Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-02-2011) 23-03-2011, n. 11545 Determinazione

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issione degli atti al Tribunale di Perugia.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

p. 1. Con sentenza del 15/010/2009, il Tribunale di Perugia dichiarava D.M.D. responsabile dei delitti di tentata rapina (reato sub a) e calunnia (reato sub b) e, ritenuto più grave il reato di tentata rapina, concesse le attenuanti generiche, con l’aumento per la continuazione, con l’ulteriore diminuente per il rito abbreviato, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa. p. 2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Perugia deducendo violazione di legge per avere il giudice irrogato una pena inferiore al minimo edittale. Infatti "Appare innanzitutto evidente infatti, che, dal punto di vista della previsione edittale, il reato più grave, fra quelli accertati in capo all’imputato, è quello contestato al capo b) che è punibile con la reclusione compresa fra il minimo di due anni ed il massimo di sei anni di reclusione, laddove la sanzione detentiva per il delitto ritenuto più grave, nell’ipotesi del tentativo prevede una pena minima di un anno di reclusione. Ciò posto, deve osservarsi che è consentito al giudice, ai fini della determinazione della pena in caso di reato continuato, individuare la violazione più grave con riferimento al contenuto essenziale di ciascun reato, legato dal vincolo della continuazione, ed alla relativa pena da infliggere in concreto, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p., senza avere necessariamente riguardo prioritario al titolo di ognuno di essi ed alle relative pene edittali. Sul punto però la Suprema Corte ha sempre precisato che l’individuazione del reato ritenuto in concreto più grave, che va effettuata dopo la valutazione di ogni singola circostanza e l’eventuale giudizio di comparazione ai sensi dell’art. 69 c.p. incontra un limite invalicabile costituito dal fatto che la pena prescelta non può mai essere inferiore a quella che sarebbe stata irrogabile per un reato concorrente, sanzionato con pena edittale maggiore nel minimo. Da ciò discende quindi che, in presenza di due reati puniti con pene edittali diverse nella misura massima e minima, il giudice potrà liberamente scegliere quale sia la violazione più grave, ma dovrà irrogare per essa una pena non inferiore a quella che avrebbe dovuto infliggere per altra violazione punita con pena edittale maggiore nel minimo Sulla base degli stessi elementi di calcolo adottati dal giudicante la pena detentiva nei confronti dell’imputato non poteva pertanto essere comunque irrogata in misura inferiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione. I criteri adottati dal giudice nel calcolo della pena inflitta sono errati e la sentenza va sul punto annullata". p. 3. Il ricorso deve ritenersi fondato alla stregua dei motivi addotti nel ricorso dal ricorrente P.G. che trovano un puntuale riscontro nella giurisprudenza di questa Corte e che, quindi, va ribadita. La sentenza, pertanto, va annullata limitatamente alla determinazione della pena – avendo invece autorità di cosa giudicata in ordine alla responsabilità ex art. 624 c.p.p. – e gli atti trasmessi alla Corte di Appello di Perugia per il giudizio sul punto, ex art. 569 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.

ANNULLA La sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e DISPONE Trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio sul punto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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