Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-07-2010, n. 15807 PREVIDENZA SOCIALE

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Con sentenza n. 71 del 2004 il Tribunale di Campobasso riteneva inammissibile l’opposizione proposta da G.V., titolare della ditta EDIL COSTRUZIONI nei confronti dell’INPS, e diretta contro la cartella esattoriale n. (OMISSIS), relativa al pagamento di Euro 184.310.93 promissioni contributi INPS nei confronti dei lavoratori dipendenti, perchè depositata oltre il termine di 40 giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.

Tale sentenza veniva impugnata dall’Edil Costruzioni, che contestava la statuizione riguardante l’intempestività del ricorso, riproponendo tutte le eccezioni di rito e, in punto di merito, la richiesta di rigetto per infondatezza della pretesa contributiva. La Corte di Appello di Campobasso con sentenza n. 361 del 2005 ha rigettato l’appello, ribadendo l’intempestività dell’opposizione, perchè proposta oltre il termine di 40 giorni anzidetto, da qualificarsi di natura perentoria. La Edil Costruzioni ricorre per cassazione con un motivo. L’INPS resiste con controricorso.

2. Con l’unico motivo la ricorrente, nel lamentare violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 e – dell’art. 152 c.p.c., comma 2, sostiene che erroneamente il giudice di appello ha riconosciuto natura perentoria al termine previsto per l’opposizione a cartella di pagamento di pagamento in materia di crediti previdenziali.

Il motivo è infondato.

Questa Corte si è espressa sul punto in esame nel senso che in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali il termine, previsto dal citato art. 24 per consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio perchè diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, e a consentire una rapida riscossione. Ne deriva che l’estinzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale determina l’incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in diverso giudizio (Cass. n. 17978 del 1 luglio 2008; conf. Cass. n. 4506 del 2007).

Alla stregua di tale orientamento, che merita piena adesione, va confermata la sentenza impugnata, che è giunta alla conclusione della natura perentoria dell’anzidetto termine rilevando che non avrebbe significato la previsione della possibilità di proporre opposizione anche a distanza di anni.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 15,00 oltre Euro 3000,00 per onorari ed oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

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