Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-03-2011, n. 249 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Il sig. Or.Ag., titolare di una concessione demaniale marittima scaduta nell’anno 2008, ne ha chiesto il rinnovo.

L’odierna appellante – dopo essere intervenuta nel procedimento ed aver sollecitato il rigetto dell’istanza – ha impugnato il silenzio tenuto dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 21 bis della legge n. 1034 del 1971.

Con la sentenza in epigrafe indicata l’adito T.A.R. Palermo ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione ed ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio.

La sentenza è stata impugnata dalla soccombente, la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, deducendo due motivi di impugnazione.

Si sono costituite in resistenza le Amministrazioni intimate.

Nella camera di consiglio del 25 novembre 2010 l’appello è stato trattenuto in decisione, per essere definito con sentenza succintamente motivata ai sensi di legge.

2) L’appello non è fondato.

Sul punto centrale della controversia si osserva infatti che, come chiarito dalla Giurisprudenza, la procedura per la formazione del silenzio rifiuto non può essere perseguita da un soggetto diverso da quello avente titolo ad ottenere il provvedimento finale – e cioè dal soggetto ammesso alla presentazione dell’istanza originaria – poiché il ritardo o l’arresto procedimentale arreca un pregiudizio giuridicamente rilevante al solo soggetto che l’ordinamento riconosce ab origine legittimato a stimolare l’adozione del provvedimento (cfr. VI Sez. n. 2185 del 2000).

Del resto, già da tempo l’indirizzo giurisprudenziale assolutamente maggioritario – dal quale questo Collegio non ritiene di doversi discostare – ha precisato che dalla partecipazione al procedimento amministrativo sostanziale non scaturisce automaticamente la legittimazione processuale di tutti i soggetti che abbiano in concreto partecipato al procedimento, restando rimesso all’autorità giudiziaria il compito di verificare nel singolo caso se il soggetto interveniente abbia effettiva legittimazione processuale in quanto portatore di un interesse differenziato e qualificato.

Applicando le coordinate interpretative ora delineate al caso in esame deve perciò concludersi che la ricorrente, pur essendo intervenuta ad opponendum nel procedimento, non ha titolo a dolersi del silenzio tenuto dall’Amministrazione sull’istanza di rinnovo avanzata dal precedente titolare della concessione, essendo essa al riguardo titolare di un interesse di mero fatto e non di un interesse legittimo.

Per quanto riguarda poi la condanna alle spese, nel giudizio di appello non è censurabile la mancata compensazione, atteso che le statuizioni del giudice di primo grado in ordine alla condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio sono di per sé ampiamente discrezionali, espressione di regole di equità e convenienza, il che ne comporta l’insindacabilità in appello (cfr. IV Sez. n. 2286 del 2009).

Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi nel suo complesso respinto.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate, avuto riguardo alla ridotta attività difensiva spiegata dall’Amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Le spese di questo grado del giudizio sono integralmente compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 25 novembre 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Antonino Anastasi, estensore, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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