Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 23-03-2011, n. 11673 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto emesso in data 13 Maggio 2010 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto il sequestro preventivo dell’immobile nella disponibilità della "C.D.S. Centro depositi S.r.l.", già soggetto a sequestro probatorio, sussistendo il "fumus" del reato previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b) a seguito di una sopraelevazione eseguita in assenza di titolo abilitativo.

A seguito di istanza di riesame del legale rappresentante della società, Sig. B., il Tribunale ha confermato la fondatezza della misura cautelare sia sotto il profilo del "fumus" sia sotto il profilo delle esigenze cautelari rispetto ad un’opera ancora in corso di realizzazione.

Ricorre il Sig. B. lamentando la nullità dell’ordinanza del Tribunale per omessa notificazione dell’avviso di udienza.
Motivi della decisione

Rileva la Corte che il ricorrente in sede di atti di polizia giudiziaria ha eletto domicilio presso la sede della Srl "C.D.S.", mentre a foglio 4 del fascicolo del Tribunale risultano effettuate due notifiche via telefax, indirizzate al ricorrente e alla Difesa, senza che tuttavia vengano indicati i precisi riferimenti degli apparati di destinazione.

Peraltro, deve rilevarsi che la Difesa del ricorrente ha partecipato all’udienza camerale, senza proporre alcuna questione in ordine alla regolarità della notifica all’indagato e depositando una consulenza di parte richiesta dallo stesso ricorrente circa la datazione delle opere contestate. Deve, dunque, concludersi che il ricorrente è stato posto in grado non solo di conoscere la data di udienza, ma anche di difendersi provando, cosi che l’esercizio effettivo del contraddittorio in udienza esclude la sussistenza di una violazione dei diritti ed esclude la conseguente nullità del provvedimento adottato.

Il ricorso deve pertanto essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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