Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1703

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Stato Massarelli e l’ avvocato Torrani;
Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 3502 del 2004 questa Sezione del Consiglio di Stato respingeva, dopo averli riuniti, due ricorsi proposti: il primo (n. 9680 del 2003), dal comune di San Martino in Pensilis, il secondo (n. 9690 del 2003) dalla Federazione regionale coltivatori diretti, dal Consorzio per la valorizzazione dei vini doc del Molise e dal WWF, per l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 659 del 2003, pubblicata il 28 agosto 2003. Allo stesso modo, la Sezione, con successiva sentenza, n. 3505 del 2004, respingeva il ricorso (n. 209 del 2004) proposto dalla Provincia di Campobasso, per l’annullamento della sentenza del medesimo Tribunale amministrativo regionale n. 874 del 2003. Entrambe le decisioni riguardavano la realizzazione da parte della società E. S.p.a. (oggi Sorgenia S.p.a) di una centrale termoelettrica a ciclo combinato alimentata a metano, da localizzare nel comune di Termoli, nell’area del Consorzio industriale del Biferno. In entrambe le sentenze, inoltre, la Sezione riteneva che la regione Molise avesse preventivamente assentito (mediante intesa) all’esecuzione dell’opera, che la localizzazione della centrale non si poneva, sotto il profilo del rischio idrogeologico, in contrasto con alcuna specifica previsione normativa o di pianificazione e che, la realizzazione della centrale non modificava, sostanzialmente, i valori della qualità dell’area. Tra l’altro, la statuizione concernente lo specifico rischio di esondazione era giustificata con la considerazione che nella relazione del servizio opere idrauliche della Regione del 19 marzo 2004 (acquisita in sede istruttoria) si affermava che non risultava (al redigente il rapporto) che l’area in cui era previsto l’insediamento della centrale termoelettrica fosse stata sommersa dall’evento alluvionale del gennaio 2003.

2. Contro le due indicate decisioni della Sezione hanno proposto ricorso per revocazione, per errore di fatto, la Provincia di Campobasso (ric. n. 6603 del 2004) il comune di San Martino in Pensilis (ric. n. 6604/2004) e la Federazione regionale coltivatori diretti (ric. n. 6605 del 2004). Nel giudizio riguardante il ricorso contrassegnato con il n. 6603 del 2004 è, tra l’altro, intervenuto il Codacons il cui difensore ha proposto "querela di falso" avverso la dichiarazione del funzionario della Direzione generale politiche del territorio della regione Molise contenente, come già precedentemente rilevato, l’attestazione che l’area d’insediamento della centrale non era stata interessata dall’alluvione del 2003.

3. Con sentenza n. 4897 del 2005 la Sezione, riuniti i ricorsi, ha dichiarato inammissibile la proposta querela di falso e ha respinto i ricorsi per revocazione.

4. La ricorrente in epigrafe ha chiesto, previa declaratoria di nullità, la revocazione della citata sentenza della Sezione.

5. All’udienza del 21 gennaio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nel ricorso in epigrafe si impugna la sentenza della Sezione n. 4897 del 2005, per: a) violazione del combinato disposto degli articoli 221, 70 e 72 c.p.c: nullità della sentenza oggetto di revocazione e del procedimento che ha condotto all’adozione della stessa per omessa partecipazione del P.M. e per omesso interpello della parte; b) violazione del combinato disposto degli articoli 360, nn. 5, 4 e 5 c.p.c., degli articoli 115, 214, 215, 221, 222, 355 c.p.c, degli articoli 2702, 2719, 2733 e 2735 c.c. e dell’art. 24 della Costituzione, c) violazione dell’art. 395 n. 2 e n. 4. c.p.c. come richiamato dall’art. 391bis dello stesso codice, applicabili entrambi al processo amministrativo.

In particolare si afferma:

– deve essere dichiarata la nullità della sentenza impugnata poiché, rispetto al giudizio di inammissibilità della querela di falso, il Giudice avrebbe dovuto, invece, sospendere il giudizio e trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica per garantire la prescritta partecipazione del pubblico ministero ed ha errato nel dichiarare non sussistenti prove "adeguate" della falsità del documento oggetto della querela, non dovendo egli decidere in merito all’incidente di falso ma soltanto verificare la rituale proposizione della querela e la rilevanza del documento impugnato di falsità;

– nel merito, comunque, la parte che ha sollevato la querela di falso, con dichiarazione allegata al verbale di udienza, ha prodotto un’articolata memoria contenente una dettagliata documentazione fotografica, in riferimento anche a fonte audiovisiva, relativa all’alluvione del 2003, idonea a contrastare quanto asserito nella relazione del funzionario della Regione Molise del 19 marzo 2004;

la sentenza è perciò viziata da errore revocatorio essendo incorso il Collegio in errore di fatto "seppure in ragione e/o in conseguenza di una valutazione della documentazione infedele acquisita agli atti e/o di un’omessa attività valutativa della documentazione veritiera ed inequivoca prodotta invece dalle appellanti", dovendosi rilevare la sussistenza di un errore che non riguarda l’interpretazione dei fatti ma l’esistenza di atti e fatti direttamente e incontrovertibilmente documentati, nonché caratterizzati da immediatezza e semplice e concreta rilevabilità;

– nella memoria depositata il 21 dicembre 2010 si afferma poi che nel caso di specie non deve ritenersi operante la preclusione di cui all’art. 403 c.p.c., e si richiama allo scopo la pronuncia di questa Sezione n. 2730 del 2002.

Si deducono quindi motivi per l’esame della fase rescissoria relativi al giudizio pronunciato con la sentenza della Sezione n. 3505 del 2004.

2. Il ricorso è inammissibile.

Infatti:

ai sensi dell’art. 403, comma 1, c.p.c, da applicarsi pro tempore, "Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione" (secondo un principio pacificamente applicabile al processo amministrativo, oggi richiamato dall’art. 107, comma 2, del Codice del processo amministrativo);

fermo tale principio, la giurisprudenza ha previsto quale sola ipotesi di ammissibilità della impugnazione per la revocazione di un precedente giudizio per revocazione il caso in cui si debba rimediare all’errore di fatto, ovvero al dolo di una delle parti, che ha condotto ad una ingiusta decisione di inammissibilità del precedente ricorso per revocazione non consentendone l’esame del contenuto (Cons. Stato: Sez. V, 19 febbraio 1996, n. 219; Sez. VI, 20 maggio 2002, n. 2730);

nella specie la sentenza n. 4897 del 2005, oggetto del ricorso in epigrafe, non ha pronunciato l’inammissibilità dei ricorsi per revocazione ma li ha respinti esaminandoli nel merito: ritiene tuttavia la Sezione che anche in tal caso possono essere dedotti i motivi di revocazione suindicati.

Ciò premesso in linea di principio, occorre verificare se le censure dedotte rientrino fra quelle ammissibili.

Non vi rientra sicuramente la censura rivolta contro la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso (anch’essa sussunta a motivo del ricorso per revocazione qualificato quale "nullità" della sentenza gravata) essendo la pronuncia fondata su argomentazioni di diritto e non su presunti errori di fatto.

Si aggiunge ad abundantiam che è in particolare condivisibile l’affermazione della sentenza in esame secondo cui il documento in questione non aveva "alcuna pretesa di veridicità, consistendo in una dichiarazione di conoscenza esplicitamente riferita ad esso solo verbalizzante".

3. Non sussistono parimenti gli asseriti motivi di revocazione di cui al n. 2 e al n. 4 dell’art. 395 c. p. c., relativi, rispettivamente, "a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza" e ad "errore di fatto risultante dagli atti e dai documenti della causa".

Non sussiste in particolare il primo motivo, non essendo stato allegato alcun accertamento di falsità di prove (essendo prova falsa quella dichiarata tale con sentenza passata in giudicato anteriormente alla proposizione dell’istanza di revocazione; cfr. Cass. civ., sez. I, 29 agosto 1998, n. 8650). Quanto al secondo (errore di fatto) il Giudice ha espresso valutazioni frutto di un proprio apprezzamento nel negare che le sentenze impugnate fossero a loro volta affette da tale vizio sia con "riferimento all’asserita inesistenza dell’intesa con la regione, sia con riferimento al ritenuto rischio esondazione dell’area di insediamento della centrale e della dedotta alterazione dei valori ambientali; apparendo evidente, dalle stesse argomentazioni dei ricorrenti, che quello invocato, anche a volerlo ritenere esistente, costituisce errore di diritto, in quanto conseguente ad un ritenuto errato apprezzamento delle emergenze di causa" Non emergono perciò le condizioni proprie dell’errore di fatto, che è tale se risponde "a tre distinti requisiti, consistenti nel derivare da una pura e semplice errata od emessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere esistente un fatto documentalmente escluso o inesistente un fatto documentalmente provato; nell’attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato e, infine, nell’essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare" (Cons. Stato, Sez. V, 11 agosto 2010, n. 5630).

4. Per quanto considerato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile.

Condanna la Provincia di Campobasso, ricorrente, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) nel complesso a favore delle Amministrazioni statali costituitesi, e in euro 5.000,00 (cinquemila/00) a favore di E. S.p.a (oggi Sorgenia S.p.a), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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