Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12694 Ammissibilità o inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 19-5-99 il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava la domanda proposta da G.A. nei confronti di C.E. volta ad ottenere il riconoscimento del suo diritto di riscatto agrario in relazione ad un terreno da lui condotto in fitto e venduto senza il prescritto avviso L. n. 817 del 1971, ex art. 8.

A seguito di appello proposto da G.A. con atto notificato il 12-7-2000, la Corte di Appello rigettava il gravame con sentenza depositata il 5-10-2004.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione G. A. sorretto da un motivo.

Si difende con controricorso C.E..
Motivi della decisione

E’ necessario preliminarmente l’esame della richiesta di dichiarazione di tardività dell’appello formulata dal resistente.

La sentenza di primo grado del Tribunale di Santa Maria C. V. è stata depositata in data 19 maggio 1999. Il gravame proposto dal G. è stato notificato in data 12 luglio 2000, ben oltre il decorso dell’anno e quarantasei giorni dalla data di deposito della sentenza del Tribunale di Santa Maria C. V. e quindi allorchè la decadenza dalla impugnazione era già maturata.

Difatti l’ultimo giorno utile per proporre impugnazione era il 4 luglio 2000, mentre l’atto di appello risulta notificato il 12 luglio 2000, oltre il termine lungo di scadenza previsto dall’art. 327 c.p.c..

Pertanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2 perchè il processo non avrebbe potuto essere proseguito in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello . Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE pronunciando sul ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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