Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1702

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La A.T.A.M.A.S. Coop a r. l. (di seguito A.) ha impugnato dinanzi al TAR per la Valle d’Aosta le deliberazioni della Giunta Regionale della Valle d’Aosta, n. 1111 del 1998, n. 4709 del 1998 e n. 3783 del 1999, recanti rispettivamente, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45, il piano di riparto dei contributi alle compagnie teatrali per gli anni 1997, 1998 e 1999, lamentando di avere ottenuto contributi (L. 58.000.000 per il 1997, lire 40.000.000 per il 1998 e lire 30.000.000 per il 1999) proporzionalmente inferiori a quelli erogati ad altre compagnie teatrali di professionisti.

2. Il TAR, con le sentenze n. 59 del 2000, n. 60 del 2000 e n. 31 del 2001 passate in giudicato, ha annullato le delibere impugnate nella parte in cui erano stati concessi i contributi alle compagnie teatrali per gli anni sopra citati.

3. La Giunta regionale, in esecuzione delle citate sentenze, con le delibere n. 2436, n. 2437 e n. 2438 del 2001 relative, rispettivamente, agli anni 1997, 1998 e 1999, ha proceduto nuovamente al riparto confermando la misura dei contributi determinati con le precedenti delibere annullate.

4. La A., con i ricorsi nn. 85, 86 e 87 del 2001 proposti al medesimo TAR per la Valle d’Aosta, ha chiesto l’annullamento delle citate delibere della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguente.

5. Il TAR, con la sentenze n. 3, 4 e 5 del 2005, ha respinto, rispettivamente, i ricorsi n. 87, 86 e 85 del 2001, compensando tra le parti le spese di giudizio.

Nelle sentenze, di contenuto sostanzialmente identico, si afferma che nelle delibere impugnate sono stati osservati i criteri per la determinazione del riparto dei contributi dettati dall’art. 7 della legge regionale 19 dicembre 1997, n. 45 ("Disposizioni a favore dell’attività teatrale locale. Abrogazione della legge regionale 19 giugno 1992, n. 29"), per il quale la valutazione deve essere compiuta rispetto a due componenti, la prima quantitativa, relativa ai costi dell’attività teatrale, distinti per tipologie, ed all’utilizzo di elementi locali, che è componente oggetto di accertamento quanto alla ammissibilità al finanziamento ed alla esistenza nell’an e nel quantum, la seconda componente, di carattere qualitativo, relativa al riscontro dei risultati artistici della compagnia, oggetto di valutazione propria dell’esercizio di discrezionalità tecnica. In particolare dalle delibere impugnate, che riproducono il contenuto del verbale della Commissione teatrale del 4 maggio 2001, risulta che le valutazioni finali sono scaturite da un esame analitico di tutte le voci rientranti nelle componenti sopra richiamate e che il minor contributo assegnato alla ricorrente è chiaramente da porre in relazione con la valutazione dei risultati artistici della compagnia, espressione questa di discrezionalità tecnica per la quale, si afferma nelle sentenze, nella specie non ricorrono i vizi di illogicità o incongruenza, che sono gli unici censurabili dal giudice amministrativo. In questo quadro non sussiste altresì l’ulteriore vizio dedotto, di violazione del principio di imparzialità, "una volta verificata la corrispondenza tra la scarsa valutazione artistica della compagnia A. e la modesta percentuale di copertura dei costi preventivati riconosciuta alla ricorrente, laddove l’attività delle altre compagnie ha comunque ottenuto una valutazione dei risultati artistici più brillante, idonea in sé a sorreggere e giustificare una più elevata percentuale di copertura dei costi", a proposito dei quali, si precisa anche nella sentenza, correttamente non sono state riconosciute alla ricorrente le spese per attività di servizi tecnici in quanto non ammesse a finanziamento ai sensi del citato art. 7 della legge regionale n. 45 del 1997.

Nella sentenza n. 5 del 2005 sono esaminati gli ulteriori motivi di censura dedotti con il ricorso di primo grado n. 85 del 2001 (concernente la riformulazione del piano di riparto per il 1997), relativi: a) alla incompetenza della Commissione teatrale, essendo stata utilizzata quella prevista dalla legge n. 45 del 1997 e non dal regolamento regionale n. 3 del 1993, ciò che è invece corretto, si afferma nella sentenza, avendo operato la Commissione di cui al detto regolamento in via transitoria per il primo riparto per essere poi sostituita dalla Commissione nella composizione prevista dalla legge regionale per il riparto in controversia, dovendosi altresì considerare che della precedente Commissione faceva parte l’Assessore alla pubblica istruzione, essendo poi risultata preclusa la partecipazione di organi politici a collegi con funzioni valutative a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale in materia; b) alla illegittima ammissione al finanziamento della compagnia "T.D.A. s.c.r.l.", poiché priva del requisito dei tre anni di attività continuativa nella Regione richiesto dalla legge regionale n. 45 del 1997, essendo anche tale motivo infondato, statuisce la sentenza, alla luce della norma transitoria di cui all’art.16 della legge citata, recante, ai fini del riparto per il 1997, l’esclusione dell’applicazione dell’art. 6 della medesima legge, in cui è richiamato l’art. 3 relativo ai requisiti, con l’applicazione perciò della previgente legge n. 29 del 1992.

6. Con gli appelli in epigrafe è chiesto, in riforma delle sentenze di primo grado, l’accoglimento dei ricorsi originari, con l’annullamento delle delibere regionali impugnate.

7. All’udienza del 21 gennaio 2011 le cause sono state trattenute per la decisione.
Motivi della decisione

1. Il Collegio ritiene di riunire i ricorsi in epigrafe considerata la connessione tra essi per il profilo oggettivo, concernendo questioni sostanzialmente identiche, e per il profilo soggettivo, essendo le parti appellante (A.) e appellata (la Regione Autonoma Valle d’Aosta) le medesime.

2. Negli appelli si censurano le sentenze impugnate, per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge regionale n. 45 del 1997, e in generale di tale legge, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 della Costituzione; per difetto ed erroneità di motivazione e difetto di istruttoria.

2.1. In tutti gli appelli si afferma in particolare, con riferimento ai diversi anni considerati, che nelle sentenze non sarebbero state esaminate le specifiche deduzioni della ricorrente riguardo alla valutazione della componente quantitativa del riparto, compiuta dall’Amministrazione al fine evidente di confermare i precedenti riparti ed eseguita senza adeguata specificazione dei criteri; deduzioni con cui la ricorrente aveva sollevato in particolare le censure: della considerazione dei preventivi di spesa, che non comprendono i contributi versati, e non dei consuntivi delle Compagnie, come invece richiesto dall’art. 9 della legge n. 45 del 1997; della non rilevazione, pur alla luce dei preventivi, della mancata corrispondenza con i contributi erogati; della non valutazione dei costi relativi ai servizi tecnici, pur trattandosi di spese proprie dell’attività teatrale, non riconoscendosi altresì contribuzione per i laboratori teatrali, valutati invece positivamente per la compagnia "Groupe Approches"; della disomogenea valutazione dell’utilizzo di elementi locali. Il primo giudice si è invece soffermato, si soggiunge, sull’applicazione del criterio qualitativo, non oggetto di censure trattandosi di esercizio di discrezionalità tecnica, trascurando peraltro le doglianze sollevate riguardo al criterio adottato per valutare il periodo di attività della compagnia "T.D.A. s.c.r.l.", essendo stata considerata a tale fine la pregressa attività di altro soggetto ("T.D.A. di Livio Viano & c. s.a.s."), e, rispetto alla stessa Compagnia, all’evidente fatto di essere in sostanza la medesima del "Groupe Approches", con erogazione di un doppio contributo (ai fini del riparto per il 1997).

2.2. Nell’appello n. 810 del 2006 si censura altresì, con specifico riferimento al riparto per il 1997, la sentenza impugnata, n. 5 del 2005, per avere affermato, quanto al detto riparto, la sussistenza dei requisiti in capo al "T.D.A. s.c.r.l." per effetto dell’applicazione della legge regionale previgente n. 29 del 1992, che è, invece, espressamente abrogata dall’art. 15 della legge n. 45 del 1997, e per avere ritenuto la legittimità della diversa composizione della Commissione teatrale mentre l’art. 16, comma 2, della legge n. 45 del 1997, non dichiarato costituzionalmente illegittimo, sancisce chiaramente la permanenza della Commissione precedente e per aver affermato la sussistenza dei requisiti in capo al "T.D.A. s.c.r.l." per effetto dell’applicazione della legge regionale previgente n. 29 del 1992, che è, invece, espressamente abrogata dall’art. 15 della legge n. 45 del 1997.

2.3. In tutti gli appelli, infine, le sentenze sono censurate per non essersi pronunciate sulla richiesta di esibizione della documentazione presentata dalle singole Compagnie e di quella consegnata per l’erogazione del saldo del contributo ai sensi dell’art. 9 della legge 45 del 1997.

Tali istanze istruttorie sono state rinnovate nel presente giudizio con memorie depositate il 4 gennaio 2010.

3. Le censure sono infondate.

3.1. Non possono essere accolte, anzitutto, le censure di inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 7 della legge regionale n. 45 del 1997 e di difetto di istruttoria e di motivazione, poiché le valutazioni, e le determinazioni contenute nelle delibere impugnate in primo grado, fondate sull’esame condotto dalla Commissione teatrale nella riunione del 4 maggio 2001 (verbale in atti), risultano svolte in coerenza con i criteri prescritti nel suddetto articolo e sostenute da motivazione sufficiente ed adeguata, come correttamente riscontrato nelle sentenze impugnate. Per ciascuna delle Compagnie richiedenti il contributo, infatti, dopo essere stati indicati i requisiti previsti dalla normativa, sono stati considerati dati e profili di attività corrispondenti a quelli previsti dal citato art. 7, raggruppati per categorie identiche, così da consentirne la comparazione omogenea ("attività programmata e realizzata", "regia" "collaborazioni artistiche", "repliche", "costi", "elementi locali", "valutazione dei risultati artistici") ed esaminati, per ciascun insieme così raggruppato, con metodi di valutazione comuni chiaramente esplicitati, giungendosi infine, su questa base, alla motivata quantificazione del contributo.

3.2. Rispetto alle censure specifiche su singoli aspetti della motivazione delle delibere impugnate, si osserva:

le determinazioni assunte sono basate, per ciascuno degli anni in questione, sulla "conoscenza dell’attività espletata nel passato" dalle Compagnie prevedendo l’art. 9 della legge regionale n. 45 del 1997 la presentazione di un "documentato rendiconto" ai soli fini della corresponsione del saldo del contributo (commi 2 e 3);

la censura sulla "non corrispondenza…con i contributi erogati" è dedotta in modo generico;

la inammissibilità del finanziamento per una distinta voce di costo afferente ai "servizi tecnici" appare giustificata alla luce del citato art. 7 della legge regionale n. 45 del 1997, considerato che in esso è comunque previsto il computo dei costi di "produzione, allestimento…e gestione", comprensivi di certo anche di spese per servizi tecnici, e, che, quale voce specifica attinente, si ammette quella del costo per il "personale tecnico", da ritenere plausibilmente la componente maggiore del costo dei servizi suddetti;

in nessuna delle componenti della voce "costi", indicata per la compagnia "Groupe Approches" negli anni di cui si tratta, compare una distinta previsione di spesa per "laboratori vari" (quale figura specificamente nella voce corrispondente per A. per l’anno 1997);

la considerazione dello "utilizzo di elementi locali" non risulta disomogenea, venendo nelle delibere sempre rilevata la sussistenza di tale elemento nonché correttamente specificate le diversità riscontrate (come, ad esempio, per il "T.D.A. s.c.r.l’, per il 1997, con la segnalazione della collaborazione di "elementi residenti nel vicino Piemonte", o per la compagnia "Sinequanon", per il 1999, segnalandosi che la "metà degli elementi utilizzati nell’anno 1999 è residente nella Regione"), non risultando dedotti al riguardo vizi specifici delle valutazioni conclusive dell’istruttoria;

nella voce "Valutazione dei risultati artistici", relativa alla determinazione del contributo per il "T.D.A. s.c.r.l." per l’anno 1997, è indicata con chiarezza la continuità della Compagnia rispetto alle precedenti denominazioni (a partire da quella di "Teatro dei Piccoli" e, quindi, di "T.D.A.", come anche emerge dalla visura camerale n. 3768/CAO2607 dell’1.4.1998 agli atti del giudizio di primo grado), in quanto ispirata e gestita dallo stesso Direttore artistico, con il permanente orientamento al pubblico delle scuole, essendo stata riscontrata tale continuità anche dal Ministero dello spettacolo con finanziamenti erogati dal 1980/1981 al 1995/1996 pur nel mutamento della ragione sociale;

al fine dell’asserita coincidenza fra le Compagnie "T.D.A. s.c.r.l." e "Groupe Approches" non è invero sufficiente il dato estrinseco, dedotto in appello, di avere le due Compagnie la stessa sede né quello per cui, nel documento dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, n. 1215/94, allegato in primo grado e risalente al 1994, la prima Compagnia figura come "impresa di gestione" della seconda, poiché, ai fini del procedimento in esame, risultano del tutto diversi gli spettacoli prodotti, differenziato il pubblico cui sono rivolti e diversa la persona responsabile di ciascuna Compagnia.

3.3. In questo quadro si deve concordare con il giudice di primo grado sull’incidenza che ha avuto sull’entità del contributo assegnato alla ricorrente la scarsa valutazione dei risultati artistici, giudicati di "una certa ingenuità artistica" con il rischio di proposte teatrali "di disarmante elementarità" (riparto per il 1997), di "una sempre più ricorrente "facilità" di comunicazione con il piccolo pubblico, a scapito di qualunque trovata immaginativa" (per il 1998), ovvero caratterizzati da "una sorta di meccanicità già acquisita nella recitazione e negli effetti scenici, con il risultato che ciò cui si assisteva nel rapporto tra palcoscenico e platea diveniva immediatamente scontato, sia nella provocazione degli interpreti, sia nella stereotipa reazione dei piccolo spettatori con effetti di sgradevole retorica, sull’uno e sull’altro versante", giungendosi ad "un clima…fortemente demagogico" (per il 1999); giudizi questi tipici dell’esercizio della discrezionalità in materia, censurabile soltanto per vizi palesi di irragionevolezza nella specie non riscontrabili.

3.4. Rispetto infine alle censure di cui all’appello n. 810 del 2006, riferite, come sopra indicato al punto 2.2., alla riformulazione del riparto per il 1997, riguardanti i due motivi della non corretta composizione della Commissione teatrale e della illegittimità dell’ammissione al finanziamento per tale anno della compagnia "T.D.A. s.c.r.l." stante la specifica, ulteriore ragione della erronea applicazione della legge regionale n. 29 del 1992, si osserva:

la legge regionale n. 45 del 1997, entrata in vigore il 31 dicembre 1997, dispone, nell’art. 10, una nuova composizione della Commissione competente per la proposta del piano di riparto e, nell’art. 16 ("Disposizioni transitorie"), che "2. Il piano di riparto dei contributi per l’ anno 1997 è predisposto dalla commissione tecnica nominata si sensi del regolam reg 3/1993", essendosi evidentemente ritenuto di non ritardare la definizione del piano di riparto per il 1997 (come sarebbe potuto avvenire se tale definizione fosse stata posticipata alla costituzione della nuova Commissione), che è finalità logica per il piano di riparto da individuare immediatamente, in concomitanza con l’entrata in vigore della legge, ma non è finalità estensibile alla revisione di tale piano nel 2001, come avvenuto nella specie, essendo nel frattempo entrata in vigore la legge e costituita la nuova Commissione ai sensi dell’art. 10;

il citato articolo 16 della legge n. 45 del 1997 dispone anche, al comma 1, che "Per l’ anno 1997 non si applica l’ art.6. La concessione dei contributi avviene sulla base della domande presentate ai sensi della lr 29/ 1992, integrate, entro trenta giorni dell’ entrata in vigore della presente, dalla relazione descrittiva dell’ attività dell’anno 1997", con espressa previsione, perciò, dell’applicazione in via transitoria della normativa previgente per l’esame delle domande già presentate ai fini del contributo per il 1997.

Anche le censure di cui sopra non possono quindi essere accolte.

4. Il Collegio non ritiene, infine, di dover dare corso alle istanze istruttorie proposte dalla ricorrente, essendosi giudicata adeguata l’istruttoria alla base delle delibere impugnate e, con ciò, la motivazione delle determinazioni adottate.

5. Per quanto considerato gli appelli sono infondati e devono perciò essere respinti.

Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

riuniti gli appelli in epigrafe, li respinge.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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