Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1707 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

a e l’avvocato Corda;
Svolgimento del processo

È impugnata la sentenza del Tar Sardegna in epigrafe indicata che, in accoglimento del ricorso proposto dal signor A.S., ha annullato il decreto n. 115 prot. n. 16911 del 23 settembre 2002 del Soprintendente per i beni ambientali di Sassari e Nuoro, che annullava il provvedimento del 18 luglio 2002 prot. n. 24929 col quale il Comune di Arzachena, nell’esercizio delle funzioni delegate dalla legge regionale n. 28/1998 in materia di tutela paesaggistica, aveva autorizzato l’odierno appellato alla realizzazione di una casa d’abitazione unifamiliare in Comune di Arzachena, nel lotto n. 23 della lottizzazione convenzionata "Lu Nibaru", in località "Ea Bianca" – zona F/3 del programma di fabbricazione.

A base del gravame l’amministrazione appellante deduce che, contrariamente a quanto rilevato dai primi giudici, sarebbe nello specifico mancata, ad opera dell’autorità comunale titolare del potere autorizzatorio (in forza di delega regionale), la ponderazione degli interessi in gioco, segnatamente sotto il profilo della compatibilità dell’intervento programmato con il rispetto del vincolo paesaggistico, reso ancor più cogente a seguito della intervenuta approvazione del piano paesistico regionale; donde la corretta individuazione, nella prospettazione dell’appellante, dei vizi di difetto di istruttoria e di motivazione all’indirizzo dell’atto autorizzatorio oggetto di annullamento tutorio, non potendo peraltro trovare applicazione nella specie, stante l’intervenuto annullamento del piano, la clausola di salvezza introdotta dal piano paesistico regionale (art.3) con riferimento a tutti gli interventi facenti parte di piani attuativi già convenzionati alla data della sua entrata in vigore.

Di qui la richiesta di integrale riforma della impugnata sentenza ed il ripristino consequenziale dell’atto tutorio di annullamento oggetto di rimozione a mezzo della gravata pronuncia.

Si è costituito in giudizio il signor A.S. per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 15 febbraio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e non merita accoglimento.

La Sezione non può che confermare quanto già deciso con le precedenti pronunce del 21 ottobre 2009, nn. 6420,. 6421 e 6422.

È controversa la legittimità dell’impugnato provvedimento soprintendentizio recante l’annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Arzachena, quale ente delegato dalla Regione Sardegna ex lege n. 28/98, in favore dell’appellato per la realizzazione di un fabbricato ad uso abitazione facente parte della lottizzazione convenzionata " Lu Nibaru" in località "Ea Bianca".

A base dell’annullamento tutorio l’autorità ministeriale ha sostanzialmente posto la questione della non congrua ponderazione, ad opera dell’autorità comunale, degli interessi in gioco, con particolare riguardo alla tutela del vincolo paesaggistico gravante sul terreno oggetto del programmato intervento edilizio. Il vizio divisato è stato quello della carenza di motivazione dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune, nella consapevolezza che l’annullamento ministeriale può essere disposto per tutti i vizi di legittimità dell’atto, ivi compreso il difetto di motivazione.

Prendendo le mosse dalla questione del lamentato difetto di motivazione, si osserva che il Collegio non nega in alcun modo la correttezza del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il potere ministeriale di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica possa essere esercitato per qualunque profilo di illegittimità, ivi compreso il vizio di carenza di motivazione (in tal senso – ex plurimis -: Cons. Stato, Sez. VI, 29 novembre 2004, n. 7776). Neppure può negarsi che, in via generale, l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica risulti correttamente disposto quante volte l’autorizzazione stessa non contenga alcuna motivazione in ordine alla compatibilità dell’intervento con il vincolo ambientale e non sussista almeno un rinvio ob relationem a specifici atti istruttori (Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 giugno 2006, n. 3991).

Si osserva, tuttavia, che nel caso di specie l’applicazione dei richiamati principî non può condurre all’accoglimento delle tesi di parte appellante, dato che non consta che l’autorità comunale abbia disatteso l’onere di corredare l’atto autorizzatorio di congrua e pertinente motivazione. L’autorità comunale, dopo aver ricordato che l’intervento edilizio programmato dalla ricorrente di primo grado ricade in area già oggetto di piano convenzionato assentito dalla Regione autonoma della Sardegna- Ufficio tutela del paesaggio – ha dato atto che l’intervento medesimo comporta un grado medio di percettibilità nella visuale panoramica di appartenenza e che, inoltre, l’opera in questione non incide direttamente con gli elementi di pregio paesistico descritti negli allegati al decreto di vincolo – D.M. 12 maggio 1966 -, essendo la stessa di limitata estensione e pienamente coerente con i valori paesistici implicati. L’autorità comunale, concludendo per la compatibilità del programmato intervento con la tutela del vincolo, si è altresì data carico di raccomandare la massima cautela in sede di impianto del cantiere precisando che i lavori di scavo dovranno essere eseguiti a mano,senza l’ausilio dei mezzi cingolati o gommati, e che dovrà essere salvaguardata la macchia mediterranea esistente nell’area limitrofa a quella di sedime dell’opera progettata. Tali prescrizioni indubbiamente rivelano, come correttamente osservato dal primo giudice, la particolare attenzione riposta nel valutare la compatibilità delle opere progettate con il bene protetto, non potendosi ammettere, in linea generale, che la sussistenza del vincolo paesaggistico si trasformi in un vincolo di assoluta inedificabilità dei terreni allo stesso sottoposti.

Piuttosto dalla lettura del provvedimento di annullamento tutorio si evince che attraverso il riscontro del preteso vizio di difetto di motivazione l’Amministrazione statale ha operato in concreto una inammissibile sovrapposizione (rectius: sostituzione) della propria valutazione di merito rispetto a quella compiuta dall’amministrazione comunale in sede di rilascio del titolo autorizzatorio. Dall’esame del provvedimento soprintendendizio sinteticamente descritto in narrativa, infatti, emerge che la censura rubricata quale difetto di motivazione non derivi da altro, se non dall’aver fornito una valutazione concreta affatto opposta rispetto a quella fornita in prima battuta dai competenti organi comunali. A ben vedere, infatti, l’atto di annullamento individua profili di difetto di motivazione nella ritenuta, inadeguata valutazione della invasività che caratterizzerebbe l’intervento oggetto di autorizzazione, senza tuttavia indicare sulla scorta di quali concreti elementi il giudizio valutativo dall’autorità comunale sarebbe carente sul piano della motivazione e dell’istruttoria. Risulta pertanto evidente che l’autorità ministeriale abbia maturato un diverso opinamento riguardo alla compatibilità dell’intervento con i valori paesistici del sito ed abbia inteso inammissibilmente ascrivere all’alveo della illegittimità procedimentale l’esercizio (che invece, per quanto detto, appare immune dai vizi propri cui astretto il sindacato di legittimità di questa sede) della discrezionalità tecnicoamministrativa esercitata nello specifico dall’autorità comunale.

Né può riconnettersi fondamento al rilievo della amministrazione appellante circa le ostative previsioni del piano paesistico regionale (in relazione alle aree di tutela integrale delineate nell’ambito dello stesso piano), dato che – come correttamente messo in rilievo dal Tar nella gravata pronuncia -, l’art.3, primo comma lett. a) delle Norme di Attuazione al P.T.P. n. 1 esclude espressamente dalla disciplina di detto piano le aree interessate da piani attuativi già convenzionati che abbiano avviato la realizzazione delle opere di urbanizzazione alla data del 17 novembre 1989. La gravata pronuncia dà atto che, nel caso in esame, è incontestato, in fatto, che l’intervento programmato dal’appellato rientra in un piano di lottizzazione convenzionata (approvato nel 1985) in ordine al quale le opere di urbanizzazione risultavano già avviate alla data del 17 novembre 1989, donde la ininfluenza delle asserite previsioni ostative di piano per l’intervento di che trattasi. Per completezza deve anche evidenziarsi che l’intero piano paesistico di che si discute è stato caducato in sede giurisdizionale con decisione del Tar Sardegna n.1203 del 6 ottobre 2003.

Quanto appena detto non equivale peraltro ad affermare che l’intervento edilizio per cui è giudizio, in quanto già favorevolmente scrutinato dall’autorità regionale preposta alla tutela del paesaggio in sede di approvazione del piano di lottizzazione convenzionata, fosse in quanto tale immune dalla prevista valutazione di compatibilità paesaggistica, da esprimersi in sede di rilascio dei puntuali permessi di costruire. Ma proprio in tale alveo procedimentale, alla luce di quanto si è detto innanzi, il Comune di Arzachena non si è sottratto a tale incombente, esprimendo una valutazione di compatibilità paesaggistica dell’intervento non meritevole, per le già indicate ragioni, di essere doppiata in senso inverso dall’autorità ministeriale in sede di annullamento tutorio.

Per quanto detto, l’appello deve essere respinto e deve per l’effetto trovare conferma la impugnata sentenza.

Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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