Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12704

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curatore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto.
Svolgimento del processo

Con sentenza del 3-11-2005 la Corte di appello di Roma, decidendo sull’appello principale di B.L. ( L.T. J.) e M.G. e su quello incidentale di Novacasa s.r.l., ha rigettato la domanda di pagamento di 9 milioni di lire proposta da Novacasa s.r.l. (relativa a provvigioni su mediazione per la vendita di un immobile in (OMISSIS)), dichiarando assorbito l’appello incidentale di Novacasa, relativo alla rivalutazione della somma richiesta come provvigione.

Riformando la decisione di primo grado, la Corte territoriale osservava che non era stato dimostrato che le due proprietarie avessero revocato l’incarico alla società Novacasa prima del termine.

La revoca infatti era stata comunicata il 12 settembre 1992, ed era previsto che la revoca dovesse essere inviata quindici giorni prima della scadenza del termine del 30 settembre 1992.

Non vi era prova che la proposta di acquisto – per un prezzo inferiore a quello stabilito – e privo comunque di certezza sulla provenienza e sulla data, fosse stata mai comunicata alle venditrici.

Avverso tale decisione la Novacasa s.r.l ha proposto ricorso per cassazione sorretto da due distinti motivi. Resistono B.L. e M.G. con controricorso.
Motivi della decisione

Con il primo motivo viene denunziata omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che vi fosse stata una disdetta tempestiva dell’incarico e non una revoca anticipata. Il consulente tecnico nominato dall’ufficio aveva eliminato ogni dubbio in ordine alla autenticità della sottoscrizione dell’incarico conferito in data 14 maggio 1992 e nella lettera dell’avv. Da., con il quale si revocava formalmente l’incarico conferito il 14-5-92, era contenuta la rassicurazione circa il pagamento del compenso, come da condizioni contrattuali.

Interpretando correttamente tali dati, i giudici di appello avrebbero dovuto necessariamente concludere nel senso che la revoca dell’incarico era intervenuta prima del termine stabilito. Il motivo è infondato.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

La Corte di appello, con motivazione logica e non contraddittoria, ha evidenziato gli elementi in base ai quali la comunicazione delle venditrici doveva essere considerata disdetta per la scadenza del 30- 9-92. Ha infatti evidenziato che l’incarico era stato conferito fino a 30-9-92 e che era prevista la possibilità di rinnovo, se non fosse pervenuta disdetta comunicata almeno quindici giorni prima della scadenza. Essendo stata la disdetta inviata il 12-9-92, doveva intendersi come comunicazione di non voler rinnovare l’incarico alla scadenza. L’assicurazione dell’avvocato di voler pagare il corrispettivo convenuto non poteva mutare la natura e la funzione dell’atto e non poteva intendersi come riconoscimento di un corrispettivo per cui non erano maturati i presupposti.

Della linea argomentativa sviluppata la società ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella v prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Con il secondo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 1755 e 1322 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 in quanto il diritto alla provvigione sorge per il mediatore anche se tra le parti da lui messe in relazione l’affare non si concluda o in caso di revoca dell’incarico, sopravvenuta prima del termine.

Tale motivo è assorbito dal rigetto del primo motivo di ricorso, in quanto è stato accertato che si è trattato di disdetta effettuata nei termini contrattuali e non di revoca anticipata.

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali dal giudizio di cassazione liquidate in Euro 1.040,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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