Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-02-2011) 23-03-2011, n. 11554 sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 17/07/2008, la Corte di Appello di Caltanissetta, confermava la sentenza pronunciata in data 21/12/2004 dal tribunale di Nicosia nella parte in cui aveva ritenuto C. G. e F.M. colpevoli del delitto di truffa aggravata ex art. 61 c.p., n. 7 nei confronti della società Conti s.p.a.. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. p. 2.1. F. ha dedotto i seguenti motivi:

1. Violazione dell’art. 548 c.p.p., comma 3 per non essere stato notificato all’imputato contumace nè l’avviso di deposito nè l’estratto della sentenza, con conseguente violazione dell’art. 161 c.p.p., comma 4. 2. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte territoriale obliterato del tutto i motivi di appello con i quali si era rilevato che la pretesa parte offesa non poteva essere stata truffata perchè: a) ben sapeva che la ditta Cuccia era una ditta giovane; b) aveva accettato il pagamento della merce con assegni posdatati. La sentenza, poi, non aveva spiegato le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe simulato circostanze o condizioni non vere per indurre in errore la Conti spa, atteso che era un mero procacciatore di affari e non un socio di affari del C. con il quale, infatti, non essendo stato pagato interruppe ogni rapporto.

3. Mancanza di motivazione sia in ordine alla esclusione dell’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 7 che in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche che pure erano stati richiesti con due specifici motivi di gravame. p. 2.2. C. ha dedotto i seguenti motivi:

1. Prescrizione del reato essendo la causa estintiva maturata nel maggio del 2009;

2. Carenza di motivazione essendosi la Corte limitata a confermare la sentenza di primo grado omettendo di fornire qualsiasi giustificazione di fonte alle specifiche doglianze sollevate nell’atto di appello, essendosi limitata ad una motivazione per relationem in termini assolutamente apodittici senza fornire risposte ai rilievi critici formulati nell’atto di appello.

DIRITTO p. 3. In via preliminare, dato atto che i ricorsi non sono inammissibili, deve rilevarsi che, alla data del 23/01/2010, tenuto conto anche delle sospensioni, è maturata la prescrizione che, pertanto, va dichiarata ex art. 129 c.p.p..

Quanto alle statuizioni civili, l’art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d’appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull’impugnazione agli effetti dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;

al fine di tale decisione i motivi di impugnazione proposti dall’imputato devono essere esaminati, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza degli imputati, secondo quanto previsto dall’art. 129 c.p.p., comma 2: Cass. 3284/2009 Rv. 245876 – SSUU 35490/2009.

Orbene, limitando il predetto giudizio ai motivi dedotti in ordine alla responsabilità (irrilevanti, ai fini delle statuizioni civili, sono i motivi sub 1 e 3 dedotti dal F. che restano assorbiti dalla declaratoria di prescrizione), questa Corte osserva che, dalle sentenze di primo grado (cfr pag. 10 ss) e di appello (pag. 12 ss) risulta che i fatti per cui è processo e di cui si sono resi protagonisti gli imputati, hanno trovato ampi riscontri fattuali e logici puntualmente messi in evidenza da entrambi i giudici le cui sentenze, unitariamente valutate, forniscono un quadro convincente della responsabilità penale.

I motivi dedotti in questa sede, non meritano accoglimento perchè trattasi di doglianze, al limite dell’inammissibilità, con le quali entrambi i ricorrenti, introducono, in modo surrettizio, in questo grado di giudizio, valutazioni di merito non consentite in questa sede, risolvendosi, a ben vedere, in una alternativa versione dei fatti rispetto a quella indicata dalla Corte territoriale.

Di conseguenza, vanno confermati i capi della sentenza concernenti gli interessi civili, essendovi ampia prova che la condotta degli imputati provocò un ingente danno alla costituita parte civile.
P.Q.M.

ANNULLA Senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione CONFERMA I capi della sentenza che concernono gli interessi civili e CONDANNA I ricorrenti al pagamento alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile Conti s.p.a. liquidate in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese generali, Iva e Cpa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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