Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11584

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.L.S., D.L.M. e L.R. hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di Appello di Lecce, in data 25.2.2010, confermativo del decreto 16.7.2009 del Tribunale di Brindisi con cui era stata applicata la misura di prevenzione della confisca di alcuni immobili.

I ricorrenti chiedevano l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo:

1) violazione del termine di cui alla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3; secondo la Corte territoriale, nel caso di specie, ricorreva l’ipotesi di confisca successiva, disposta in nuovo e diverso procedimento, instaurato dopo l’applicazione della misura personale, ma prima della sua cessazione e, pertanto, ai sensi dell’art. 2 ter, comma 6, L. cit., non era prevista "la necessità dell’emissione del provvedimento ablativo entro un anno dall’avvenuto sequestro,essendo il limite temporale costituito dall’attualità e vigenza della misura personale"; orbene, la erroneità di tale ricostruzione sistematica emergeva dalle modifiche legislative di cui alla L. 24 luglio 2008, n. 125 che aveva introdotto il principio della reciproca autonomia tra le misure personali e quelle patrimoniali, facendo venir meno la precedente regola generale della accessorietà delle misure patrimoniali al procedimento applicativo delle misure di prevenzione di natura personale; il decreto di sequestro era stato emesso in data 16.9.2008 ed eseguito il 19.9.2008, mentre il provvedimento di confisca era stato adottato il 1.10.2009 ed eseguito il 6.10.2009, oltre il termine annuale dalla data dell’esecuzione del sequestro in via provvisoria, senza che fosse, peraltro, accertato se, al momento del deposito del provvedimento di confisca (a distanza di quasi tre mesi dall’udienza camerale di discussione) il D.L. si trovasse ancora sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale; il richiamo alla sentenza della Corte cost. n. 465/93, citata a pag. 3 del decreto impugnato era, pertanto, assolutamente fuorviante, trattandosi di pronuncia adottata in un momento storico normativo in cui si richiedeva il collegamento tra misura di prevenzione personale e patrimoniale, ora non più richiesto;

2) violazione della L. n. 575 del 1985, art. 2 ter, erroneità ed illogicità della motivazione, laddove la Corte territoriale aveva affermato che la moglie e la figlia di D.L.S., sottoposto alla misura di prevenzione di PS, con obbligo di soggiorno per la durata di anni quattro, erano persone prive di una reale autonomia economica e "non hanno in alcun modo dimostrato che i beni oggetto di confisca fossero nella loro disponibilità esclusiva"; era stato, quindi, invertito l’onere probatorio sul carattere fittizio delle intestazione dei beni in quanto posto a carico della difesa anzichè dell’accusa;

la valutazione necessaria ai fini della decisione era stata poi rapportata alla mancanza di redditi dichiarati, non tenendo conto della consulenza tecnica di parte per Dr. C.C. che aveva dimostrato la effettiva sussistenza dell’evasione fiscale e la reale consistenza dei redditi prodotti da L.R. e D.L. M. nella loro attività lavorativa, rispettivamente, nel settore della pasticceria e presso il bar "(OMISSIS)" sicchè occorreva tener conto, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2, novellato comma 3, come modificato dalla L. n. 125 del 2008, art. 10, della complessiva attività economica delle stesse ricorrenti, al di là del "reddito" risultante dalle dichiarazioni fiscali; non era stata valutata, inoltre, la necessaria correlazione temporale tra la pericolosità sociale di D.L.S. e l’acquisizione dei beni confiscati nonchè dell’accertamento della illecita provenienza di ogni singolo bene e del carattere sproporzionato del singolo acquisto rispetto al reddito ed all’attività economica presi in esame in quel determinato momento storico.

In relazione alla prima doglianza il Collegio rileva: le S.U. della S.C., nel risolvere il contrasto giurisprudenziale sul termine entro il quale può essere disposta la confisca dei beni finalizzata a prevenire la delinquenza di tipo mafioso, in base alla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, commi 2, 3 e 6 e succ. mod., ha affermato il principio "che in pendenza di una misura di prevenzione personale, è legittimo, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 6 e succ. modif., l’avvio del sequestro finalizzato alla confisca dei beni dei quali l’interessato non abbia dimostrato la legittima provenienza; ma il provvedimento ablatorio che intervenga dopo la cessazione della stessa misura personale è valido soltanto se sia stato adottato nel rispetto dei limiti temporali stabiliti dall’art. 2 ter, comma 3 della stessa legge" (v. pure Cass. n. 22477/2005).

La S.C. ha evidenziato, al riguardo, il rapporto inscindibile tra misura personale e misura patrimoniale, tanto che sequestro e confisca possono essere adottati anche dopo il primo grado di giudizio di prevenzione personale e successivamente alla definizione del procedimento, col limite, ex art. 2 ter, comma 6 L.cit., costituito dalla cessazione della misura personale (salve le eccezione previste dai commi 7 e 8 della norma medesima), nonchè il rapporto di stretta connessione tra sequestro e confisca, come desumibile dal tenore letterale della legge che prevede la "confisca dei beni sequestrati"; tanto in aderenza alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 465/93, laddove, coordinando il sesto col terzo co. della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter. si assume la cessazione della durata della misura personale, come termine insuperabile ai fini dell’avvio del procedimento di prevenzione patrimoniale,soggetto, comunque, per la sua conclusione, al termine finale indicato nel comma 3 (un anno più in altro eventuale anno dal sequestro), come pure desumibile dall’ espressa previsione che, per i "provvedimenti previsti dal presente articolo", si adottano "le forme previste per il relativo procedimento", compresi, quindi, i termini perentori di efficacia del sequestro entro cui il provvedimento ablatorio di confisca deve essere emanato. Dette argomentazioni delle S.U. sono del tutto condivisibili, avuto riguardo, fra l’altro, all’esigenza di delimitare temporalmente, mediante l’osservanza di un termine perentorio, la compressione della sfera giuridica personale ed il possibile pregiudizio dei diritti patrimoniali dei terzi connessi alla misura del sequestro.

Va, pertanto, rilevata l’erroneità ed illegittimità della motivazione posta a fondamento del provvedimento impugnato, per avere la Corte d’appello rapportato l’efficacia della confisca solo al limite temporale costituito dall’attualità e vigenza della misura personale, senza considerare il decorso del termine perentorio di un anno dall’avvenuto sequestro che, secondo quanto lamentato con l’atto di appello, era già decorso, avuto riguardo alla data di deposito del decreto con cui era stata disposta la confisca, oltre il termine di un anno dalla data di esecuzione del sequestro.

Consegue l’annullamento del decreto impugnato con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce che, adeguandosi ai rilievi ed ai principi esposti, dovrà valutare se sia stato osservato o meno detto termine perentorio, tenendo conto di eventuali proroghe.
P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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