958, applicabile anche ai giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali per effetto dell’art. 10 della L. n. 103/1979.

La costituzione in giudizio del comune, invero, non ha effetto sanante, in quanto quella resistente, per aver emanato l’atto impugnato, è un’Amministrazione Statale (Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici Emilia Romagna, Sopraintendenza per i Beni Architettonici Paesaggio di Ravenna). Di conseguenza il TAR adito ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Gli appellanti hanno dedotto la violazione dell’art. 291, primo comma, del c.p.c.

All’udienza del 15 febbraio 2001 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 1 della legge 25 marzo 1958 n. 260, applicabile nei giudizi promossi dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali in virtù dell’art. 10, comma 3, della legge 3 aprile 1979, è da ritenersi nulla la notificazione del ricorso giurisdizionale contro un provvedimento di un’autorità statale che sia stata effettuata presso l’organo emanante anziché presso l’Ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Orbene, in tale nullità il ricorrente risulta essere sicuramente incorso, posto che l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato presso la sede dell’autorità emanante, autore dell’atto impugnato, e non invece presso l’Avvocatura dello Stato investita ope legis della rappresentanza in giudizio.

In ogni caso vale la pena osservare che le notificazioni in questione devono essere eseguite presso l’Avvocatura dello Stato anche quando il provvedimento impugnato sia stato adottato da un ufficio che costituisce articolazione dell’amministrazione centrale (Cons. St. VI, 22 dicembre 1994 n. 8197) e che nel processo amministrativo (in considerazione della natura decadenziale del termine) non può trovare applicazione la regola processualcivilistica ( art. 291 c.p.c.) a norma della quale il giudice ordina all’attore la rinnovazione della notificazione viziata (T.A.R. Campania V, 14 giugno 2006, n. 6990).

Nel caso di specie, quindi, l’appello non può trovare accoglimento in quanto i ricorrenti si sono limitati, censurando norme del codice di procedura civile, tra le quali l’art. 291, a richiedere un’inammissibile rinnovazione della notificazione del ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *