Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11664

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 14 maggio 2010, il Tribunale di Taranto ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio che grava su di un sito oggetto di discarica abusiva evidenziando a carico di M. A. e M.S. la configurabilità dei reati previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, D.P.R. n. 380 del 2001, art. 256, comma 3, art. 44 (non coinvolto nei motivi di ricorso).

In fatto, i Giudici hanno rilevato che gli imputati avevano colmato una cava di rifiuti non pericolosi (provenienti per lo più da demolizione di edifici e residui di manto stradale) senza cautele per impedire la liberazione e l’infiltrazione nel sottosuolo di sostanze, anche liquiderai contenuto tossico nocivo; il Tribunale ha precisato che lo stato dei luoghi risultava risalente nel tempo, che l’area interessata era estesa, che non vi erano terre da roccia e da scavo e che, comunque, non vi erano i requisiti per il loro esonero dalla disciplina dei rifiuti, che era "priva di pregio" la tesi difensiva che attribuiva la responsabilità della discarica a terzi.

Per l’annullamento della ordinanza, gli indagati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto ed illogicità della motivazione, in particolare, rilevando:

– che l’identificazione della natura del materiale può essere effettuata solo con una indagine peritale;

– che non è congruo ritenere, da un lato, che il materiale non sia pericolo e, dall’altro, che sia nocivo e possa infiltrarsi nel sottosuolo;

– che è fondata le tesi difensiva sulla attribuibilità della condotta a terze persone.

Le censure non sono meritevoli di accoglimento. La natura del materiale e la sua qualifica nell’ambito dei rifiuti era percepibile dagli agenti che hanno constato i reati e da qualsiasi persona che lavora settore senza la necessità di affidare ad un esperto la relativa valutazione; una indagine tecnica potrebbe essere necessaria ad altri fini per cui il materiale deve rimanere sequestrato per la sua strumentalità probatoria.

Per l’accumulo non occasionale e prolungato nel tempo di rifiuti eterogenei giacenti su di una area estesa e per definitività del loro abbandono è configurabile, allo stato delle investigazioni, il contestato reato di discarica abusiva.

La deduzione difensiva circa la estraneità degli indagati alla illecita condotta non è conferente in questa fase incidentale nella quale la verifica giudiziale si incentra sulla astratta rilevanza penale del fatto accertato, con conseguente necessità del vincolo reale, e non sugli indizi di reità a carico di un soggetto determinato; la deduzione sarà, quindi, affrontata dal Giudice della cognizione principale.

La residua deduzione dei ricorrenti è fondata dal momento che, in base agli elementi fattuali trasfusi nel provvedimento in esame (pur suscettibili di ulteriori sviluppi per il progredire delle indagini), non pare configurabile il reato di scarico illecito di reflui industriali; sul tema, il Tribunale ha formulato una conclusione perplessa ed in termini di mera probabilità.

Comunque, l’accertata configurabilità del reato di discarica abusiva è sufficiente per giustificare il permanere del vincolo reale.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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