Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11665 Sentenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 11 marzo 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, procedendo a sensi dell’art. 264 c.p.p., comma 4 ha respinto la istanza di restituzione di un fucile sottoposto a sequestro probatorio in relazione al reato previsto dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, comma 1.

Per l’annullamento della ordinanza, l’indagato B.G. ha proposto ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che il Giudice ha erroneamente proceduto de plano non rispettando la procedura dell’art. 127 cod. proc. pen.;

– che l’indagato aveva introdotto un fucile all’interno di un parco regionale la cui area non era limitata da tabulazione o perimetrazione:

pertanto, non è configurabile il contestato reato.

La prima censura è puntuale in fatto in quanto dagli atti di causa (che la Corte è facoltizzata ad esaminare essendo stato dedotto un vizio processuale) emerge che il Giudice ha proceduto de plano; in diritto, la deduzione è meritevole di accoglimento e questa conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera la Corte dall’affrontare il residuo motivo del ricorso.

Nella fase delle indagini preliminari, quando è richiesta la restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio, la sequela procedimentale, fissata dall’art. 263 c.p.p., commi 4 e 5 è la seguente.

Se il Pubblico Ministero, cui compete la gestione delle indagini preliminari, reputa la istanza fondata restituisce il bene all’avente diritto oppure, nel caso contrario, respinge l’istanza con decreto motivato; contro tale decreto, gli interessati possono proporre opposizione al Giudice che decide con le formalità dell’art. 127 cod. proc. pen..

Nel procedimento di opposizione – volto al controllo giurisdizionale sulla decisione dell’organo della accusa – non è prevista la procedura de plano e deve sempre essere garantito il rispetto del principio del contraddittorio la cui violazione determina una nullità a sensi dell’art. 127 c.p.p., comma 5; tale nullità è stata tempestivamente dedotta con il ricorso in Cassazione. Per il rilevato errore di diritto, l’ordinanza in esame deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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