Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 23-03-2011, n. 11550 Cognizione del giudice d’appello reformatio in peius

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 14/1/2010, la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Caltagirone, in data 12/2/2009, accogliendo parzialmente l’appello, concesse le attenuanti generiche equivalenti, riduceva ad anni tre, mesi sei di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa la pena inflitta a Z.E. per il reato di concorso in rapina aggravata.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche come prevalenti, nonchè violazione di legge e vizio della motivazione per violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla determinazione della pena base, indicata in anni 5 e mesi tre di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa, a fronte della pena di anni 5 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa di cui alla sentenza di primo grado.
Motivi della decisione

E’ infondato il primo motivo di ricorso in quanto la Corte ha compiutamente motivato in ordine alla conclusione assunta in punto di riconoscimento delle attenuanti con formula di equivalenza.

E’ fondato, invece, il secondo motivo di ricorso. Secondo l’insegnamento della Sezioni Unite di questa Corte: "Nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, per cui il giudice di appello, anche quando esclude una circostanza aggravante e per l’effetto irroga una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza ( art. 597 c.p.p., comma 4), non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado" (Cass. Sez. U, Sentenza n. 40910 del 27/09/2005 Ud.

(dep. 10/11/2005) Rv. 232066).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha determinato la pena base in misura superiore a quella determinata in primo grado, che il primo giudice aveva fissato in anni 5 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per nuova determinazione della pena, essendo passato in cosa giudicata l’accertamento della penale responsabilità del prevenuto.

Ai sensi dell’art. 587 c.p.p. nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purchè non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati.

Nel caso di specie l’errore nella determinazione della pena ha coinvolto anche il coimputato B.G., che condivide la medesima posizione giuridica. Di conseguenza, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, la sentenza impugnata deve essere annullata anche con riferimento alla posizione di B.G..
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena nei confronti di Z.E. e, per l’effetto estensivo, nei confronti di B.G. con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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