T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 1598 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il sig. G.P., proprietario di un immobile sito in Acerra – alla via Manzoni n.10, in catasto al foglio 49, particella 506, assentito con titolo abilitativo in sanatoria n. 345 del 22.12.2006 – ha esposto di aver presentato al Comune, in data 6 febbraio 2008, una domanda di accertamento di conformità urbanistica, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, per opere di ampliamento realizzate al fine di incrementare l’attività artigianale già in atto. Con il ricorso in esame egli ha impugnato il provvedimento, n.10050 del 3 marzo 2009, con cui il Dirigente Responsabile della VI Direzione Gestione del Territorio del Comune di Acerra ha negato il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, e ne ha chiesto l’annullamento sulla base delle seguenti censure:

1) Eccesso di potere – Violazione e falsa applicazione dell’art.3 L. n.241/1990 – Difetto di accertamento dei presupposti – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione;

2) Eccesso di potere per difetto di motivazione – Violazione degli artt.2 e 20 della L. n.241 del 1990 – Violazione del giusto procedimento;

3) Violazione di legge – Eccesso di potere – Ingiustizia manifesta – Violazione e falsa applicazione delle norme urbanistiche locali e dell’art.17 della L. n.1150 del 1942;

4) Violazione di legge – Eccesso di potere – Manifesta ingiustizia – Violazione e falsa applicazione delle norme urbanistiche locali e dell’art.12, comma 2, del D.P.R. n.380 del 2001;

5) Violazione di legge – Eccesso di potere – Manifesta ingiustizia – Violazione e falsa applicazione dell’art.2 della L. n.1187 del 1968 e dell’art.16 della L. n.1150 del 1942;

6) Violazione dell’art.97 della Costituzione.

Oltre alla domanda impugnatoria l’instante ha proposto contestualmente azione di risarcimento del danno ingiusto asseritamene sofferto a causa dell’illegittimità dell’azione amministrativa

Il Comune di Acerra non si è costituito in giudizio.

Con ordinanze n.506/2010 e n.693/2010, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, cui il Comune di Acerra ha ottemperato mediante deposito in Segreteria della documentazione richiesta.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. E’ controversa la legittimità del diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, opposto dal Comune di Acerra in relazione all’istanza presentata dal ricorrente, ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n.380 del 2001, per varie opere edilizie (un locale a piano terra, un capannone, un manufatto adibito a deposito, un gazebo ed una tettoia, aventi complessivamente una superficie coperta di 269,90 mq. ed una volumetria di 674,13 mc.) costruite in ampliamento ad un preesistente fabbricato destinato ad attività artigianale per la realizzazione di insegne e cartellonistica pubblicitaria.

Il ricorso è infondato.

2. Con i primi due motivi il ricorrente lamenta i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato.

2.1. Circa il primo aspetto, va osservato che l’autorità emanante, dopo aver rilevato che "l’intervento ricade in Zona classificata secondo il vigente P.R.G. come zona B2- ristrutturazione di secondo grado" e che "sono decaduti i Piani di Recupero delle Zone A e B, area in cui ricade l’intervento richiesto", ha così motivato il diniego: "Se è vero che il regime di decadenza dei Piani Attuativi non osta al rilascio del Permesso di Costruire, è pur vero che, in tale situazione, l’ufficio debba verificare, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 380/01, la esistenza almeno delle opere di urbanizzazione primarie o la previsione della loro realizzazione nel triennio successivo. E’ evidente, come più volte ribadito in sede di giustizia amministrativa, che l’esistenza di tali opere deve trascendere le dimensioni e l’utilità urbanistica del singolo lotto edificabile. Nel caso di specie le opere di urbanizzazione primarie non sono state realizzate ed in particolare, rispetto ai P.d.R. scaduti, la situazione è la seguente: non sono state realizzate le strade di Piano, parcheggio, né le aree destinate a Verde Pubblico".

Ad avviso del Collegio, contrariamente a quanto lamentato, la suindicata motivazione posta a base della determinazione in argomento è esente dai denunciati vizi in quanto l’atto in discussione dà compiutamente conto delle ragioni che hanno determinato il rigetto della domanda ed ha, peraltro, consentito al ricorrente di articolare le proprie difese sulla questione sostanziale oggetto della controversia, sulla quale ci si soffermerà più avanti.

2.2. Anche l’attività istruttoria compiuta ha trovato piena rispondenza nella documentazione esibita dall’amministrazione, in esito all’incombente disposto dalla Sezione, nella quale si dà atto che l’ente locale ha concretamente verificato il livello di esecuzione dello strumento attuativo decaduto, attraverso il conferimento a professionista esterno dell’incarico di studio della situazione infrastrutturale della porzione di territorio comunale interessata. Le risultanze del lavoro sono state recepite dal Comune di Acerra con la deliberazione n.17 del 26.4.2007, dalla quale risulta confermato l’assunto posto a fondamento della determinazione negativa impugnata, emergendo che "nelle zone B vi sia stata un’attuazione estremamente limitata delle prescrizioni del Piano soprattutto in rapporto al sistema stradale e dei parcheggi", come evidenziato nella tavola n.02/B allegata, riferita anche allo specifico comparto.

3. Può passarsi dunque all’esame dei successivi motivi – che possono essere trattati congiuntamente, stante l’unitarietà della prospettazione – coi quali il ricorrente contesta l’esito sfavorevole dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica, lamentando che:

– sarebbero rispettati i parametri stabiliti nel Piano di Recupero (art.8 N.T.A.);

– la previsione contenuta nello strumento attuativo di una strada da realizzarsi su una porzione del suolo impegnata dalle opere oggetto di sanatoria integrerebbe un vincolo espropriativo ormai decaduto, stante il decorso del termine quinquennale di cui all’art.2 della L. n.1187 del 1968;

– il fondo interessato ricadrebbe in zona ampiamente urbanizzata, per cui non sarebbe più necessaria la predisposizione di un ulteriore strumento esecutivo;

– non sarebbero state individuate, comunque, le eventuali ulteriori opere di urbanizzazione ritenute necessarie in relazione alla tipologia dell’intervento, che non è diretto alla creazione di un nuovo insediamento abitativo ma solo ad incrementare l’attività artigianale già espletata in loco.

Anche le suindicate doglianze non sono suscettibili di favorevole considerazione.

3.1. La prima argomentazione è inconferente in quanto, come si è già osservato, il diniego non è motivato con riferimento alla violazione degli indici stabiliti nel Piano di recupero ma con riguardo all’art.12, comma 2, del D.P.R. n.380/2001, in base al quale "Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso".

3.2. Per la stessa ragione non colgono nel segno neanche i due successivi profili del costrutto attoreo poiché la decadenza dei vincoli espropriativi non è posta in discussione dall’ente né la motivazione del diniego è basata sulla mera mancanza dello strumento esecutivo, giacché l’autorità emanante ha concretamente specificato le opere di urbanizzazione non realizzate ma ancora reputate indispensabili per soddisfare i bisogni della collettività.

Sul punto va osservato che i ricorrenti richiamano l’indirizzo giurisprudenziale, formatosi con riferimento alla fattispecie del cd lotto intercluso o di altri analoghi casi nei quali la zona risulti totalmente urbanizzata – attraverso la completa realizzazione delle opere e dei servizi atti a soddisfare i necessari bisogni della collettività – nei quali si ritiene comunemente che lo strumento urbanistico esecutivo non può considerarsi più necessario e non può, pertanto, essere invocato ad esclusivo fondamento del diniego di rilascio del titolo (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, IV Sezione, 6 giugno 2000 n.1819; II Sezione, 1 marzo 2006, n.2498).

Tuttavia, nel caso di specie, il presupposto fattuale su cui si fonda l’assunto di parte, vale a dire la sussistenza di idonee opere di urbanizzazione nello specifico comparto territoriale in cui è ubicato il fondo, risulta smentito dalla relazione illustrativa redatta dal professionista incaricato dall’amministrazione comunale circa lo studio dello stato di urbanizzazione esistente. Come si è anticipato, il Comune di Acerra, con delibera consiliare n. 17 del 26.4.2007, ha preso atto e fatto propri i risultati del suddetto studio, in tal modo ribadendo l’attuale indispensabilità delle opere di urbanizzazione primaria non ancora attuate, coerentemente promuovendo una necessaria attività di progettazione onde completare il sistema infrastrutturale previsto dallo strumento urbanistico.

Al riguardo, è sufficiente ribadire, in aderenza ad un orientamento già ripetutamente espresso dalla Sezione (cfr., con riguardo al Comune di Acerra, T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Seconda, n.8894/2008, n.1056/2009 e n.1091/2010) che, ai sensi dell’art.12 del d.P.R. n.380 del 2001, in vista del rilascio del permesso di costruire è necessario che esistano – ovvero se ne preveda l’imminente realizzazione – almeno le opere di urbanizzazione primaria stimate in concreto necessarie, ivi comprese quelle relative alla viabilità, ai parcheggi ed al verde pubblico, in modo che la zona possa dirsi sistemata per l’insediamento e per il soddisfacimento delle esigenze delle collettività. Compito primario della pianificazione urbanistica è, infatti, quello di coordinare armonicamente l’attività edificatoria privata con la predisposizione di un adeguato sistema infrastrutturale, che valga ad assicurare uno sviluppo edilizio del territorio ordinato e razionale. A tal riguardo, vale poi aggiungere che le opere di urbanizzazione primaria sono elencate dall’art. 4 della l. 29 settembre 1964 n. 847 e comprendono fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, nonché, per l’appunto, strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio e spazi di verde attrezzato.

3.3. Né l’ottica di valutazione può ritenersi limitata esclusivamente all’area di sedime del nuovo insediamento ovvero al territorio immediatamente confinante, dovendo inevitabilmente proiettarsi al di là di esso, fino a ricomprendere l’intero comparto in cui risulta inserito, onde assicurare effettività all’esigenza di un collegamento coordinato con le opere di urbanizzazione già realizzate o da realizzare a servizio dell’intera zona nella quale si colloca la costruzione; tanto più che, nel caso in esame, vengono in rilievo opere di urbanizzazione che, per consistenza e natura, riflettono un indubbio peso negli equilibri urbanistici della zona di riferimento (cfr. sul punto, sempre con riferimento allo stesso comune, T.A.R. Campania, Sezione II, n.19884/2008).

3.4. Si rivela infondato anche l’ultimo aspetto dell’assunto difensivo, in quanto non può dubitarsi che le strade, i parcheggi pubblici e le aree a verde attrezzato costituiscono dotazioni infrastrutturali necessarie anche in rapporto agli interventi edilizi non aventi natura strettamente residenziale.

4. In definitiva, confermata la mancata realizzazione di talune rilevanti opere di urbanizzazione primaria, già previste dalla locale disciplina urbanistica e di cui l’amministrazione comunale ha formalmente ribadito l’attuale indispensabilità, il Collegio ritiene che l’attività amministrativa, sotto i profili in contestazione, sia stata legittimamente svolta.

In conclusione, alla stregua di tutto quanto fin qui considerato, va disposta la reiezione del ricorso siccome infondato.

4.1. In difetto di costituzione dell’intimata amministrazione, nulla va disposto sulle spese di giudizio, fermo restando che il contributo unificato resta in via definitiva a carico della parte ricorrente soccombente.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla sulle spese, fermo restando che il contributo unificato resta a carico della parte soccombente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *