Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-03-2011, n. 239 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

uanto segue.
Svolgimento del processo

La San Matteo s.r.l., in quanto aderente al programma di agricoltura biologica, disciplinato dal reg. CEE n. 2078/92 per la misura A1, per un quinquennio, a partire dal 1995, ha percepito gli aiuti previsti dal suddetto regolamento CEE, per gli anni 95, 96 e 97.

Tuttavia, l’analisi dei campioni prelevati presso l’azienda agricola della suddetta San Matteo s.r.l. dagli organi deputati al controllo ha evidenziato la presenza di Paration Etil ben oltre i limiti consentiti.

La revisione di tali analisi ha confermato la presenza della suddetta sostanza oltre i limiti consentiti.

L’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Catania ha, pertanto, dichiarato la San Matteo s.r.l. decaduta dal programma e, quindi, adempiendo a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie e di diritto interno, ha intimato alla stessa la restituzione dei contributi già percepiti.

Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso al T.A.R. di Catania che, con sentenza n. 154/2010, ha parzialmente accolto il ricorso.

Avverso detta sentenza le Amministrazioni ricorrenti hanno proposto l’appello in epigrafe eccependo, in particolare, che la giurisdizione sulla presente controversia appartiene al giudice ordinario.

Conclusivamente, hanno chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la reiezione dell’originario ricorso per difetto di giurisdizione o perché infondato in fatto e diritto.

La San Matteo s.r.l., ritualmente intimata, in vista dell’udienza pubblica fissata per il 22 settembre 2010, si è costituita con atto depositato il 10 settembre 2010, che si è provveduto contestualmente a chiudere in plico sigillato per ritenuta tardività.

Alla pubblica udienza del 22 settembre 2010, l’avv. Donato De Luca, per delega dell’avv. Giovanni Vaccaro, ha chiesto di ritenere legittima e valida la propria costituzione nel giudizio e di acquisire agli atti del processo l’atto depositato in data 10 settembre 2010. L’avv. La Spina, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, non si è opposto.

Il Collegio, ritenuta legittima la costituzione in udienza dell’avv. Giovanni Vaccaro, si è riservato di decidere in camera di consiglio circa l’ammissibilità agli atti del processo del suddetto atto depositato in data 10 settembre 2010.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio ritiene che l’atto depositato nella Segreteria di questo C.G.A. in data 10 settembre 2010, nell’interesse di parte appellata, non possa essere acquisito al processo perché il deposito è avvenuto in violazione del termine prescritto a tal fine dall’art. 73, comma 1, del c.p.a., applicabile al presente giudizio ai sensi dell’art. 38 del medesimo codice. Preliminarmente, si procede ad esaminare l’eccezione formulata dall’odierna parte ricorrente circa la ritenuta insussistenza della giurisdizione del plesso giurisdizionale amministrativo con riferimento alle tematiche devolute alla cognizione del Collegio.

Ai fini del decidere sulla fondatezza o meno della superiore censura, non sembra superfluo evidenziare che il Collegio, alla stregua di quanto ritenuto anche dal Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4741/2008, condivide l’impostazione della Corte regolatrice della giurisdizione che – in materia di provvedimenti a contenuto revocatorio incidenti su contributi, finanziamenti e sovvenzioni erogate da pubbliche amministrazioni – individua un criterio generale, in tema di riparto di giurisdizione, fondato sulla individuazione del segmento procedurale interessato dal provvedimento oggetto di vaglio giurisdizionale e sulla "causale" della iniziativa revocatoria.

In particolare, si è evidenziato che occorre tenere distinto il momento "statico" della concessione del contributo, rispetto a quello "dinamico", individuabile nell’utilizzo del contributo medesimo.

Tale distinzione, per quanto è di interesse nell’ambito del presente procedimento, rileva con riferimento al provvedimento di revoca del contributo già erogato.

A tal proposito, si è affermato che la cognizione del primo segmento – e dei provvedimenti a contenuto revocatorio su di esso insistenti, anche se susseguenti alla erogazione, ed anche laddove intervengano allorché il rapporto si sia esaurito con l’integrale utilizzazione da parte del beneficiario del contributo ricevuto – implicando una manifestazione di potere autoritativo e comportando l’esercizio di autotutela, appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo, risolvendosi in un vaglio sul permanere dei requisiti oggettivi e soggettivi già esaminati al momento di concedere il contributo medesimo. La cognizione del secondo appartiene, invece, alla giurisdizione del Giudice ordinario: infatti, in tale ultima ipotesi, si individua una posizione attiva coincidente con un diritto soggettivo perfetto alla conservazione del contributo ed un vaglio conseguente spiegantesi sulle modalità di utilizzazione del medesimo e sulle eventuali inadempienze rispetto agli impegni assunti allorché il contributo fu concesso in relazione ai fini che il destinatario si era impegnato a raggiungere.

Orbene, non pare che sussistano motivi per cui il Collegio debba discostarsi dall’autorevole orientamento giurisprudenziale della Cassazione e del Consiglio di Stato, sopra richiamato, che postula la spettanza al giudice ordinario della giurisdizione nella presente controversia.

Nel caso di specie, infatti, non v’è dubbio che si discute circa l’adempimento o meno da parte della società appellata degli impegni assunti nel momento in cui ha aderito al programma di agricoltura biologica, disciplinato dal reg. CEE n. 2078/92 per la misura A1; momento che, rientrando in quello "dinamico" sopra richiamato, è individuabile nella fase di utilizzo del contributo medesimo.

Ne discende l’accoglimento in parte qua del ricorso in appello, l’annullamento senza rinvio dell’appellata sentenza del T.A.R. e la declaratoria della spettanza al Giudice ordinario della giurisdizione sulla controversia in argomento.

Il Collegio, pertanto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del nuovo Codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 – che, al riguardo, ha recepito le disposizioni di cui all’art. 59 della legge n. 69/2009 – rimette le parti in causa davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Catania. Si ritiene che sia equo disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie, in parte qua, l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza. Dichiara che la giurisdizione sulla presente controversia spetta al Tribunale civile di Catania. Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi all’indicato Tribunale di Catania entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 22 settembre 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, estensore, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteria il 21 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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