Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12717 contratti agraria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto 7 maggio 1994, R.A., R.F., R.P., R.S., R.V. e C. T., sia in proprio che quale esercente la potestà sul figlio minore Ru.Ma. hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Crotone, R.M., S.N., R. T., C.G. e R.G. chiedendo, da un lato, fosse dichiarata la nullità (perchè in violazione della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 11) o la annullabilità (perchè non autorizzata nelle forme di legge) della scrittura privata 23 maggio 1979, con la quale C.T., vedova di R.F., sia in proprio che quale madre esercente la potesta sui figli minori R.A., F., P., S., V. e Ma. aveva venduto a R.G., T. e M. i diritti di comproprietà nella misura di un quarto loro spettanti sul fondo in agro di (OMISSIS) acquistato con atto 15 marzo 1977 da R.M., in unione con il coniuge S. N.P., R.F. in unione con il coniuge C. T., R.G. e R.T., in unione con il proprio coniuge C.G., dall’altro, perchè i convenuti rendessero conto del mandato loro conferito con atto notarile del 26 maggio 1979.

Esponevano gli attori, a fondamento delle indicate conclusioni, da un lato, che tale fondo era stato acquistato – nel 1977 – per il prezzo di L. 170 milioni corrisposto con il ricavo del mutuo concesso dalla sezione del credito agrario del Banco di Napoli in applicazione dei benefici della legge sulla formazione della piccola proprietà contadina con conseguente indivisibilità del fondo stesso per trenta anni, ai sensi della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 11, dall’altro che con atto notarile 23 maggio 1979 C.T., sia in proprio che nella qualità di madre esercente la potesta sui figli minori, su autorizzazione 21 febbraio 1979 del pretore – giudice tutelare di Petilia Policastro, aveva nominato suoi procuratori gli acquirenti R.G., R.T. e R.M. perchè in rappresentanza di essa mandante amministrassero congiuntamente in via ordinaria il fondo in questione.

Costituitisi in giudizio i convenuti hanno resistito alle avverse domande deducendone la infondatezza e chiedendone il rigetto.

In via gradata, riconvenzionale, i convenuti hanno chiesto, da una parte, la restituzione della somma pagata con la scrittura 26 maggio 1979 alla C., dall’altra, il rimborso di tutte le somme rappresentative dei ratei di mutuo pagate all’ente erogatore nonchè quelle successive a scadere, da ultimo, il ristoro di tutte le spese sostenute e da sostenere per la conduzione del fondo e delle migliorie apportate, con rivalutazione monetaria e interessi, eccependo comunque la prescrizione di ogni pretesa avversaria.

Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza non definitiva 31 ottobre 2003 il tribunale di Crotone ha dichiarato nulla e di nessun effetto la vendita 26 maggio 1979 e che C.T. e i di lei figli, quali eredi di R.F. erano proprietari della quota di immobili indicati nell’atto pubblico 15 marzo 1977.

Gravata tale pronunzia dai soccombenti R.M., S. N.P., R.T., C.G. e R.G., nel contraddittorio di R.A., R.F., R.P., R.S., R. V., Ru.Ma. e C.T. che, costituitisi in giudizio, hanno chiesto il rigetto della avversa impugnazione, la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza 28 – 31 agosto 2006 ha rigettato la impugnazione, compensate tra le parti le spese del grado.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 29 settembre 2006, hanno proposto ricorso – affidato a 4 motivi – R.T., R.M., R.G., C. G. e S.N.P..

Resistono, con controricorso, illustrato da memoria, R. A., R.F., R.P., R.S., R.V., Ru.Ma. e C.T..
Motivi della decisione

1. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno dichiarato nullo il contratto 26 maggio 1979 avente a oggetto la cessione dei diritti di comproprietà spettanti ai cedenti, quali eredi di R.F. sugli immobili da questo ultimo acquistati, per quota di un quarto, con atto 15 marzo 1977 con i benefici di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590. 2. I ricorrenti censurano la sentenza impugnata denunziando, con il primo motivo, violazione dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in relazione agli artt. 1344 e 1418 cod. civ. e L. n. 590 del 1965, art. 28 e formulando – a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ.. il seguente quesito di diritto: se la vendita dei diritti di comproprietà di una quota del fondo, avvenuta prima della scadenza del termine trentennale (ora decennale) comporti la nullità dell’atto di alienazione ovvero la decadenza dei benefici di agevolazione creditizia e in quest’ultimo caso opera solo limitatamente al valore della parte rivenduta.

3. Oppongono i controricorrenti – specie nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. – che è improprio, e non pertinente, al fine del decidere, il richiamo alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28, atteso che i giudici del merito hanno dichiarato la nullità dell’ atto di trasferimento intervenuto inter partes non ai sensi della ricordata disposizione, ma in applicazione della diversa norma di cui alla L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 11. 4. Il rilievo non coglie nel segno.

In tema di sviluppo della proprietà coltivatrice: – mentre la L. n. 590 del 1965, art. 28, prevede – per quanto rilevante al fine del decidere – da un lato, che "il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina è elevato da cinque a dieci anni" (comma 1) e, dall’altro, che "la estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto" (comma 2);

– giusta la testuale formulazione – nel testo attualmente vigente – della L. 14 agosto 1971, n. 817, art. 11, per quanto rilevante al fine del decidere, da un lato, "i fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l’ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l’entrata in vigore della presente legge sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità" (comma 1), dall’altro, "è nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità" (comma 6).

E’ di palmare evidenza, pertanto, come si ricava 1 dalla stessa letterale formulazione delle varie disposizioni sopra trascritte, che mentre la prima (cioè la L. n. 590 del 1965, art. 28) sanziona l’eventuale vendita del fondo acquistato con i benefici della stessa legge, la seconda (id est, la L. n. 817 del 1971, art. 11) si riferisce alla eventualità che le parti abbiano posto in essere un atto di divisione (o un frazionamento) del fondo acquistato.

In altri termini, come assolutamente incontroverso nella giurisprudenza di questa Corte la L. n. 817 del 1971, art. 11, fa riferimento alla infrazionabilità del fondo e non alla validità della sua alienazione (Cass. 5 luglio 1983, n. 4513) e, tanto meno, del trasferimento di quote dello stesso (Cass. 27 luglio 2007, n. 16656).

Pacifico quanto sopra è evidente – come del resto si ricava dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata e dai riferimenti alla giurisprudenza di questa Corte ivi contenuti (in particolare all’insegnamento di cui a Cass. 11 giugno 1992, n. 7159 e Cass. 26 ottobre 2001, n. 13219, entrambe pronunciate facendo applicazione della regola di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 28) – che la sentenza impugnata è pervenuta alla declaratoria di nullità della convenzione intercorso tra le parti in data 26 maggio 1979 non in applicazione della L. n. 817 del 1971, art. 11 è certo che con tale atto non si è proceduto al frazionamento del fondo acquistato con i benefici della L. n. 590 del 1965 ma si è trasferita la quota di uno degli acquirenti agli altri ma della L. n. 590 del 1965, art. 28. 5. Precisato quanto sopra il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Come noto la giurisprudenza di questa Corte ha dato, nel tempo, contrastanti interpretazioni del precetto di cui alla L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 28, comma 2, ("la estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto").

Giusta un primo indirizzo – decisamente prevalente – in particolare si ritiene che la vendita del fondo acquistato con i benefici della L. n. 590 del 1965, sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, la quale abbia luogo prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dei benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina, a norma della L. n. 590 del 1965 (così, ad esempio, Cass. 9 ottobre 1976, n. 3351; Cass. 5 luglio ) 1983, n. 4513; Cass. 20 gennaio 1986, n. 363; Cass. 12 febbraio 1988, n. 1524;

Cass. 14 dicembre 1990, n. 11909; Cass. 5 aprile 2003, n. 5372).

Si contrappone al riferito indirizzo, altro, minoritario, secondo cui la vendita, prima che siano decorsi dieci anni dall’acquisto, del fondo acquistato con i benefici della L. 26 maggio 1965, n. 590 sullo sviluppo della proprietà coltivatrice, è nulla perchè in contrasto con il divieto dell’art. 28, comma 2, citata legge, la cui funzione non è quella di ribadire la decadenza dai benefici fiscali, già prevista dal comma 1 della stessa norma, ma quella di aggiungere, innovando, con norma imperativa, la previgente legislazione, detta più grave sanzione (Cass. 11 giugno 1992, n. 7159).

Investite del contrasto le SS.UU. di questa Corte hanno affermato che tra le due contrapposte lettura della norma de qua deve privilegiarsi la prima (Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7033) e a tale insegnamento si è puntualmente attenuta la giurisprudenza successiva (cfr., ad esempio, Cass. 30 ottobre 2007, n. 22892).

Non essendosi i giudici del merito attenuti al riferito principio e non avendo esposto nè la sentenza impugnata, nè la difesa dei controricorrenti argomenti di sorta che giustificano una superamento della ricordata giurisprudenza (limitandosi sia la prima che i secondi a fare riferimento all’insegnamento contenuto in Cass. 11 giugno 1992, n. 7159, di cui nella parte motiva della pronunzia Cass., sez. un., 28 marzo 2006, n. 7033 è ampiamente e argomentatatamente dimostrata la insostenibilità) il primo motivo deve essere accolto con assorbimento dei restanti e rinvio della causa, per nuovo esame, alla stessa corte di appello di Catanzaro in diversa composizione perchè si uniformi al seguente principio diritto: "la vendita del fondo acquistato con i benefici della L. 26 maggio 1965, n. 590, la quale abbia luogo prima del decorso di dieci anni dall’acquisto, non è nulla, ma comporta unicamente la decadenza dai benefici previsti dalla legislazione in materia di formazione e arrotondamento della proprietà contadina. A tal fine rileva che la L. n. 590 del 1965, art. 28, ricollegandosi alla previgente normativa in materia, commina soltanto la sanzione della decadenza dai benefici, mentre la più grave sanzione della nullità non è stata espressamente disposta, senza che possa ritenersi prevista nella forma della cosiddetto nullità virtuale, giacchè tale nullità va esclusa allorquando la norma imperativa sia presidiata da rimedi diversi dall’invalidità del contratto. Inoltre, la D.Lgs. 11 maggio 2001, n. 228, art. 11, in tema di attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice, nell’escludere la decadenza dei benefici per l’acquirente che alieni o conceda il fondo al coniuge o ai parenti, ribadisce che unica sanzione è la perdita dei benefici, ferma la validità dell’atto".

Il giudice di rinvio provvedere, altresì, tenuto presente l’esito finale della controversia, sulle le spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di cassazione.

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