Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1700 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.A.R.Sardegna respingeva (a spese compensate) il ricorso n. 51 del 2005, proposto dalla signora O.D. avverso il decreto n. 4129 del 12 ottobre 2004 del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, con cui la ricorrente era stata esclusa dal concorso riservato a posti d’insegnante di religione cattolica per l’insussistenza del requisito di ammissione della mancata prestazione continuativa del servizio d’insegnamento per almeno quattro anni nel corso dell’ultimo decennio, previsto dall’art. 2, comma 1, del bando, in parte qua ricalcante l’art. 5, comma 1, l. 18 luglio 2003, n. 186.

Il T.A.R. riteneva corretta l’interpretazione dell’Amministrazione, secondo cui il requisito in esame dovesse intendersi nel senso della contiguità consecutiva dei quattro anni di servizio nel decennio, respingendo l’assunto della ricorrente, secondo cui la natura "continuativa" del servizio andasse riferita all’attività d’insegnamento prestata nell’ambito di ciascuno degli anni ricompresi nel decennio.

2. Avverso tale sentenza, notificata il 7 ottobre 2005, interponeva appello la ricorrente soccombente con ricorso notificato il 6 dicembre 2005, sostanzialmente riproponendo le censure dedotte in primo grado, seppur adattate all’impianto motivazionale della gravata sentenza.

3. Costituendosi, l’Amministrazione appellata eccepiva la tardività dell’appello e ne contestava comunque la fondatezza nel merito.

4. All’odierna pubblica udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

5. L’eccezione di tardività dell’appello, sollevata dall’Amministrazione appellata, va disattesa, in quanto risulta ex actis che l’impugnata sentenza è stata notificata, su istanza dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, alla ricorrente soccombente presso il procuratore costituito in data 7 ottobre 2005 (data ricezione), mentre il ricorso in appello è stato consegnato all’ufficiale giudiziario il 6 dicembre 2005, e dunque l’ultimo giorno utile ad evitare la decadenza (l’eccezione erroneamente faceva riferimento alla data di spedizione a mezzo posta, da parte dell’ufficiale giudiziario, anziché alla data di consegna al predetto, rilevante invece ex art. 149 c.p.c. e in base ai principi formulati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 477 del 2002).

6. Nel merito, l’appello è infondato.

La previsione del bando, laddove (all’art. 2, comma 1) prescrive quale requisito di ammissione la prestazione continuativa del servizio d’insegnamento per quattro anni nel decennio 19932003, ricalca in parte qua letteralmente l’art. 5, comma 1, l. 18 luglio 2003, n. 186 – secondo cui il concorso, per esami e titoli, bandito per il primo inquadramento in ruolo degli insegnanti di religione cattolica dopo l’entrata in vigore della legge, "è riservato agli insegnanti di religione cattolica che abbiano prestato continuativamente servizio per almeno quattro anni nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d’obbligo".

Ciò premesso, si osserva che in materia si è pronunciata la Corte Costituzionale, con la sentenza 20 luglio 2006, n. 297, che ha dichiarato l’infondatezza della questione di illegittimità costituzionale della disposizione in esame, sollevata proprio sotto il profilo che "è richiesto il servizio di insegnamento prestato in maniera continuativa per un quadriennio nell’ultimo decennio e non il servizio di durata quadriennale, comunque prestato nello stesso periodo" (v. così, testualmente, la citata sentenza della Corte Cost.).

La Corte ha ravvisato la ragionevolezza della previsione legislativa, sul rilievo della sua natura eccezionale in sede di primo inquadramento in ruolo di una categoria di insegnanti che ha operato tradizionalmente con un rapporto di servizio ad incarico annuale e non in base a concorso.

In assenza di profili nuovi rispetto a quelli esaminati dalla Corte, in questa sede il Collegio non può che prendere atto della constatata conformità della disposizione ai principi costituzionali.

Va pertanto condivisa la conclusione del T.A.R., secondo cui la previsione contenuta nell’art. 2, comma 1, del bando, anche per l’inequivoca formulazione letterale della norma sopra citata, deve essere intesa nel senso che sia valutabile soltanto il servizio prestato per almeno quattro anni di seguito nell’arco del decennio, tra di loro consecutivi (v. in tal senso, seppur implicitamente, anche una serie di precedenti di questa Sezione, da cui non v’è motivo di discostarsi: C.d.S., Sez. VI, 30 novembre 2006, n. 7011; C.d.S., Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 31; C.d.S., Sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5260; Sez. VI, 19 ottobre 2009, n. 6374).

7. Per le ragioni sopra esposte s’impone la reiezione dell’appello e la conferma della gravata sentenza.

8. Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 17 del 2006, lo respinge e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.

Condanna l’appellante a rifondere all’Amministrazione appellata le spese del grado, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 500,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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