Cons. Stato Sez. VI, Sent., 21-03-2011, n. 1699 Commissione giudicatrice

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

vvocato dello Stato Palmieri;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il bando n. 310.2.47 del 26 marzo 1997, pubblicato sul Bollettino Ufficiale dell’Ente, il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha indetto un concorso pubblico per soli titoli a quattro posti di primo livello professionale, profilo dirigente di ricerca, per organi di ricerca afferenti al Comitato Nazionale di consulenza per le scienze agrarie del Consiglio Nazionale delle Ricerche ò Area disciplinare 6.1. "Fisiologia e Biotecnologie nella produzione agraria" (i posti riservati a quest’ultima area erano due).

A seguito della selezione sono risultati vincitori del concorso il dott. R.B. e il dott. D.M..

Avverso il provvedimento di nomina dei vincitori la dott.ssa M.D.A. ha proposto un primo ricorso innanzi al T.a.r. Lazio.

Con la sentenza n. 1763 del 2001, il T.a.r. Lazio ha annullato gli atti relativi alla valutazione comparativa, ed il C.N.R:, in esecuzione dela sentenza, ha disposto la rinnovazione del procedimento concorsuale per la parte relativa ai controinteressati.

Al termine della rinnovazione, la commissione ha confermato il precedente esito del concorso, dichiarando nuovamente vincitori i dottori Bollini e M..

Con il provvedimento del 6 agosto 2002, prot. n. 1878041, il Dirigente del servizio II, concorsi e borse di Studio ha dichiarato i controinteressati Bollini e M. vincitori del concorso e ha autorizzato il loro passaggio dal II al I livello professionale con decorrenza 1° marzo 1999.

Avverso tale provvedimento, la dottoressa D.A. ha proposto il ricorso di primo grado n. 13420 del 2002, che il T.a.r. per il Lazio ha respinto con la sentenza gravata n. 7857 del 2003.

Per ottenere la riforma di tale sentenza la dott.ssa D.A. ha proposto appello al Consiglio di Stato.

A seguito del decesso del dott. D.M., il giudizio, nel frattempo dichiarato interrotto, è stato riassunto nei confronti dei suoi eredi.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’appello va respinto.

3. La ricorrente contesta i criteri utilizzati dalla commissione per valutare le pubblicazioni scientifiche dei candidati e sostiene, in particolare, che la commissione, anziché procedere ad una valutazione fondata sulla enucleazione dei contributi specifici dei candidati e sulla effettiva valutazione degli stessi, avrebbe utilizzati degli automatismi che le avrebbero consentito di determinare il valore delle pubblicazioni pur senza prendere minimamente conoscenza del loro contenuto.

La commissione, in particolare, avrebbe statuito un coefficiente numerico da attribuirsi in relazione all’ordine occupato dal candidato nella sequenza degli autori di ciascuna pubblicazione e avrebbe pi moltiplicato tale coefficiente per quello spettante, come impact factor, alla rivista sulla quale è apparsa la pubblicazione.

Le censure così riassunte non risultano fondate.

3.1. In primo luogo, il criterio utilizzato dalla commissione per individuare l’apporto fornito dal singolo candidato nella realizzazione di ciascuna pubblicazione non appare né illogico né arbitrario, ma è anzi conforme ad una prassi ampiamente diffusa nella comunità scientifica.

La Commissione, in particolare, rifacendosi a precedenti analoghe esperienze del settore, ha rilevato che, nell’ambito delle materie di pertinenza del concorso, il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento.

Del resto, come correttamente ha rilevato la commissione, la ricerca attuale è quasi sempre effettuata in collaborazione, perché richiede competenze specialistiche in campi differenti.

Si pone, quindi, la necessità, per valutare le pubblicazioni scientifiche svolte in collaborazione, di individuare un criterio che consenta di isolare il contributo del singolo autore.

La scelta, fra quelli astrattamente ipotizzabili, di un criterio di attribuzione dell’apporto individuale appartiene alla discrezionalità tecnica della commissione, che, secondo i noti principi che disciplinano il sindacato giurisdizionale sulla valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, il giudice amministrativo può censurare solo laddove risultino tecnicamente inattendibili o affette da evidente illogicità.

Nel caso di specie, non emergono profili di inattendibilità tecnica né di manifesta illogicità, essendo, al contrario, la valutazione della commissione ampiamente motivata e del tutto ragionevole, anche sotto il profilo tecnico, alla luce della prassi invalsa nel settore scientifico di riferimento.

3.2. Né può riscontrarsi, nell’operato della commissione, alcuna violazione del precedente giudicato che aveva annullato gli atti del concorso per la mancata fissazione di criteri preventivi per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati e per l’individuazione degli apporti individuali, in quanto in tal caso i criteri sono stati fissati.

3.3. Tra l’altro il criterio della commissione (secondo cui l’ultimo nominativo dell’elenco indica il soggetto incaricato del coordinamento della ricerca) risulta confermato dall’esame dei curricula dei tre candidati, da cui emerge che il gran numero di punti assegnati al dott. M. come ultimo nominativo risulta pienamente corrispondente al gran numero di incarichi di coordinamento da lui svolti.

3.4. Per quanto riguarda il peso attribuito all’impact factor, deve rilevarsi che la commissione non si sia in realtà limitata a valutare esclusivamente tale coefficiente.

L’impact factor, al contrario, ha rappresentato un criterio di ausilio alla valutazione complessiva delle pubblicazioni scientifiche dei candidati.

Ciò è confermato dai verbali relativi alla valutazioni delle pubblicazioni scientifiche, in cui si legge, con riferimento alla posizione dell’appellante: "La produzione scientifica, sebbene di buon livello, con contributo determinato della candidata e distribuita in un arco di trent’anni, è tuttavia limitata e non sufficiente ai fini del presente concorso".

Con riferimento alle pubblicazioni del dott. M. (nei confronti del quale soprattutto si concentrano le critiche della ricorrente), si legge, invece: "Il candidato ha prodotto con continuità lavori scientifici di buona qualità ed in numero abbondante ed il contributo fornito ai vari argomenti oggetto di ricerca può definirsi qualificante, indicando piena maturità scientifica. Dall’esame dei curriculum emerge che dopo uno stage all’estero in uno dei laboratori all’epoca più noti nel campo delle biotecnologie vegetali, è divenuto, insieme a pochi altri ricercatori italiani, uno dei principali promotori dell’applicazione delle bioteconologie cellulari e molecolari al miglioramento genetico delle spese coltivate. In questo settore ha raggiunto risultati spesso pioneristici in campo nazionale e notevolmente apprezzati anche a livello internazionale come testimoniato dalla rilevanza delle riviste in cui sono stati pubblicati".

Il giudizio appena trascritto dimostra come la rilevanza della rivista in cui i lavori sono stati pubblicati (cioè il coefficiente espresso tramite l’impact factor) è stato uno degli elementi valutati, ma non l’unico.

L’esame dei verbali fa emergere, comunque, ulteriori dati significativi che confermano il formulato giudizio di superiorità del dott. M. sulla dott.ssa D.A..

Il primo ha infatti presentato 153 pubblicazioni valutabili, a fronte delle 62 pubblicazioni della seconda. Tra i due candidati, quindi, c’è anche una enorme differenza quantitativa, con dati che, sebbene di per sé non decisivi, confermano tuttavia ulteriormente, insieme alla valutazione dell’impact factor (e, quindi, della rilevanza della rivista in cui i lavori sono pubblicati) e alla valutazione globale sopra trascritta, l’attendibilità complessiva del giudizio della commissione.

4. Infondate sono anche le censure relative alla valutazione dei lavori svolti dal dott. M. in collaborazione con alcuni membri della commissione in quanto, come la giurisprudenza ha più volte rilevato, i lavori in collaborazione con i membri della commissione non possono essere per ciò solo esclusi dalla valutazione e anche rispetto ad essi è necessario individuare l’apporto del candidato. Altrimenti opinando, l’inserimento in commissione di un componente che la lavorato con un candidato finirebbe per pregiudicare quest’ultimo, impedendo la valutazione di una parte delle sue pubblicazioni (Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 1998, n. 1283).

5. Le censure con cui si contesta la valutazione dell’attività di ricerca dei candidati sono anch’esse infondate.

La superiorità dell’attività di ricerca svolta dal dott. M., anche a prescindere dalla valutazione del periodo di collaborazione svolto a Cambridge dalla ricorrente, è ampiamente documentata e motivata dalla commissione, senza che emerga alcun elemento di arbitrarietà o di illogicità.

La lettura comparativa dei due giudizi trascritti nei relativi verbali dimostra come la commissione, all’esito di una valutazione analitica e attenta, abbia ragionevolmente ritenuto superiore l’attività di ricerca del dott. M..

6. Ugualmente infondato è l’ultimo motivo di appello (con cui si censura che il dirigente del II settore non avrebbe rilevato l’illegittimità degli atti della Commissione): appurato che il concorso si è svolto regolarmente, il funzionario in questione non poteva che procedere alla nomina dei vincitori del concorso, come effettivamente ha fatto.

7. In definitiva, alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto

Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 226 del 2004, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, confermando la sentenza del T.a.r. Lazio, sez. III ter, n. 7857/2003, respinge il ricorso di primo grado n. 13420 del 2002.

Condanna la dottoressa M.D.A. al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio a favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che liquida in Euro 1.000,00 (mille), del dott. R.B., che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge, e degli eredi del dott. D.M. (signori L.S., F.M. e M.M.), che liquida in complessivi Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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