Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 23-03-2011, n. 11675 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 12 Febbraio 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Matera ha applicato all’imputato la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione e 20.000,00 Euro di multa in relazione al reato previsto dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, con confisca di parte delle cose in sequestro.

Avverso tale decisione il Sig. T. ha proposto ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in quanto l’esistenza in atti di elementi probatori avrebbe dovuto imporre l’emissione di sentenza liberatoria; nessuna motivazione è presente in sentenza circa l’esistenza di indizi non univoci nè concordanti e circa le molteplici ragioni addotte dall’indagato a sostegno della propria estraneità rispetto ai fatti commessi dall’affittuario del terreno.

Il ricorso è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte che, all’udienza dell’8 ottobre 2010 ed esaminati i motivi aggiunti presentati dal ricorrente in data 14 settembre 2010, ha restituito gli atti a questa Sezione non ritenendo sussistere le ragioni di inammissibilità prospettate dal Procuratore Generale nella sua richiesta.

Con i motivi aggiunti sopra richiamati il ricorrente ha proposto motivi nuovi.

In particolare ha prospettato:

a) l’esistenza di una nullità della sentenza impugnata per essere stato l’imputato, presente alla prima parte dell’udienza camerale, allontanato e tradotto in carcere prima della lettura del dispositivo, con conseguente violazione degli artt. 420, 420-ter e 420-quater, nonchè art. 127 c.p.p., commi 4 e 5;

b) violazione di legge, e in particolare dell’art. 544, comma 2, art. 585, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), per omessa notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato e al secondo difensore.

Con atto successivo del 2 Febbraio 2011 il Sig. T. ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso.

La rinuncia formulata dal ricorrente impone alla Corte di prendere atto della sopravvenuta rinuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 568 c.p.p., comma 4 e dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), e condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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