Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-06-2011, n. 12651 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

rso e rigetto nel resto;
Svolgimento del processo

Con decreto del 24 settembre – 10 ottobre 2008 la Corte d’Appello di Catania condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 4.800,00 in favore di S. G. a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lui promosso con ricorso del 29 maggio 1997 dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Siciliana – sede di Catania per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento nel quinto livello funzionale quale dipendente della locale azienda sanitaria adibito alla guida delle autoambulanze presso i presidi ospedalieri Regina Margherita e Papardo di Messina, e tuttora pendente. Osservava la Corte che nella specie l’eccedenza temporale rispetto alla ragionevole durata del processo poteva calcolarsi in otto anni e che l’equa riparazione poteva determinarsi in misura di Euro 600,00 per anno, pari a complessivi Euro 4.800,00, con compensazione totale delle spese giudiziali.

Contro il decreto ricorre per cassazione S.G. con tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente si duole che nella determinazione dell’equa riparazione il decreto impugnato si sia immotivatamente discostato dai parametri adottati dalla Corte europea che si attiene ad un liquidazione annua di Euro 1.000,00 /1.500,00.

La censura è parzialmente fondata poichè nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili la Corte europea liquida l’equa riparazione facendo riferimento ad un importo annuo di Euro 500,00 per l’intera durata del processo.

A tale orientamento si è uniformata questa Corte (Cass. 18 giungo 2010, n. 14753, e successiva giurisprudenza conforme) e, pertanto, va liquidata al ricorrente la maggior somma di Euro 5.500,00 con gli interessi dalla domanda.

Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria con riferimento all’affermazione del giudice di merito secondo cui la pendenza del processo era di per sè idonea a causare ansia e tensione al ricorrente per poi concludere che la questione dedotta in giudizio era priva di risvolti economici tali di provocare ansie e turbamenti dì particolare entità.

La censura non può trovare accoglimento poichè si fonda su una lettura superficiale della motivazione del decreto impugnato in quanto la prima affermazione attiene alla sussistenza del diritto all’equa riparazione per il pregiudizio di carattere non patrimoniale che deriva ordinariamente, fino a prova contraria, dalla pendenza del processo al di là dei suoi limiti fisiologici, mentre la seconda affermazione attiene all’entità del pregiudizio ed alla conseguente misura dell’equa riparazione la cui liquidazione deve tener conto, tra l’altro, del la rilevanza concreta dell’interesse economico coinvolto nel processo presupposto.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso con la conseguente cassazione del decreto impugnato assorbe l’esame del terzo motivo di ricorso con il quale si denunzia l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla disposta compensazione delle spese giudiziali.

In conclusione il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato dev’essere cassato; non essendo, poi, necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della maggior somma di Euro 5.500,00 con gli interessi dalla domanda in favore di S.G..

Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, rigetta il secondo, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 5.500,00 con gli interessi dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese giudiziali del doppio grado che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.428,00, di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari e, per il giudizio di cassazione, in ulteriori complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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