Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-02-2011) 23-03-2011, n. 11672 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 26 Maggio il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina ha emesso nei confronti del Sig. M., nell’ambito di una ordinanza relativa a numerosi indagati, la misura della custodia in carcere per essere presenti in atti gravi indizi del reato previsto dall’art. 81 cpv c.p. e del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Tali indizi vengono desunti dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercorse tra terze persone e delineerebbero un quadro accusatorio che impone di ritenere esistenti anche rilevanti esigenze cautelari che impongono di applicare la custodia in carcere quale unica misura adeguata.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame ha ritenuto di condividere il giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari con riferimento al capo 23) della contestazione cautelare e alla posizione del Sig. M..

Richiamata la ricostruzione dei fatti operata con l’ordinanza cautelare, che viene ritenuta condivisibile, il Tribunale passa ad analizzare le conversazioni fra terzi relative alla posizioni di tale " F." (conversazioni in data 26 marzo e 19 aprile 2007) e quella fra terzi del 2 giugno 2007 certamente riferita a M. F.; il Tribunale esamina, poi, la circostanza dell’arresto dello stesso M. in data 28 maggio 2007. Giunge così ritenere sussistenti indizi di una continuativa attività di spaccio posta in essere dall’indagato ed esigenze cautelari non contrastabili con misure meno afflittive della custodia in carcere.

Avverso tale ordinanza propone ricorso il Sig. M. tramite il Difensore.

Con primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di gravi indizi. Osserva il ricorrente che la riferibilità a lui della indicazione nominativa " F." emergente dalle conversazioni tra i Sigg. S. e B. è assolutamente incerta e che risulta errato il riferimento dei giudici all’arresto del 28 maggio 2007: la circostanza che l’arresto sia successivo alla due conversazioni intercettate dimostra che la persona di cui si stava parlando è diversa e altra rispetto al ricorrente.

Con secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari. Premesso che i fatti oggetto d’indagine risalgono all’anno 2007, la stessa conversazione del 2 giugno 2007, successiva di poco all’arresto del ricorrente, dimostra che egli effettuava ogni tanto trasporti di modeste quantità di sostanze stupefacenti, ogni volta diverse, che egli effettuava "così non a livello di spaccio…così per gli amici". La lontananza temporale dei fatti e la modesta gravità delle condotte contrastano in modo insanabile, a parere del ricorrente, con l’esistenza di esigenze che impongano la custodia in carcere.
Motivi della decisione

Con riferimento al primo motivo di ricorso, osserva la Corte che effettivamente l’ordinanza impugnata incorre in un evidente vizio logico allorchè considera l’arresto del 28 maggio 2007 come una conferma della riferibilità al ricorrente delle conversazioni intervenute nei giorni 26 marzo e 19 aprile. Nel corso di tali conversazioni, infatti, gli interlocutori riferiscono che il fornitore della sostanza, di nome " F., era già stato arrestato per fatti di droga, tanto che aveva subito il ritiro della patente di guida. E dunque, se è evidente che il fornitore era da identificarsi in una persona già arrestata per fatti di droga alla data del 19 aprile 2007, risulta manifestamente illogico che il successivo arresto del Sig. M. avvenuto il 28 maggio 2007 possa contribuire a identificare in costui la persona di cui si parla nella conversazione di aprile. Al contrario, non essendovi nelle ordinanze alcuna indicazione di un precedente arresto del Sig. M., quanto avvenuto in data 28 maggio appare allontanare la probabilità che egli sia identificabile come colui di cui si parla nell’ambito delle conversazioni avvenute nei mesi di marzo e aprile.

Tale vizio logico appare ancora più evidente se si considerano i termini di cui si parla del Sig. M. nella conversazione del 2 giugno 2010; è ancora il Sig. S., uno dei due interlocutori delle precedenti conversazioni, che parla di M.F. in termini di conoscenza personale fin dai tempi della scuola, cosi che appare scarsamente logico ritenere che la persona di cui si commenta in termini totalmente diversi poche settimane prima sia la stessa.

Ciò non di meno, il fatto che il Sig. M. lavorasse come trasportatore, che l’arresto sia avvenuto per fatti di droga e che egli avesse base nella Regione Emilia Romagna costituisce un elemento indiziante di cui occorre tenere conto.

In conclusione, la motivazione del Tribunale circa i gravi indizi appare in parte illogica e presenta elementi di contraddittorietà che ne impongono l’annullamento con rinvio perchè venga effettuata una nuova valutazione che tenga conto delle criticità evidenziate in questa sede.

Parimenti contraddittoria appare la motivazione con riferimento alle esigenze cautelari. Se è pacifico, infatti, che nella conversazione del 2 giugno 2007 si parla dell’indagato come di una persona che non "spaccia" e si limita a trasportare " un po’ " di droga ogni tanto per gli amici, occorre comprendere se tale racconto si leghi al timore di intercettazioni ("ci sono le cimici") o risponda a verità e se si possano riferire all’indagato le parole relativa alla qualità superiore della droga riportate a pag. 3 dell’ordinanza con riferimento alla conversazione del 26 marzo 2007. Tali incertezze rendono poco comprensibile e incoerente la successiva argomentazione circa la continuità delle condotte illecite (pag. 5) e la prevalenza che tale elemento riveste rispetto alla distanza nel tempo dei fatti di reato ai fini del giudizio sull’attualità e gravità delle esigenze cautelari. Anche sotto questo profilo, dunque, l’ordinanza merita di essere annullata.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Messina.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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