Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 02-02-2011) 23-03-2011, n. 11582

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.S.M. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza 21.4.2009 del Tribunale di Frosinone, confermativa della sentenza 4.2.2008 del Giudice di Pace di Frosinone che lo aveva condannato, per il reato di cui all’art. 635 c.p., alla pena di Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni, in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separata sede.

Sulla base di tre motivi di ricorso il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

In data 18.5.2010 il difensore del ricorrente depositava verbale 14.5.2010 di remissione di querela e contestuale accettazione, regolarmente sottoscritta dalle parti e chiedeva declaratoria di non doversi procedere ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. Stante la ritualità di detta remissione di querela e della relativa accettazione deve, quindi, annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado essendo il reato estinto. Le spese del giudizio vanno poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., u.c..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perchè il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Spese a carico del querelato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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