Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12706 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

D.M.G. citava in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria C.V., D.T.M. e la Soc. Fondiaria Sai Ass.ni esponendo che il giorno (OMISSIS) D.T.M., alla guida della vettura Ford Fiesta di proprietà del sig. D.T. F., sbandando aveva invaso la opposta corsìa di marcia, urtando violentemente con la vespa 50 condotta dall’istante, con a bordo P.C.A.; che a seguito del violento impatto l’istante aveva riportato gravissime lesioni personali, mentre il passeggero P.C.A. era deceduto; che la responsabilità esclusiva del sinistro era di D.T.M., con la richiesta di condanna della società Ass.ni Fondiaria Sai al risarcimento dei danni.

Si costituivano in giudizio D.T.M. e D.T. F., rispettivamente conducente e proprietario della Ford Fiesta chiedendo il rigetto della domanda e l’accoglimento della domanda riconvenzionale. Veniva dichiarata dal difensore la morte di D.T.M. ed il giudizio veniva riassunto nei confronti dei suoi eredi.

Il giudizio veniva poi riunito a quello relativo allo stesso incidente iniziato con citazione da C.B. e P. M., nella qualità di genitori adottivi, P.P.L. e F.M., nella qualità di genitori naturali, P. F., A. e M., nella qualità di germani del defunto P.C.A. nei confronti di D.T.F., della Fondiaria Ass.ni s.p.a. e di D.M.G..

Con sentenza 10 aprile 2003 il Tribunale di S. Maria C.V. ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente della auto, D.T.M. (deceduto), e di D.T.F., proprietario, condannando quest’ultimo in solido con gli eredi del conducente e la compagnia di assicurazioni La Fondiaria al pagamento dei danni nei confronti del D.M. e degli eredi di P. C.A..

Proponeva appello la Soc. Fondiaria Sai Ass.ni s.p.a e nel giudizio si costituiva D.M.G., nonchè P.M., in proprio e quale erede del coniuge C.B., P.P.L. e F.M. (genitori naturali), P.F., A. e M. (fratelli naturali), nonchè per gli eredi legittimi di C.B. – deceduto ab intestato senza prole – il fratello di quest’ultimo C.P. e i nipoti V.T., V. G., V.N., V.R., V.M., C.T., C.F. e C.M., i quali resistevano al gravame e svolgevano a loro volta appello incidentale.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza depositata in data 04/1/07 ha riconosciuto la pari responsabilità dei due conducenti, accogliendo in parte l’appello principale della Fondiaria; ha respinto gli appelli incidentali degli eredi P. e di D.M. G..

Avverso tale decisione P.M., in proprio e quale erede del coniuge C.B., P.P.L. e F.M., P.F., A. e M., nonchè per gli eredi legittimi di C.B. – il fratello C.P. e i nipoti V. T., V.G., V.N., V. R., V.M., C.T., C.F. e C.M., hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il D.M. G.. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo viene denunziato errore in procedendo – difetto di contraddittorio e violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 con conseguite nullità della sentenza della Corte di Appello di Napoli per difetto di contraddittorio per omessa citazione di un litisconsorte necessario.

Si sostiene che l’impugnazione non è stata proposta nei confronti di tutti gli eredi dei sig. C.B. e che la sentenza è stata pronunciata senza il preventivo accertamento dell’integrità de contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

Dalla documentazione in atti emergeva chiaramente che tra gli eredi legittimi del sig. C.B. vi è anche il sig. C. A., fratello del de cuius, il quale non è stato citato nel giudizio di appello.

2. Come secondo motivo viene denunziato error in iudicando, error in procedendo, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione, all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. La Corte napoletana aveva valutato unicamente la dichiarazione di D.M.G. ignorando tutte le altre prove acquisite.

3. Come terzo motivo viene denunziato error in procedendo, omessa pronuncia sulla domanda regolarmente proposta dagli eredi di C. P.A. nei confronti di D.M.G., violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5. 4.Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Infatti dal controllo degli atti risulta che C.B. è morto durante il procedimento di primo grado senza che la sua morte fosse dichiarata dal difensore costituito.

Al giudizio di appello hanno partecipato tutti gli eredi di C. B., ad esclusione del fratello C.A. come risulta dagli atti.

Posto che la morte di una parte determina la trasmissione ex art. 111 c.p.c della sua legittimazione processuale, attiva e passiva, agli eredi, sicchè in fase di appello doveva essere ordinata d’ufficio l’integrazione del contraddittorio nei confronti di C. A.; in mancanza, il procedimento di appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado e quindi anche in sede di legittimità, ove la non integrità del contraddittorio emerga "ex se" dagli atti senza necessità di nuovi accertamenti.

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli che provvedere, previa integrazione del contraddittorio, anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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