Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 23-03-2011, n. 11587 misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 14/12/2009, il Tribunale di Roma respingeva l’istanza di riesame, proposta nell’interesse della società Cooperativa a r.l. ASSOTEGNOEDILE, avverso il decreto del Gip in data 17/11/2009 con il quale era stato disposto il sequestro preventivo di n. 33 cambiali, emesse dalla Società cooperativa edilizia "Uranio 2000", in relazione all’ipotesi di reato di truffa aggravata ascritta a F.M. (effettivo gestore della soc. Tecnoedile) e M.E. (ex presidente della Uranio 2000).

Il Tribunale respingeva l’eccezione preliminare di giudicato cautelare, in relazione a precedente pronunzia dello stesso Tribunale del giugno del 2009, che aveva annullato un precedente ed analogo provvedimento, e confermava il decreto di sequestro, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti ed il periculum in mora.

Avverso tale provvedimento propone ricorso legale rappresentante della società Cooperativa a r.l. ASSOTECNOEDILE per mezzo del difensore deducendo violazione di legge in relazione al cd.

"giudicato cautelare" e per mancanza della motivazione, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il motivo in punto di violazione del cd. giudicato cautelare, le censure della ricorrente sono manifestamente infondate in quanto secondo l’insegnamento di questa Corte:

"L’estensione del giudicato cautelare riguarda non tutte le questioni dedotte, ma esclusivamente quelle che sono state effettivamente decise con la conseguenza che l’annullamento per ragioni formali di un’ordinanza cautelare non determina alcuna preclusione e ne consente la reiterazione anche in assenza di circostanze sopravvenute" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4273 del 28/11/2008 Cc. (dep. 29/01/2009) Rv.

242502). Pertanto il cosiddetto giudicato cautelare non si estende a tutte le questioni deducibili, bensì esclusivamente a quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 32929 del 04/06/2009 Cc. (dep. 12/08/2009) Rv. 244976).

Nel caso di specie il Tribunale ha correttamente respinto l’eccezione, rilevando che l’ordinanza con la quale era stato annullato altro analogo e precedente provvedimento di sequestro del Gip era stata motivata sulla carenza del fumus delicti per la insufficiente allegazione documentale da parte del PM procedente ed osservando che al nuovo provvedimento di sequestro era stata, invece, allegata una documentazione idonea a vagliare le risultanze investigative. Ha quindi rilevato che le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, le denunzie del Liquidatore della società e la relazione del Commissario governativo costituivano elementi idonei a configurare il fumus.

Ugualmente inammissibile è la seconda censura relativa al vizio di carenza della motivazione.

E’ noto, infatti, che in materia di misure cautelari reali, e segnatamente di sequestro preventivo, nella nozione di violazione di legge, per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione, a mente dell’art. 325 c.p.p., comma 1, rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente (cfr.

Cass., sez. un., 28 gennaio 2004, Terrazzi, ced 226710): e che, per l’effetto, in tema di sequestro probatorio è demandata a questa Corte solo la verifica della correttezza e della completezza della motivazione, essendo escluso ogni altro profilo. Tale principio è stato recentemente ribadito dalle Sezioni Unite che hanno statuito che: "Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice." (Sez. U. Sentenza n. 25932 del 29/5/2008 (dep. 26/6/2008) Rv. 239692).

Nel caso di specie, lungi dall’essere apparente, appare corretta e del tutto condivisibile appare la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, sia sotto il profilo del fumus commissi delicti che del periculum in mora.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, chi lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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