Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-06-2011, n. 12693 Prelazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 4-9-1976 S.F.A. citava in giudizio davanti ai Tribunale di Lucera, sezione agraria, i coniugi S.F. e D.M.N. assumendo che con rogito a ministero notar Grasso del 23/9/1975, trascritto l’11/10/1975, essi avevano venduto per il prezzo di L. 2.000.000 a S.C.N.M. un fondo di loro proprietà e da lui condotto in affitto fin dal 1967, senza notificargli il preliminare di vendita onde consentirgli di esercitare il diritto di prelazione agraria.

Tanto premesso, S.F.A. conveniva l’acquirente ed i coniugi venditori per conseguire il riscatto dell’immobile in parola. Il Tribunale di Lucera, sezione agraria, si dichiarava incompetente e S.F.A. provvedeva a riassumere la causa davanti al Tribunale ordinario con citazione del 22-10-1980.

Il Tribunale di Lucera, verificata l’esistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l’utile esercizio dell’invocato riscatto, accoglieva la domanda.

M.E. e M.A., eredi della S.C. M.N., deceduta nelle more, proponevano appello avverso questa decisione.

La Corte di Appello di Bari, con sentenza depositata il 24-3-2005, accoglieva l’appello e per l’effetto rigettava la domanda proposta da S.F.A..

– La Corte di appello osservava che il rogito de notaio Grasso, essendo stato concluso il 23 settembre 1975 , era successivo all’entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia introdotta con la L. 19 maggio 1975, n. 151, avvenuta il centoventesimo giorno dalla pubblicazione della medesima effettuata sulla G.U. del 23 maggio 1975, e quindi il 21 settembre 1975.

Risultando la S.C.N.M. coniugata con M. P. al momento della compravendita ,e non avendo il riscattante dimostrato l’esistenza dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della predetta S. della dichiarazione contraria all’introdotto regime di comunione legale dei beni, nel caso di specie doveva ritenersi per legge operante il regime in parola.

Conseguentemente, atteso che il termine annuale per l’esercizio del riscatto agrario è previsto a pena di decadenza come tale non suscettibile di interruzione, la mancata notificazione della citazione anche al predetto M.P. aveva determinato la decadenza nei confronti di una parte litisconsorte necessaria e, quindi,l’improponibilità della domanda anche nei confronti S. C.M.N..

Avverso detta sentenza propongono ricorso per Cassazione S. M. e S.F., quali eredi di S.F. A., deceduto nelle more corretto da tre motivi, Si difendono con controricorso M.E. e M.A., eredi della S.C.M.N., proponendo ricorso incidentale sorretto da due motivi, illustrato anche memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

1) Con il primo motivo del ricorso principale viene denunziata la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c., degli artt. 159 e 1100 c.c., della L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 228, comma 1.

I ricorrenti deducono che la Corte di appello aveva ignorato la disposizione transitoria di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, art. 228, comma 1 che prevedeva che, per le famiglie già costituite all’entrata in vigore della legge, l’assoggettamento alla comunione legale per i beni acquistati successivamente sarebbe avvenuto solo dopo il decorso del termine di due anni dalla detta data a meno che entro lo stesso termine uno dei due coniugi non avesse manifestato volontà contraria. Di conseguenza, al momento della citazione per l’esercizio del diritto di riscatto notificata in data 21-9-75, il termine di due anni non era ancora scaduto e l’attore non aveva alcun obbligo ad integrare il contraddittorio nei confronti dei marito dell’acquirente.

2)Come secondo motivo di ricorso viene denunziata la violazione dell’art. 354 c.p.c., comma 1 in quanto il giudice di appello, rilevata la non intergità del contraddittorio in primo grado, avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.

3)Come terzo motivo veniva dedotta la violazione degli artt. 111 e 105 c.p.c. in quanto si era verificato ex lege il trasferimento in capo a M.P. della quota di proprietà del bene controverso; di conseguenza egli poteva intervenire volontariamente e essere chiamato nel processo, senza necessità di ritenere sussistente l’ipotesi del litisconsorzio necessario.

I resistenti propongono ricorso incidentale condizionato sorretto da tre motivi.

1) Come primo motivo denunziano la violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e degli artt. 2943, 2964 e 2966 c.c. in quanto l’atto di citazione davanti al giudice incompetente non poteva considerarsi valida denuntiatio per cui, al momento della citazione in riassunzione, era già operante il regime di comunione legale fra i coniugi.

2) Come secondo motivo denunziavano violazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. n. 590 del 1965, art. 8 in quanto i giudici di merito avevano omesso di pronunciarsi sulla eccepita mancanza in capo al riscattante del presupposto di cui alla L. n. 590 del 1965, art. 8, comma 1 perchè S.F.A. non conduceva in affitto il fondo da almeno due anni precedenti all’esercizio del diritto di riscatto, come risultava dalla sentenza non definitiva 215/2000 che aveva accertato l’inizio del rapporto agrario il 1-9-1974. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte "Per la famiglia già costituita alla data di entrata in vigore della L. 19 maggio 1975, n. 151, la comunione legale, in assenza della dichiarazione di dissenso di cui all’art. 228, comma 1 della legge, decorre dai 16 gennaio 1978 ed interessa i beni acquistati dai coniugi separatamente nel primo biennio di applicazione della legge stessa solo se ancora esistenti nel patrimoni del coniuge che li ha acquistati; conseguentemente il titolare del diritto di prelazione agraria, che, dopo avere esercitato il riscatto del fondo venduto senza la prescritta "denuntiatio", intende chiedere l’accertamento giudiziale del suo diritto, non deve agire anche contro il coniuge dell’acquirente del fondo, se la vendita è stata stipulata in detto biennio successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 151 del 1975 e la dichiarazione di riscatto è stata comunicata nello stesso periodo, atteso che, in tale ipotesi, il fondo non è mai entrato in comunione dei coniugi."Cass. n. 4071 del 3-4-1992 ,Cass. 7.5.1987 n. 4235, Cass. 23-2-1993 n. 2221.

Pertanto quanti – come i coniugi S. – M. – erano già uniti in matrimonio alla data di entrata in vigore della nuova normativa, sono soggetti alla nuova normativa unicamente a decorrere dal 16.1.1978 e ciascun coniuge fino al 15.1.1978 non era soggetto al regime della comunione legale.

Pertanto la sentenza impugnata , che ha deciso, in senso difforme da tale consolidato principio, deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello di Bari per un nuovo esame che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Gli altri motivi del ricorso principale restano assorbiti dall’accoglimento del primo.

Il ricorso incidentale condizionato deve essere dichiarato inammissibile.

Infatti dall’esame dell’atto di appello si rileva che non risultano proposte con i motivi di impugnazione le questioni oggi per la prima volta dedotte in questo giudizio di legittimità.

Si rileva inoltre che la sentenza del Tribunale di Lucera del 4-4- 2000 , di cui si fa menzione nel ricorso incidentale, non è passata in giudicato, e tale accertamento deve essere compiuto indipendentemente dall’inammissibilità del ricorso incidentale, in quanto l’esistenza di un giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio, anche se il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione.
P.Q.M.

LA CORTE riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte di appello di Bari in diversa Composizione che provvederà anche per le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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