Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12697 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

B.L. citava in giudizio davanti al Giudice di Pace di Bologna G.L. e la Genertel S.p.a per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni riportati dall’autovettura di sua proprietà, danneggiata nell’incidente accaduto con l’autovettura di proprietà di G.L..

Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa di M. S. richiesta dalla Genertel s.p.a, che indicava quest’ultimo come unico responsabile dell’incidente, per sentirlo dichiarare tenuto a garantire, manlevare o comunque rimborsare, in toto o pro quota, la Genertel di quanto eventualmente condannata a pagare.

All’udienza di conclusioni l’attore estendeva la richiesta di condanna anche nei confronti di M.S..

Il Giudice di Pace di Bologna, con sentenza depositata il 4-11-2005, rigettava le domande avanzate dall’attore nei confronti di G.L. e Genertel S.p.a; accertava che unico responsabile dell’incidente era M.S.; condannava B.L. e M.S. alla rifusione delle spese del giudizio a favore di G.L. e della Genertel s.p.a.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione B.L. sorretto da un motivo.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione di norme del procedimento ( art. 106 c.p.c.) per aver il Giudice di Pace erroneamente affermato che l’attore aveva esteso tardivamente, solo in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda nei confronti del terzo chiamato in causa, senza tener conto che per giurisprudenza costante vigeva nella fattispecie il principio dell’estensione automatica della domanda attrice nel caso di chiamata di terzo ad escludendum, azionata sullo stesso petitum e causa petendi.

Il ricorso è ammissibile secondo la previsione del regime anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, atteso che la sentenza impugnata, depositata il 4-11-2005 e relativa ad un credito di importo inferiore ad Euro 1.100,00,è stata pronunziata secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e che viene addebitai alla decisione di equità del giudice di pace la violazione di norme sul procedimento. La chiamata in causa di M.S. è stata richiesta ed effettuata dalla Genertel S.p.a., società assicuratrice della convenuta G. nei cui confronti l’attore B. aveva formulato domanda diretta di risarcimento, affinchè il M. fosse dichiarato responsabile dell’incidente, in via esclusiva o pro quota, e dei danni procurati all’autovettura dell’attore.

A di là delle formule usate nell’atto di chiamata in causa (in cui si chiede che il terzo chiamato sia condannato a garantire, manlevare o comunque rimborsare), in realtà la compagnia assicuratrice ha chiesto l’accertamento della responsabilità di quest’ultimo, accertamento di responsabilità che avrebbe determinato la non operatività, in tutto o in parte, della obbligazione di garanzia, in quanto l’accertamento di responsabilità in via esclusiva o concorrente del M. avrebbe eliminato o ridotta l’entità dell’obbligo di garanzia gravante sull’assicurazione.

E così è avvenuto poichè il Giudice di pace, a seguito dell’accertamento della responsabilità esclusiva dell’incidente del M., ha rigettato la domanda proposta da B.L. nei confronti di G.L. e della Genertel s.p.a..

Ora, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. 26.1.2006 n. 1522; Cass. 11.8.2004 n. 15563; Cass. 10.5.2002 n. 6771;

Cass. 28.3.2003 n. 4740; Cass. 9.1.1998 n. 135), nell’ipotesi in cui un terzo sia stato chiamato in causa dal convenuto come soggetto effettivamente e direttamente obbligato alla prestazione pretesa dall’attore, la domanda di quest’ultimo si estende automaticamente ad esso senza necessità di una istanza espressa, costituendo oggetto necessario del processo, nell’ambito di un rapporto oggettivamente unico, l’individuazione del soggetto effettivamente obbligato. In questo caso, ha ancora precisato la menzionata giurisprudenza, ad escludere l’estensione automatica della domanda, può essere soltanto l’attore dichiarando di non volerla estendere al chiamato, cosa che nella specie non è avvenuta avendo addirittura l’attore, all’udienza di conclusioni, esteso la domanda di condanna nei confronti del terzo chiamato in causa.

La sentenza deve essere cassata con rinvio al Giudice di pace di Bologna che deciderà la causa provvedendo sulle spese del presente giudizio tenendo conto che "La domanda principale dell’attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l’unico obbligato nei confronti dell’attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio".
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa e rinvia ad altro Giudice di pace di Bologna anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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