Cass. civ. Sez. V, Sent., 08-06-2011, n. 12423 Notificazione a mezzo posta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito di ricorso di G.R. la Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, nella contumacia dell’Ufficio, annullava l’avviso di accertamento notificato alla contribuente per la rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 1983, con riferimento ad un reddito da partecipazione alla società di fatto A., G. e R. con sede in quella città;

riteneva il giudice adito che l’A.F. non avesse fornito la prova nè dell’esistenza della società di fatto, nè della partecipazione ad essa della G..

L’ufficio proponeva gravame, richiamandosi alla sentenza dei Tribunale di Bologna del 5.12.1985 e della Corte di Appello del 24.10.1987 con le quali la contribuente era stata condannata in concorso con altri coimputati per vendita di musicassette con contrassegno SIAE falso, ma la C.T.R. dell’Emilia Romagna con sentenza n. 78/15/05, depositata il 12.10.2005 e non notificata, rigettava l’appello rilevando che "la prova dell’esistenza della società di fatto … è stata fornita solo nel 2^ grado di giudizio, ciò impedisce al … Collegio di tenerne conto per espresso divieto sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58".

Per la cassazione della suddetta sentenza proponevano quindi ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate articolando due motivi, mentre nessuna attività difensiva svolgeva nella presente fase l’intimata.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto notificato a mezzo posta senza che risulti depositato l’avviso di ricevimento. In tal senso anche di recente risulta confermato l’orientamento di questa Suprema Corte, secondo il quale. "La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo" (Cass. 4.6.2010, n. 13639).

Nulla deve disporsi per le spese.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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