Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-03-2011, n. 240 Equo indennizzo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’appello in epigrafe, l’odierno ricorrente, già direttore di cancelleria presso vari uffici giudiziari, ha impugnato la sentenza n. 2154/03 con cui il T.A.R. Catania, all’esito di una "verifica" all’uopo disposta, ha respinto l’istanza dallo stesso proposta per ottenere l’annullamento del provvedimento in data 26/1/1998 emesso dal Ministero della Giustizia, previo parere formulato dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, di diniego di concessione dell’equo indennizzo per l’infermità "infarto del miocardio", allo stesso riscontrata, come dipendente da causa di servizio.

Il ricorrente ha dedotto che, a causa della mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione medico-amministrativa esaminata dal Ministero per la decisione del ricorso nonché dell’intero fascicolo del suo curriculum personale, invano richiesti con ordinanze n. 35/2002 e n. 337/2002 dal T.A.R. Catania, la sentenza impugnata sarebbe viziata da difetto di motivazione, violazione di legge, travisamento dei fatti e, comunque, da contraddittorietà.

Inoltre, la verificazione medica disposta dal T.A.R. – costituendo, sostanzialmente, una duplicazione di accertamento medico legale già esistente in atti e promanato da organo collegiale militare e concretizzandosi, quindi, in un semplice parere che non sarebbe neppure esaustivo rispetto al terzo quesito, con il quale si chiedeva di accertare se la patologia lamentata dal ricorrente dipendesse da causa di servizio ovvero trovasse in essa una concausa efficiente – avrebbe determinato nell’impugnata decisione una carenza di motivazione ed un censurabile travisamento dei fatti.

Ha conclusivamente chiesto la riforma dell’impugnata sentenza del T.A.R. e, quindi, l’annullamento del provvedimento di diniego gravato in prime cure, riconoscendo allo stesso il diritto all’equo indennizzo per l’infermità denunciata.

Si è costituito il Ministero intimato per chiedere il rigetto dell’appello, siccome infondato in fatto ed in diritto.

Ha replicato il ricorrente per ribadire le deduzioni e conclusioni esposte con l’atto d’appello.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.

In particolare, deve osservarsi come il decreto in data 26 gennaio 1998, di rigetto della richiesta di equo indennizzo avanzata dal ricorrente, sia analiticamente motivato essendo fondato su una precisa valutazione di carattere medico, mediante rinvio al parere espresso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, parere "sorretto da adeguata e specifica motivazione ed assolutamente esente da vizi logici", avendo, tra l’altro, puntualmente dato atto che "le risultanze dell’indagine amministrativa non hanno confermato la sussistenza delle sfavorevoli circostanze di servizio (gravosità del lavoro d’ufficio e conseguenti effetti stressanti) alle quali il Lo. (…) imputa l’insorgenza della propria infermità".

Detto parere, invero, è assistito da una presunzione di elevata attendibilità derivante dalla composizione eterogenea dell’organo in cui figurano professionalità di varia provenienza in grado di assicurare un giudizio complessivo non solo di natura medica.

Non può nemmeno rimproverarsi l’assenza di una valutazione comparatistica dei diversi pareri (quello della C.M.O. presso l’Ospedale Militare di Messina e quello emesso dal Comitato sopra citato) nel contestato provvedimento del 26/1/1998 emesso dall’Amministrazione, posto che questa, nel proprio giudizio critico, ha fatto proprie le considerazioni dettagliate e ben motivate espresse dal Comitato, così come risultanti dalla deliberazione dello stesso, allegata al citato provvedimento del 26/1/1998.

Le motivazioni critiche espresse dal Comitato superano, infatti, il parere favorevole formulato in precedenza dalla C.M.O. dell’Ospedale Militare di Messina, essendosi questo limitato, invece, ad affermare apoditticamente e genericamente la sussistenza di una causa di servizio in quanto la patologia lamentata dal ricorrente sarebbe stata provocata da un non meglio accertato stress da lavoro.

In particolare, non può non osservarsi come il C.P.P.O. abbia ritenuto l’infarto del miocardio quale patologia fortemente legata a caratteri genetici e ad una predisposizione individuale.

D’altra parte, l’interessato non ha riferito alcun episodio particolarmente significativo ai fini dell’insorgenza della patologia ed ha motivato l’istanza solamente con l’avere svolto con grande diligenza il proprio lavoro di direttore di cancelleria.

Con la sentenza impugnata, d’altronde, il Giudice di prime cure non si è limitato a ritenere prevalente il parere del C.P.P.O., su cui si fonda il provvedimento impugnato in quella sede, rispetto al giudizio espresso dalla C.M.O. di Messina, ma ha altresì motivato con riferimento all’esito della "verifica" disposta a tal fine, risultata concordante con il parere espresso dal suddetto Comitato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, in quanto il provvedimento impugnato s’appalesa immune dai vizi di legittimità dedotti dal ricorrente.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della natura della controversia in esame, per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 3 novembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Filoreto D’Agostino, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *