Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12696 Affitto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Roma accertava, per quello che ancora interessa, la scadenza al 10-11-1997 del contratto di affitto di un terreno di proprietà dell’Itituto Diocesano per il Sostentamento del Clero condotto in locazione da S.L. ed P.I. P. e condannava l’Istituto al pagamento in favore dei conduttori, a titolo di indennità L. n. 203 del 1982, ex art. 17 della somma di Euro 10.557,99.

A seguito di appello dell’Istituto Diocesano e di appello incidentale degli affittuari, la Corte di Appello, con sentenza depositata il 13- 1-2006, rigettava entrambi le impugnazioni, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese del grado.

In particolare la Corte di Appello, recependo le risultanze della c.t.u., affermava che il consulente aveva valutato tutte le migliorie in concreto ed in relazione alla loro attuale consistenza; per quanto riguardava le colture arboree il c.t.u. aveva adottato correttivi tecnici applicando inoltre nella valutazione del frutteto il correttivo del coefficiente 0,80; che i manufatti non potevano considerarsi abusivi e non necessitavano di autorizzazione.

Avverso detta sentenza S.L. ed P.I. propongono i ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.

Resiste con controricorso l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero-Diocesi di (OMISSIS).
Motivi della decisione

Con motivo unico i ricorrenti denunziano ex art. 360 c.p.c., n. 5:

omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

I ricorrenti deducono che la Corte di appello aveva recepito acriticamente le conclusioni della c.t.u., senza tener conto delle contestazioni dei ricorrenti in ordine al coefficiente riduttivo di 0.80, che non avrebbe dovuto essere applicato in quanto lo stesso c.t.u aveva riconosciuto che i ricorrenti avevano bonificato il fondo mediante livellamento ed omettendo in sede di stima la valutazione di talune addizioni e migliorie accertate.

Il motivo è infondato.

Si osserva che sotto l’apparente denunzia di vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in realtà i ricorrenti richiedono a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha condiviso le risultanze della c.t.u ritenendo cha la valutazione del consulente aveva riguardato tute le migliorie effettuate dai conduttori non in astratto, ma in concreto nella loro attuale consistenza evidenziando in particolare che era stato applicato il coefficiente riduttivo di 0,80, sia con riguardo alla orografia del terreno che occupava le sue sponde di un piccolo avvallamento che alla mediocre potenzialità produttiva.

Della linea argomentativa così sviluppata i ricorrenti non segnalano alcuna caduta di consequenzialità, mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella del giudice di merito, con la richiesta di non applicazione del coefficiente riduttivo, in quanto le migliorie messe in atto dai ricorrenti avrebbero modificato l’orografia del terreno; di sovvertire la valutazione data dal c.t.u e recepita dalla Corte in ordine alla valutazione di mediocre potenzialità produttiva del terreno; con la introduzione nella valutazione di nuove migliorie non accertate dai giudici di merito; il che non può trovare spazio nel giudizio di legittimità.

Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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