Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11558 Attenuanti comuni danno lieve

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 6/04/2010, la Corte di Appello di Torino, confermava la sentenza pronunciata in data 27/11/2006 con la quale il g.u.p. del Tribunale di Alessandria aveva ritenuto D.G. responsabile dei delitti di cui all’art. 628 c.p., comma 2 – art. 582 c.p. – art. 61 c.p., n. 2. In particolare, la Corte respingeva la richiesta di concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 "dovendola commisurare alla consistenza della somma di denaro che deve essere tale da cagionare un danno di speciale tenuità, dal punto di vista patrimoniale, di cui qui mancano del tutto i presupposti probatori". p. 2. Avverso la suddetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 62 c.p., n. 4 in quanto, avendo la stessa Corte territoriale, ritenuto l’incertezza del danno subito dalla vittima, l’attenuante avrebbe dovuto essere concessa in quanto più favorevole al reo. p. 3. La censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione delle attenuanti, non è sufficiente che l’imputato si limiti ad avanzare la richiesta, essendo suo onere stimolare efficacemente il potere di iniziativa del giudice con la produzione di documenti, l’indicazione di fonti probatorie ed istanze precise e determinate: in particolare, quanto all’invocata attenuante, è onere dell’imputato che la chiede, allegare tutti quegli elementi fattuali dai quali il giudice possa desumere la fondatezza della richiesta (ex plurimis Cass. 7647/1984 Rv. 165795 – Cass. 15493/1988 riv 182491).

Poichè la Corte territoriale ha correttamente applicato il suddetto principio di diritto, in mancanza di contrarie allegazioni del ricorrente, il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato non potendosi le attenuanti applicare automaticamente d’ufficio in assenza di qualsiasi elemento fattuale (acquisito d’ufficio o allegato dall’imputato) dal quale si possa ritenere fondata la richiesta di concessione. Alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza, consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

DICHIARA Inammissibile il ricorso e CONDANNA Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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