Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 23-03-2011, n. 11551 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 26 febbraio 2010, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola, in data 20 maggio 2009, concesse le attenuanti generiche, riduceva ad anni due, mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa la pena inflitta a D. P.L. per il reato di estorsione in danno della madre M. P.. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 132 e 62 bis c.p. dolendosi della mancata applicazione delle attenuanti generiche nella misura massima.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Nel caso di specie l’imputato ha proposto appello, chiedendo il riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente riduzione della pena. La Corte, accogliendo l’appello in punto di pena ha concesso le attenuanti generiche ed ha applicato una riduzione della pena in misura leggermente inferiore ad un terzo. Avendo accolto l’appello dell’imputato nessuna particolare motivazione doveva essere fornita in punto di determinazione della riduzione concretamente applicata, alla luce di quell’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte che ha precisato che: "nella determinazione in concreto della pena, il giudice non ha l’obbligo di giustificare l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge quando la pena stessa venga inflitta nel minimo edittale o in misura prossima a tale minimo. In tal caso, infatti, viene a mancare la necessità di esplicita motivazione perchè l’entità della pena in concreto irrogata lascia chiaramente intendere in qual modo abbiano influito i criteri fissati dall’art. 133 c.p. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17096 del 16/11/1988 Ud. (dep. 06/12/1989) Rv. 182750; Conf mass n. 168169; (Conf. mass n. 169928).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *