Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 21-03-2011, n. 230 Occupazione abusiva o illegittima

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decisione n. 1334 del 26 ottobre 2010, questo Consiglio accoglieva l’appello proposto dal dott. Gu.Vi. per la riforma della sentenza del T.A.R. Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 1085 del 12 giugno 2009, disponendo l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio.

In particolare, questo Consiglio, ai fini della determinazione del valore dell’immobile di sua proprietà, occupato senza titolo dal Comune di Siracusa e acquisito al patrimonio indisponibile del Comune stesso, formulava i seguenti quesiti da sottoporre al consulente tecnico d’ufficio nominato con la predetta decisione:

"Indichi il CTU il valore dell’immobile alla data di immissione del Comune nel possesso dell’immobile (14/10/1988), nonché alla data di notifica del ricorso contenente la domanda di risarcimento del danno;

"determini distintamente il CTU le variazioni annue di valore dell’immobile, distinguendo:

– il periodo compreso tra la data di spossessamento dell’immobile e la data di notifica del risarcimento del danno;

– il periodo compreso tra la data di notificazione della domanda di risarcimento del danno e la data di deposito della relazione peritale.

Determini il CTU la misura degli interessi legali, assumendo come base di riferimento il valore dell’immobile annualmente rivalutato, in ragione di ciascun anno, o frazione di anno, per i periodi di durata inferiore all’anno.

Specifichi il CTU, in caso di contestazioni tra le parti, la misura effettiva delle superfici espropriate e occupate dall’Amministrazione comunale, ove occorra indicando eventuali discrepanze tra le aree e le superfici indicate nei decreti di immissione in possesso e quelle rilevate dai tecnici di parte.

Indichi, infine, il CTU la misura dell’indice di edificabilità utilizzato per l’edificazione del suolo oggetto del giudizio.

La relazione peritale dovrà essere depositata entro il 30 aprile 2011.

La predetta consulenza tecnica, da effettuarsi senza la presenza del Giudice, dovrà riportare distintamente i risultati e le conclusioni finali in una relazione scritta con allegati i documenti ritenuti necessari all’accertamento sopra disposto".

Con domanda depositata il 16 novembre 2010, il dott. Gu. ha chiesto che questo Consiglio modifichi il primo dei quesiti da sottoporre al C.T.U. nel modo seguente: "Indichi il C.T.U. il valore dell’immobile alla data di immissione del Comune nel possesso dell’immobile (14/10/1988), nonché alla data di emanazione del Comune del provvedimento di acquisizione sanante del bene (16/8/2009), determini distintamente il C.T.U. le variazioni annue di valore dell’immobile, distinguendo: – il periodo compreso tra la data di spossessamento dell’immobile e la data di emanazione da parte del Comune del provvedimento di acquisizione sanante; – il periodo compreso tra la data di emanazione del provvedimento di acquisizione sanante dell’immobile e la data di deposito della relazione peritale".

Il dott. Gu. ha fatto presente che tale richiesta trova fondamento nella circostanza che, in esecuzione della sentenza di primo grado, il Comune di Siracusa, ha adottato il decreto di acquisizione sanante n. 13 del 16 settembre 2009 a seguito del quale la proprietà dell’immobile è stata trasferita in capo dall’Amministrazione.

Il Collegio è dell’avviso che l’istanza in questione debba essere accolta e in tal senso modifica il suindicato primo quesito.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, modifica nei sensi indicati in motivazione il primo quesito di cui alla decisione n. 1334 del 26 ottobre 2010.

Fissa la data del 15 luglio 2011 per la presentazione della relazione peritale e l’udienza del 19 ottobre 2011 per il prosieguo dell’esame.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 12 gennaio 2011, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Antonino Anastasi, Presidente f.f., Guido Salemi, estensore, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, componenti.

Depositata in Segreteri il 21 marzo 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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