Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12698 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.A. proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano che, nel dichiarare la propria incompetenza territoriale sulla causa di diffamazione proposta nei suoi confronti da C. L., non aveva provveduto sulle spese processuali del giudizio.

La Corte di Appello dell’Aquila, con sentenza depositata il 10-1- 2006, accoglieva l’appello e condannava C.L. al pagamento delle spese processuali del giudizio di primo grado e del giudizio di appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione notificato il 2- 11-2006 C.L. sorretto da tre motivi. Propone controricorso con ricorso incidentale B.A. sorretto da un motivo ed illustrato da memoria.
Motivi della decisione

Devono riunirsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., il ricorso principale e l’incidentale in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

Preliminarmente si rileva che con memoria ex art. 378 c.p.c. il resistente B. ha dedotto che con sentenza n. 7575 di questa stessa Corte, depositata in data 20-3-2008, prodotta in copia, era stato dichiarato improcedibile un ricorso di identico contenuto di quello attuale, notificato in data 17-10- 2006, proposto C. L. avverso la sentenza della Corte di Appello dell’Aquila del 10-1-2006 e che, contemporaneamente, era stato accolto il ricorso incidentale proposto dal B. stesso.

Di conseguenza, la declaratoria di improcedibilità già intervenuta su ricorso di identico contenuto proposto dal C., rende inammissibile il ricorso proposto successivamente.

Anche il ricorso incidentale deve dichiarasi inammissibile in considerazione de precedente accoglimento ,con sentenza definitiva, della impugnazione proposta per prima.

Si compensano le spese del grado in considerazione dell’inammissibilità di entrambe le impugnazioni.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi;dichiara inammissibile il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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