T.A.R. Campania Napoli Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 1594 Amministrazione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il signor R.T., proprietario di un locale dal 1968 destinato ad esercizio di pizzeria sito nel territorio del Comune di Mariglianella, in data 16 dicembre 1986 chiedeva il rilascio di una concessione per l’edificazione in sopraelevazione di un appartamento, ottenendo il titolo edilizio n. 89/86 del 28 dicembre 1987.

In data 21 luglio 1988 chiedeva altro titolo concessorio per la realizzazione, sempre in sopralevazione sull’originario locale, di un altro appartamento, istanza riscontrata favorevolmente con il rilascio della concessione n. 29/88 del 18 aprile 1990.

In data 8 giugno 1989, a seguito di un sopralluogo dei vigili urbani, si accertava la realizzazione di lavori in difformità alla concessione n. 89/86, con consequenziale adozione di ordinanza commissariale di demolizione n. 25 del 10 giugno 1989.

Il 14 ottobre 1989 il signor T. presentava istanza di variante in corso d’opera ottenendo in data 11 aprile 1990 due concessioni in sanatoria, recanti gli stessi numeri di protocollo di quelle originarie, relativamente alle opere ritenute realizzate in difformità.

Poiché in data 18 aprile 1998 i vigili urbani avevano eseguito altro accertamento sui luoghi, accertando alcune difformità delle opere rispetto all’osservanza delle distanze da strade ed altro fabbricato del signor T., il Comune di Mariglianella adottava altra ordinanza di demolizione n. 41 del 2 dicembre 1989.

Tale provvedimento era annullato con sentenza n. 4192/2005 del 18 aprile 2005 della Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Dopo circa vent’anni da tali vicende, in data 6 novembre 2006 il signor T. presentava al Comune di Mariglianella istanza di riqualificazione, completamento ed adeguamento del fabbricato nell’ambito della volumetria assentita, con la realizzazione di un sottotetto termico.

Il procedimento, che aveva assunto il n. 50/2006 di protocollo, veniva sospeso con nota dirigenziale n. 2760 del 13 marzo 2007, dal momento che l’amministrazione dichiarava di non aver notizia circa l’avvenuta conclusione delle procedure relative alle due precedenti ordinanze di demolizione nn. 25 del 10 giugno 1989 e 41 del 2 dicembre 1989 e quindi non risultava dimostrato il possesso di idonei titoli edilizi, in termini di concessioni originarie o in sanatoria, relativamente alle opere preesistenti ai richiesti interventi di riqualificazione, completamento ed adeguamento.

Ricevuta l’opportuna documentazione dal signor T., il Comune di Mariglianella, con nota del 16 gennaio 2008 n. 561, comunicava l’esito favorevole del procedimento, invitando tuttavia al pagamento degli oneri di concessione nella misura doppia ai sensi dell’art. 36 del t.u. n. 380/2001.

Poiché il signor T. non aveva ritenuto legittimo dover pagare tali onerosi importi in quanto non dovuti, in data 1° agosto 2008 il Comune di Mariglianella comunicava preavviso di rigetto della pratica edilizia del 2006, sia per mancato deposito dei calcoli delle strutture presso il Genio Civile di Napoli, sia per mancata corresponsione degli oneri richiesti, nella misura doppia di Euro498,00 per oneri di urbanizzazione e di Euro12.369,40 per costo di costruzione.

Dopo aver rinunciato alla realizzazione di opere di recinzione, a cagione dell’eccessiva onerosità dei costi di urbanizzazione, il signor T. presentava in data 30 marzo 2009 integrazione alla pratica n. 50 del 2006, rappresentando di accettare il progetto favorevolmente valutato nella nota n. 561 del 16 gennaio 2008, comunicando di avere già depositato i calcoli strutturali e chiedendo di pagare gli oneri di urbanizzazione non nella misura doppia, dal momento che quasi tutti i lavori erano stati realizzati in virtù dei titoli concessori del 1989 e 1990.

La richiesta veniva reiterata in data 11 settembre 2009.

Con note nn. 11205 e 11206 del 29 settembre 2009 il Comune di Mariglianella comunicava rispettivamente avvio del procedimento di annullamento delle originarie concessioni edilizie n. 89/86 del 28 dicembre 1987 e 29/90 del 18 aprile 1990, oltre che dei due titoli concessori in sanatoria recanti lo stesso numero, in quanto non conformi alle N.T.A. riguardo all’osservanza delle distanze da strade a fabbricati.

Con nota interlocutoria del 30 settembre 2009 n. 11239 si comunicava che ogni valutazione circa la pratica n. 50/2006 risultava subordinata alla conclusione dei due procedimenti di annullamento delle originarie concessioni edilizie.

Alla fine, con provvedimenti dirigenziali n. 14346 e 14345 dell’11 dicembre 2009 il Comune di Mariglianella annullava rispettivamente le concessioni n. 89/86 e n. 29/90, con le relative concessioni in sanatoria del 1990, rigettando con successiva nota n. 14627 del 18 dicembre 2009 la richiesta di concessione edilizia del 6 novembre 2006 n. 11140 per intervenuto annullamento degli originari titoli edilizi.

Avverso tali dinieghi proponeva ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale il signor R.T., chiedendone l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, oltre al risarcimento dei danni.

Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 21 nonies della legge 8 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., essendo l’annullamento dei titoli concessori de quibus intervenuto dopo oltre vent’anni dal rilascio, senza che di tale amplissimo lasso di tempo fosse stata data giustificazione da parte del Comune resistente, anche in considerazione dell’affidamento sorto nel privato circa la legittimità dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati; né, sotto tale profilo, risultava negli impugnati provvedimenti di autotutela la benché minima traccia della pur dovuta motivazione riguardo all’interesse pubblico attuale all’annullamento; motivazione che, tra l’altro, presentava innegabile carattere di perplessità nella parte in cui nell’annullarsi la concessione n. 29/88 del 18 aprile 1990 e relativa variante, il provvedimento di autotutela parlava di uno stato dei luoghi da progetto che, limitatamente all’aggetto del terrazzo, sarebbe "sembrato" diverso da quello effettivo, senza che, dunque, vi fosse alcuna idonea acquisizione istruttoria in proposito.

Con il secondo motivo si contestava la violazione del principio del contrarius actus, essendo mancato negli impugnati atti di autotutela il parere della Commissione edilizia, presente invece al momento del rilascio di tutti i titoli annullati.

Con il terzo motivo parte ricorrente contestava l’avvenuta violazione della normativa urbanistica in materia di distanze e con la quarta censura deduceva l’illegittimità derivata del diniego di permesso di costruire opposto all’istanza di realizzazione di opere di riqualificazione, completamento ed adeguamento presentata nel 2006.

Si costituiva in giudizio il Comune di Mariglianella, chiedendo il rigetto del ricorso e della domanda cautelare, sollevando eccezione di inammissibilità, per irritualità del ricorso cumulativo in assenza di una condizione di connessione oggettiva.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2010, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il ricorso veniva cancellato dal ruolo delle cautelari.

All’udienza pubblica del 24 febbraio 2001, in vista della quale l’amministrazione resistente depositava memoria conclusionale, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Mariglianella, dal momento che l’art. 32 del c.p.a. – così come l’art. 70 in tema di riunione di ricorsi – considera sempre possibile il cumulo di domande connesse, rapporto di connessione manifestamente sussistente nel caso di specie dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo, trattandosi di domande che riguardano in via esclusiva le parti di un medesimo rapporto sostanziale, le cui vicende portate alla cognizione di questo Giudice risultano tutte ascrivibili ad una medesima quaestio facti.

Nel merito risulta fondato il primo motivo di ricorso.

L’art. 21nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, inserito dall’articolo 14, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, al primo comma, stabilisce che "il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21octies può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

Con tale disposizione, il legislatore, recependo consolidati indirizzi giurisprudenziali, ha cristallizzato a livello normativo i limiti dell’autotutela d’annullamento, circoscrivendone margini di discrezionalità, competenza, oltre che percorso istruttorio e valutativo. La riforma del 2005, così come i risalenti indirizzi pretori a cui ha inteso ispirarsi, ha voluto così disancorare la funzione di annullamento da esclusive esigenze di ripristino della legittimità violata, sia in vista del perseguimento di obiettivi di buon andamento connessi a quella che resta un’espressione di potere discrezionale, sia nella logica propria di tutela procedimentale e sostanziale dell’interesse legittimo di chi abbia interferito con il potere di primo grado.

Osserva il Tribunale come ragionevolezza del termine, tutela dei titolari del rapporto sostanziale interessato dall’intervento di autotutela e rappresentazione delle ragioni di interesse pubblico costituiscano tutti momenti di valutazione ascrivibili a canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione e come tali reciprocamente connessi.

Nel caso di specie, appare con tutta evidenza mancante il requisito di ragionevolezza del termine per un legittimo intervento in autotutela, dal momento che gli impugnati provvedimenti di annullamento risultano adottati a distanza di circa vent’anni rispetto al rilascio del titoli edilizi n. 89/86 e 29/88 e connesse concessioni in sanatoria.

Né a superare tale palese violazione del precetto normativo possono opporsi eventuali ragioni di pubblico interesse legittimanti un esercizio dello ius poenitendi pubblico a così tanta distanza di tempo: non risulta, infatti, dal contenuto degli impugnati provvedimenti di autotutela l’allegazione di ragioni giustificative di un mancato tempestivo controllo che il Comune di Mariglianella avrebbe piuttosto potuto e magari dovuto esercitare in tempi ragionevoli, tenuto anche conto che risultano comunque essere stati eseguiti dai vigili urbani accertamenti e controlli in loco, senza che – sopratutto con riferimento all’accertamento compiuto in data 18 aprile 1998 – tuttavia l’amministrazione avesse assunto idonee misure di autotutela avverso i titoli concessori per presunte violazioni delle prescrizioni in tema di distanze.

Ne discende l’illegittimità degli impugnati atti di autotutela, con consequenziale loro annullamento ed assorbimento delle ulteriori censure di merito prospettate.

È fondato, in via consequenziale, anche il quarto motivo di ricorso con cui è stata dedotta l’illegittimità derivata del diniego opposto dal Comune di Mariglianella alla domanda di rilascio di titolo edilizio presentata nel 2006 per la realizzazione di opere di riqualificazione completamento ed adeguamento del fabbricato, pratica che l’amministrazione dovrà riesaminare e concludere, assumendo l’esistenza e la validità degli originati titoli edificatori erroneamente annullati in autotutela.

Deve, infine, essere respinta la domanda risarcitoria, dal momento che, con riferimento agli impugnati provvedimenti di autotutela, il loro annullamento si mostra integralmente satisfattivo dell’interesse oppositivo dedotto dal ricorrente in giudizio; riguardo, invece, all’annullamento del diniego opposto alla realizzazione di opere di riqualificazione, completamento ed adeguamento, l’effettivo soddisfacimento di tale situazione pretensiva sarà integralmente realizzato e comunque verificabile all’esito della riedizione del potere amministrativo, dovendosi in ogni caso escludere fin d’ora che la situazione di vetustà del fabbricato che ha reso indispensabile la realizzazione delle opere a decorrere dal 2006 sia in qualche modo imputabile a ritardi o inerzie del Comune resistente. Parimenti è da respingere la domanda risarcitoria, in quanto priva di idonea allegazione probatoria, relativamente alla sussistenza di un danno morale o di natura biologica.

Le spese seguono la soccombenza, con condanna del Comune di Mariglianella al relativo pagamento in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro1.500,00(Millecinquecento/00)
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla i provvedimenti impugnati; respinge la domanda risarcitoria; condanna il Comune di Mariglianella al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro1.500,00(Millecinquecento/00)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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